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20.3799 · Postulato · 2020-06-18

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento le basi legali che permettano di imporre efficacemente il divieto della profilazione razziale ed etnica e di rafforzare la tutela giurisdizionale degli interessati.

Begründung

In seguito alla morte di George Floyd negli Stati Uniti, anche in varie città svizzere si sono tenute grandi manifestazioni all'insegna dello slogan "Black Lives Matter". Le proteste sono incentrate in particolare contro la profilazione razziale ("racial profiling"), ossia il controllo arbitrario da parte della polizia di persone in base al loro aspetto. Questo problema, seppur discusso intensamente da alcuni anni nelle cerchie specializzate, continua a essere sottovalutato. Nel capitolo 6.2.8 "Polizia" del rapporto sulla discriminazione razziale in Svizzera, il Servizio per la lotta al razzismo del Dipartimento federale dell'interno osserva che sebbene il pertinente quadro legale sia definito nel diritto federale e nelle convenzioni internazionali, "nessuna disposizione costituzionale o norma sui diritti umani vieta esplicitamente il profiling razziale o etnico nei controlli di persona".

Le basi legali finora invocate dagli interessati in singoli casi sono troppo poco chiare per affrontare anche "la dimensione istituzionale e strutturale del profiling razziale". Occorrono norme chiare e comprensibili. È vero che in determinati casi i controlli di persona discriminatori adempiono la fattispecie dell'abuso d'autorità; sono inoltre di pertinenza i reati contro l'onore secondo gli articoli 174 e seguenti CP o la fattispecie della discriminazione razziale secondo l'articolo 261bis CP. Varie perizie del Centro svizzero di competenza per i diritti dell'uomo (CSDU) sono tuttavia giunte alla conclusione che i diritti degli interessati non sono tutelati a sufficienza e che occorre agevolare l'accesso alle procedure legali. Si impongono adeguamenti in particolare nel Codice penale (CP), nella legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LstrI), nella legge sulle dogane (LD, in particolare art. 100 segg.) e nel Codice di procedura penale (CPP, in particolare art. 215).

Un fermo di polizia è una misura coercitiva e l'aspetto esteriore non può costituire l'unico o il criterio decisivo per gli interventi della polizia. Un controllo deve invece poter essere giustificato anche da altri fattori oggettivi come la vicinanza al luogo del reato, la somiglianza concreta con una persona ricercata o i risultati di indagini specifiche.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale prende sul serio il fenomeno della profilazione razziale ed etnica. Come indicato nel parere relativo al postulato Arslan 18.3356 "Prevenzione della discriminazione in occasione dei controlli di polizia" e nella risposta all'interpellanza Arslan 17.3601 "Racial profiling. Valutazione da parte del Consiglio federale", le autorità dotate di facoltà di controllo e intervento devono fare il necessario per evitare discriminazioni di questo tipo e trattare in modo approfondito i casi verificatisi.

Al numero 5 del suo rapporto in adempimento del postulato Naef 12.3543 "Rapporto sul diritto in materia di protezione dalla discriminazione", il Consiglio federale è giunto alla conclusione che il diritto pubblico offre una protezione sufficiente dalla discriminazione. L'articolo 8 capoverso 2 della Costituzione federale vieta le discriminazioni in base a caratteristiche personali quali il colore della pelle, l'appartenenza etnica o la nazionalità. La medesima garanzia è contenuta negli strumenti internazionali riguardanti la protezione dei diritti dell'uomo quali l'articolo 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU; RS 0.101), gli articoli 2 capoverso 1 e 26 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (Patto ONU II; RS 0.103.2) nonché la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (RS 0.104). La profilazione razziale ed etnica può adempiere anche fattispecie penali quali in particolare la discriminazione razziale (art. 261bis del Codice penale svizzero [CP; RS 311]) o l'abuso di autorità (art. 312 CP). Secondo il Codice di procedura penale (CPP; RS 312.0), le autorità penali devono rispettare la dignità delle persone coinvolte in tutte le fasi del procedimento (art. 3 cpv. 1 CPP). I Cantoni hanno inoltre istituito offerte di consulenza per le vittime di discriminazioni. In cinque Cantoni e cinque città gli interessati possono rivolgersi a un servizio di mediazione. Possono pure sporgere denuncia presso l'autorità di vigilanza.

Il Consiglio federale ritiene che nuove basi legali non migliorerebbero in maniera significativa la situazione in materia di profilazione razziale ed etnica. Reputa più promettente affrontare in maniera mirata questo fenomeno laddove si verifica o potrebbe verificarsi, con la prevenzione, controlli e misure concrete. Si tratta quindi di agire presso le autorità federali, cantonali e comunali che svolgono compiti di polizia e dispongono di pertinenti facoltà di controllo e intervento. I corpi di polizia e l'Amministrazione federale delle dogane fanno molto per impedire la profilazione razziale ed etnica e migliorare il trattamento dei casi. Come indicato dal Consiglio federale nel suo parere relativo al postulato Arslan 18.3356, le scuole di polizia trattano questo problema nei loro corsi di formazione e formazione continua. Vi sono inoltre contatti con i servizi di consulenza e con determinate categorie di persone, mentre i mediatori di strada fungono da collegamento con la polizia. Anche l'eterogeneità culturale nei corpi di polizia esplica un effetto preventivo.

Secondo il Consiglio federale, le autorità federali, cantonali e comunali competenti si assumono le loro responsabilità nella prevenzione della profilazione razziale ed etnica. Confida pertanto che in caso di necessità adotteranno ulteriori misure.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.