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20.3809 · Postulato · 2020-06-18

Dipartimento di giustizia e polizia

Il rapporto sullo stato di attuazione dell'intervento è disponibile

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di esaminare quali misure volte a garantire lo scambio di dati tra le autorità federali e cantonali della migrazione, del commercio, sociali o di altro tipo e le autorità di perseguimento penale sono necessarie per individuare tempestivamente e combattere i traffici di bande e clan della criminalità organizzata.

Begründung

In Svizzera l'individuazione di traffici ad opera di bande o clan della criminalità organizzata che causano danni milionari alle PMI, ai lavoratori e allo Stato è sovente ostacolata o addirittura impedita dal malfunzionamento dello scambio di dati tra le autorità o dall'assenza delle basi legali necessarie. Questa situazione è nota ed è sfruttata senza alcuna remora dai criminali.

Ad esempio, membri della criminalità organizzata fondano un'impresa nei più diversi settori (saloni di parrucchieri, ristoranti, posa di ponteggi, centri di manicure, ecc.) o acquistano immobili, accumulano debiti, non pagano i salari e le imposte, non conteggiano i contributi sociali e l'imposta sul valore aggiunto. Prima che le loro macchinazioni illegali vengano alla luce dichiarano il fallimento e creano in fretta la prossima impresa per occultare il modo di procedere. Le corrispondenti informazioni, a disposizione delle autorità di vigilanza o di controllo (p. es. uffici del registro fondiario e del registro di commercio, ispettorati del lavoro, ecc.), non giungono automaticamente alle competenti autorità di perseguimento penale. Le pertinenti disposizioni in materia di assistenza amministrativa delle unità amministrative interessate prevedono infatti soltanto in casi sporadici una base legale sufficiente per la trasmissione di queste informazioni.

Senza queste informazioni, le autorità di perseguimento penale non possono avviare alcuna procedura d'indagine per chiarire questi indizi. Con la legislazione attuale, le autorità di polizia degli stranieri sono obbligate a collaborare e informare soltanto di caso in caso e su richiesta della Polizia giudiziaria federale (art. 4 LUC).

Nel suo rapporto del 22 dicembre 2010 in adempimento del postulato Lustenberger 07.3682 del 5 ottobre 2007 "Agevolazione dello scambio di dati tra autorità federali e cantonali", il Consiglio federale ha già confermato che potrebbero sussistere problemi e incertezze nello scambio di dati tra autorità nel settore delle assicurazioni sociali, delle imposte, delle naturalizzazioni e dell'aiuto sociale (FF 2011 593, conclusioni n. 5).

Il settore degli accertamenti preliminari e delle indagini di polizia non è stato esaminato a fondo con questo rapporto. Si tratta di una lacuna che urge colmare per rendere più efficiente l'acquisizione di informazioni da parte della polizia al fine di individuare e lottare contro la criminalità organizzata.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Come già esposto nel suo parere del 25 maggio 2020 relativo alla mozione Guggisberg 20.3109 ("Eliminare gli ostacoli allo scambio di dati tra autorità in caso di indagini"), il Consiglio federale è disposto a esaminare, nel quadro dell'attuazione della mozione Eichenberger 18.3592 ("Scambio di dati di polizia su scala nazionale"), quali modifiche giuridiche sono necessarie per migliorare lo scambio di informazioni di polizia. Si tratta segnatamente di approfondire se, nel quadro degli accertamenti preliminari o di indagini sulle strutture criminali, le autorità di perseguimento penale dispongano di strumenti giuridici sufficienti a corroborare, verificare, motivare o circoscrivere un sospetto di reato connesso alla criminalità organizzata. In veste di servizio responsabile, nel maggio 2020 fedpol ha istituito, insieme ad altre autorità federali e cantonali, il metodo di collaborazione COC (Countering Organised Crime). Le esperienze maturate nell'ambito del metodo COC andranno anch'esse prese in considerazione per l'adempimento del presente postulato.

Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.