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20.3784 · Interpellanza · 2020-06-18

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale ha risposto alla mia interpellanza 19.4569 rinviando all'articolo 9 della legge sui trapianti secondo cui una persona è considerata morta quando, nel caso di un arresto cardiocircolatorio e dunque di un interrotto apporto di ossigeno al cervello, le funzioni di tale organo, incluso il tronco cerebrale, sono cessate irreversibilmente. Stando al Consiglio federale, il cervello subirebbe danni irreversibili già dopo pochi minuti. Trascorso il periodo d'attesa prescritto, pari a cinque minuti, e previa diagnosi supplementare di accertamento del decesso, sarebbe dunque possibile espiantare gli organi senza problemi.

Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. che valutazione dà il Consiglio federale del fatto che secondo le pertinenti raccomandazioni di Maastricht la durata dell'arresto cardiaco deve essere di dieci minuti, e che eminenti neurologi non ritengono sufficiente neppure questo lasso di tempo per poter affermare con certezza l'irreversibilità delle funzioni cerebrali ai sensi della legge?

2. Stando alla letteratura scientifica, i centri svizzeri che ad esempio espiantano polmoni da un paziente di cui hanno accertato il decesso per arresto cardiocircolatorio (DCD; Donation after Cardiac Death) continuano a ventilare il paziente e lo sottopongono a massaggio cardiaco per garantire che l'eparina si diffonda nel sistema circolatorio. Nel caso in cui vengano espiantati i reni, una volta accertato il decesso del donatore, alcuni centri lo sottopongono a massaggio cardiaco per ripristinare brevemente la circolazione sanguigna. Il Consiglio federale può confermare che questi metodi sono tuttora applicati?

3. È vero che nei casi sopradescritti è necessario impedire l'irrorazione sanguigna del cervello per evitare la riattivazione delle funzioni cerebrali?

4. È vero che, ad esempio a Ginevra nel 2019, gli organi espiantati sono stati sottoposti a perfusione regionale normotermica e che durante questa procedura un palloncino è inserito nell'aorta per bloccare le carotidi ed evitare che sangue ossigenato affluisca al cervello riattivando le funzioni cerebrali? Il Consiglio federale sa se questo metodo continua ad essere utilizzato in Svizzera? Su quali elementi si basa la sua risposta?

5. Il Consiglio federale concorda sul fatto che nel caso delle pratiche descritte non si tratta semplicemente di lasciare che il paziente muoia, bensì si interviene attivamente per assicurare la morte cerebrale?

6. Come intende far sì che, da subito, non sia più possibile espiantare organi a pazienti morenti?

Stellungnahme des Bundesrates

1. La classificazione di Maastricht è una convenzione di un gruppo di lavoro europeo di esperti in medicina dei trapianti che risale al 1995. All'epoca era stato proposto un periodo di attesa di dieci minuti. A causa dei progressi nella diagnostica medica, negli ultimi anni la maggior parte dei Paesi lo ha ridotto a cinque minuti. Nel novembre 2017 anche in Svizzera questo periodo è stato abbreviato da dieci a cinque minuti. Il Consiglio federale ha già preso posizione in merito nelle sue risposte all'interpellanza 17.3997 Heim (Dimezzamento del periodo di attesa prima del prelievo di organi in caso di arresto cardiocircolatorio) e all'interrogazione urgente 17.1081 Streiff-Feller (Rivedere il nuovo periodo di attesa prima del prelievo di organi).

2./3. Per una donazione di organi dopo un arresto cardiocircolatorio, in Svizzera non viene eseguito alcun massaggio cardiaco. Prima del prelievo di un polmone, alla persona deceduta viene praticata la ventilazione meccanica per evitare danni all'organo.

4. Per una donazione di organi dopo un arresto cardiocircolatorio, soltanto l'ospedale universitario di Ginevra prevede di realizzare negli organi della persona deceduta una circolazione sanguigna artificiale con sangue a temperatura corporea, limitatamente alla cavità addominale. Si tratta di un provvedimento medico dopo l'accertamento della morte.

5. Prima e dopo la morte del donatore sono necessari provvedimenti medici per mantenere gli organi funzionanti fino al prelievo. Secondo l'articolo 10 della legge sui trapianti (RS 810.21) sono vietati i provvedimenti per la conservazione degli organi che potrebbero accelerare la morte. Durante tutto il processo di donazione, il team di assistenza medica deve garantire le condizioni per una morte dignitosa. Le direttive dell'Accademia Svizzera delle Scienze Mediche (ASSM) stabiliscono che i provvedimenti contrari a questo scopo non devono essere eseguiti.

6. La legge sui trapianti stabilisce che gli organi di una persona deceduta possono essere prelevati soltanto quando la morte è stata accertata.

Risposta del Consiglio federale.