20.3808 · Mozione · 2020-06-18
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di integrare la clausola per i casi di rigore di cui all'articolo 9 dell'ordinanza sulla cittadinanza (OCit; RS 141.01) affinché limitazioni delle capacità fisiche, mentali e psichiche dovute all'età e allo sviluppo possano essere valutate quali importanti circostanze personali.
Begründung
Molte persone giunte quali stagionali in Svizzera negli anni '50, '60 e '70 non dispongono di un grande bagaglio di formazione. Nel corso dei decenni hanno imparato, sul posto di lavoro e nella vita quotidiana, a comunicare oralmente in una lingua nazionale e sono perfettamente integrate nella nostra società. Tuttavia, in particolare la nuova esigenza di superare un test per dimostrare le competenze linguistiche orali e scritte richieste per la naturalizzazione rappresenta per questo gruppo di persone un ostacolo praticamente insormontabile alla naturalizzazione. Infatti, non hanno frequentato la scuola o l'hanno frequentata solo per pochi anni ed è possibile che non abbiano mai assolto un test in tutta la loro vita. In casi di questo tipo o analoghi le autorità preposte alla naturalizzazione devono avere la possibilità di riconoscere la capacità di comunicare oralmente in maniera semplice quale sufficiente adempimento dei criteri d'integrazione di cui all'articolo 12 capoverso 1 della legge sulla cittadinanza.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
La legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (LCit; RS 141.0) definisce i criteri d'integrazione necessari per la naturalizzazione. Secondo tali criteri, un'integrazione è considerata riuscita in particolare se la persona in questione è in grado di esprimersi nella vita quotidiana, oralmente e per scritto, in una lingua nazionale (art. 12 cpv. 1 lett. c LCit). Alla luce dell'importanza della corrispondenza scritta nei contatti commerciali, privati e con le autorità, oggi è ampiamente riconosciuto che la capacità di comunicare per scritto in una lingua nazionale costituisce una componente imprescindibile dell'integrazione.
L'adempimento dei criteri deve essere esaminato, nel singolo caso, rispettando il principio della proporzionalità. Di conseguenza, la LCit prevede che si tenga in debito conto la situazione degli stranieri che non soddisfano o stentano a soddisfare inparticolare il criterio della capacità di comunicare in una lingua nazionale a causa di una disabilità, di una malattia o di altre circostanze personali rilevanti (art. 12 cpv. 2 LCit).
L'ordinanza sulla cittadinanza (OCit; RS 141.01) disciplina le pertinenti eccezioni se il candidato alla naturalizzazione, nonostante tutti i suoi sforzi di integrazione, non adempie o adempie solo con grandi difficoltà determinati criteri a causa di circostanze personali a lui non imputabili (art. 9 OCit). L'elenco delle circostanze personali rilevanti non è esaustivo, così che nel quadro del suo margine di apprezzamento la competente autorità di naturalizzazione deve sempre considerare in maniera adeguata, ai fini della sua decisione sul caso concreto, un'eventuale giovane età o età avanzata del richiedente. Il Consiglio federale non ritiene pertanto necessario modificare questo articolo d'ordinanza.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.