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20.3826 · Mozione · 2020-06-19

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

La legge del 25 giugno 1982 sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) va modificata per garantire che l'importo dei contributi del lavoratore e del datore di lavoro venga adeguato, senza complicazioni burocratiche, in base al rischio di disoccupazione associato alla nazionalità (o del gruppo di nazionalità) dell'assicurato.

Begründung

Nel regime dell'assicurazione contro la disoccupazione i premi devono essere definiti in base al rischio, come per le altre assicurazioni. Qualsiasi altro meccanismo non è equo e comporta una ripartizione tra gli assicurati aliena allo scopo di questo strumento. Quando si assicura un'automobile, ad esempio, è ovvio che le persone che provengono dall'ex Jugoslavia paghino premi maggiori perché causano più incidenti degli Svizzeri. Non è quindi giusto che, ad esempio, i lavoratori danesi, il cui tasso di disoccupazione in Svizzera è del 2,1 per cento, paghino gli stessi premi di lavoratori, ad esempio, provenienti dall'ex Jugoslavia, che sono molto più spesso disoccupati. Alla fine del 2019 la percentuale di disoccupazione degli Svizzeri era dell'1,8 per cento, quella degli stranieri del 4,6 per cento. Nel caso dei Bulgari il tasso di disoccupazione è addirittura del 9,9 per cento, per i Rumeni è del 7,1 per cento. Contributi all'assicurazione contro la disoccupazione commisurati al rischio sgraverebbero anche in modo sostanziale gli Svizzeri.

In sede di attuazione si dovrà fare in modo che la molteplicità dei rischi non aggravi il carico di lavoro amministrativo dei datori di lavoro.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Secondo le disposizioni attuali della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI; RS 837.0), i contributi all'assicurazione contro la disoccupazione (AD) non sono stabiliti in funzione del rischio di disoccupazione di determinate categorie di lavoratori, ma sono proporzionali al salario. In questo modo l'AD garantisce una compensazione solidale dei rischi nella popolazione; i giovani lavoratori sono assicurati allo stesso modo dei lavoratori più anziani. La questione della differenziazione dei contributi dell'AD in base al rischio è già stata esaminata, ma non ha mai convinto (cfr. in particolare il rapporto del 10 ottobre 2006 della commissione di esperti incaricata di preparare una revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione destinata a garantire il finanziamento a lungo termine dell'assicurazione in esecuzione dell'articolo 90c capoverso 1 della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione).

Nel settore della disoccupazione non ha in particolare senso differenziare i rischi in base alla nazionalità. Se le persone attive straniere sono più esposte al rischio di disoccupazione rispetto agli Svizzeri è dovuto soprattutto al fatto che lavorano spesso in rami e professioni con una disoccupazione congiunturale e strutturale più frequente (lavori stagionali, temporanei, ecc.).

Fissare contributi AD più elevati per queste persone equivarrebbe a penalizzarle a livello di assunzione, sebbene contribuiscano positivamente alla flessibilità del mercato del lavoro costituendo un potenziale di manodopera flessibile per le aziende soggette a fluttuazioni della produzione (cfr. 16° rapporto dell'Osservatorio sulla libera circolazione delle persone). Ciò comporterebbe inoltre un trasferimento dei costi ai datori di lavoro di questi settori.

Modulare i contributi AD in funzione della nazionalità sarebbe inoltre contrario allo spirito della LADI - che prevede la parificazione tra gli assicurati stranieri e quelli svizzeri (FF 1980 III 503 segg.) - e al principio di non discriminazione sancito all'articolo 8 Cost. Per gli altri assicurati provenienti dagli Stati membri dell'UE/AELS, una simile modulazione sarebbe inoltre incompatibile con l'accordo sulla libera circolazione delle persone, che vieta ogni discriminazione basata sulla nazionalità, in particolare in materia fiscale e sociale.

Infine, l'attuazione di una simile misura risulterebbe troppo complessa per le imprese e comporterebbe un investimento troppo elevato. I datori di lavoro dovrebbero versare contributi diversi in funzione della nazionalità di ogni lavoratore.

Attualmente nessuna assicurazione sociale prevede un sistema con aliquote di contribuzione basate sulla nazionalità degli assicurati. La sua introduzione richiederebbe adeguamenti significativi dei sistemi salariali e comporterebbe costi elevati interamente a carico dei datori di lavoro.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.