20.3795 · Interpellanza · 2020-06-18
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
1. Il Consiglio federale riconosce che i bassi salari e le cattive condizioni di lavoro nell'agricoltura rappresentano un problema?
2. Come si pone il Consiglio federale di fronte all'inserimento dell'agricoltura nella legge sul lavoro? Come prevede di evitare di riversare i maggiori costi che ne deriveranno sui proprietari delle aziende agricole?
3. Il Consiglio federale ritiene possibile cofinanziare una parte dei salari dei collaboratori agricoli mediante sovvenzioni, onde aumentare il livello salariale del settore agricolo svizzero in modo da raggiungere quello minimo abituale del Paese?
Begründung
Dal dibattito sugli ausiliari agricoli, divampato durante la crisi del coronavirus, è emerso che nel settore agricolo si è spesso confrontati con cattive condizioni di lavoro e salari insostenibilmente bassi: settimane lavorative di 55-57 ore per un salario mensile chiaramente inferiore a 3000 franchi netti sono all'ordine del giorno. I diversi contratti normali di lavoro cantonali sono all'origine di grandi disparità di trattamento dei lavoratori e dei proprietari di aziende agricole. Ciò è da ricondurre anche al fatto che la legge sul lavoro esclude tuttora il personale del settore agricolo (art. 2 cpv. 1 lett. d). Secondo la LL, nel primario è prescritta soltanto la protezione dei giovani (art. 2 cpv. 4), per cui non si applica il ventaglio di misure di protezione vigenti in Svizzera per quasi tutti i lavoratori.
Proprio in situazioni di crisi come quella attuale si vede quanto il settore agricolo svizzero sia importante e contribuisca alla stabilità del sistema. Il primario fornisce anche un contributo fondamentale all'approvvigionamento della popolazione. Alla luce di ciò, occorre al più presto porre rimedio a queste irregolarità a livello di condizioni di lavoro che non riguardano soltanto gli impiegati, ma spesso anche i proprietari delle aziende agricole.
Tuttavia, la situazione non può essere risolta semplicemente migliorando i contratti normali di lavoro e armonizzandoli tra i Cantoni per poi riversare i costi salariali più elevati sui contadini, che peraltro subiscono già una notevole pressione sul piano della produzione. La situazione economica delle aziende agricole, nella maggior parte dei casi, non permette di pagare salari più elevati; inoltre spesso è necessario lavorare più a lungo che non in altri ambiti. Tutto ciò non deve portare ad escludere un settore così importante dalla legge sul lavoro e ad accettare condizioni di lavoro insostenibili. Bisogna trovare una soluzione.
Stellungnahme des Bundesrates
I collaboratori agricoli non sono assoggettati alla legge sul lavoro (LL; RS 822.11), che si limita ai settori dell'industria, dell'artigianato e del commercio. Nell'agricoltura si applicano soltanto le disposizioni del Codice delle obbligazioni svizzero (art. 359 CO; RS 220). Tuttavia, le condizioni di lavoro dei collaboratori agricoli sono disciplinate a livello cantonale. La loro protezione si fonda in particolare sui contratti normali di lavoro (CNL) cantonali, i quali devono disciplinare segnatamente la durata del lavoro e del riposo, ma che possono contenere anche disposizioni concernenti il salario (art. 359 CO). I CNL si applicano direttamente ai singoli rapporti di lavoro, salvo diverso accordo nel contratto individuale di lavoro (art. 360 cpv. 1 CO).
1) In generale il reddito del lavoro in agricoltura è tuttora mediamente più basso rispetto agli altri settori economici, anche se lo scarto si è ridotto nel corso degli ultimi anni. Per quanto riguarda il salario dei lavoratori agricoli, la maggior parte dei Cantoni segue le direttive salariali raccomandate dall'Unione svizzera dei contadini (USC), dall'Unione svizzera delle donne contadine e rurali (USDCR) e dalla Comunità delle associazioni professionali dei dipendenti agricoli sulla base di una convenzione che hanno concluso in quanto partner sociali. I Cantoni Berna, Ginevra, Giura, Ticino e Vallese fissano i salari minimi nei rispettivi CNL, in base alle disposizioni dell'articolo 359 del CO. Il Canton Neuchâtel, invece, applica un salario minimo obbligatorio che include anche il settore agricolo.
Il Consiglio federale è consapevole che sia necessario proteggere i salari dei lavoratori agricoli, tenendo particolarmente conto dell'offerta di manodopera proveniente da alcuni Paesi dell'Unione europea a redditi più bassi. Ritiene tuttavia che gli strumenti in vigore, nel quadro della libera circolazione delle persone, in particolare le attività di controllo esercitate dalla Commissione tripartita federale (CT federale), nonché i CNL cantonali siano adeguati e consentano una sufficiente protezione dei salari dei lavoratori agricoli. È importante menzionare che, a fronte della crescente importanza della manodopera immigrata attiva nell'agricoltura nell'ambito degli impieghi di breve durata presso grandi aziende, la CT federale ha deciso di intensificare i controlli per il 2020. Le CT cantonali intensificheranno i controlli relativi alle condizioni salariali del settore nel quadro dell'Osservazione del proprio mercato del lavoro.
2) Le aziende agricole sono escluse dalla LL perché il lavoro, per motivi di natura sistemica, dipende da fattori che ne rendono difficile la regolamentazione. Si tratta segnatamente delle condizioni meteorologiche nonché del lavoro notturno, domenicale e durante lunghi periodi senza giorni liberi. Invece della protezione del lavoro di diritto pubblico, i CNL summenzionati offrono ai lavoratori una protezione minima ai sensi dell'articolo 359 capoverso 2 CO. La regolamentazione delle condizioni e degli orari di lavoro nei CNL cantonali si rifà al sistema federale svizzero e al principio della sussidiarietà sancito dall'articolo 5a della Costituzione, che consente di prendere in considerazione le specificità regionali. L'integrazione dell'agricoltura nella LL e la definizione di norme uniformi in tutta la Svizzera non terrebbero in considerazione tali peculiarità.
3) Negli ultimi anni, quando il Parlamento ha trattato interventi connessi ai lavoratori agricoli, segnatamente l'iniziativa depositata dal Canton Ginevra "Istituire condizioni quadro minime nazionali nell'agricoltura" (14.308), si è sempre espresso a favore della soluzione dei CNL cantonali, ritenendo che una soluzione a livello cantonale fosse più appropriata rispetto a una regolamentazione a livello federale. Inoltre il Popolo e i Cantoni nel 2014 hanno chiaramente respinto l'iniziativa popolare "Per la protezione di salari equi" (13.014), esprimendo così la loro opposizione a un intervento troppo forte dello Stato in materia di politica salariale. In Svizzera vige da sempre il principio che le parti sociali possano stabilire autonomamente i salari del proprio settore e che lo Stato sostanzialmente si astenga dal determinare lo stipendio. Questa autonomia delle parti sociali si è rivelata efficace.
Il sovvenzionamento dei salari dei collaboratori agricoli porterebbe a una disparità di trattamento rispetto agli altri gruppi professionali con redditi bassi fondamentali per il sistema (p.es. lavoratori nel settore delle pulizie, personale ausiliario nel settore sanitario). Inoltre, in caso di sovvenzioni ai salari vi è il pericolo che i contributi federali non siano trasferiti interamente ai dipendenti, poiché sono compensati con il versamento di salari più bassi da parte dei datori di lavoro. Questo pericolo sorge in particolare se a fronte di una grande offerta di persone in cerca di lavoro vi è una domanda limitata, com'è il caso nell'agricoltura svizzera per gli ausiliari stagionali provenienti dall'estero.
Per i suddetti motivi, il Consiglio federale considera la sovvenzione dei salari dei collaboratori agricoli estranea al sistema e non opportuna.
Risposta del Consiglio federale.