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20.3845 · Mozione · 2020-06-19

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di proporre al Parlamento le modifiche di legge che oltre alla usuale documentazione e alle prove della presunta o effettiva parentela esigano per tutti gli status di soggiorno anche un test del DNA precedente all'autorizzazione del ricongiungimento famigliare.

Begründung

Nel settore dell'asilo, in generale in quello degli stranieri, ma soprattutto nel quadro dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC), i famigliari di stranieri soggiornanti in Svizzera possono molto facilmente entrare in gran numero nel nostro Paese.

Particolarmente generosa è la normativa prevista nell'ALC tra la Svizzera e l'UE: questo accordo prevede infatti il diritto al ricongiungimento famigliare per i cittadini UE/AELS in possesso di un titolo di soggiorno nel nostro Paese. I cittadini UE/AELS titolari di un permesso di dimora UE/AELS o di un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS (lavoratori, indipendenti, persone non esercitanti un'attività lucrativa, fornitori di servizi) possono essere accompagnati dalle seguenti persone:

- il coniuge e i parenti (consanguinei o acquisiti) in linea discendente di età inferiore a 21 anni o a carico;

- i parenti (consanguinei o acquisiti) in linea ascendente a carico (non vale per gli studenti), a prescindere dalla loro nazionalità.

Sorprendentemente finora si è rinunciato a verificare la dichiarata parentela con test del DNA.

Visto che i vantaggi e le prestazioni offerte dalla Svizzera sono una manna del cielo per molte persone all'estero, occorre presupporre che vi siano anche abusi.

Per evitare gli abusi e tutelare le persone oneste occorre dimostrare il legame di parentela con un test del DNA, che oggi può essere eseguito in modo molto semplice ed economico.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Gli stranieri e i terzi che partecipano a una procedura sono tenuti a collaborare all'accertamento dei fatti determinanti per l'applicazione della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20). Sono in particolare obbligati a fornire indicazioni corrette ed esaustive nonché a presentare mezzi di prova rilevanti e documenti di legittimazione validi o ad adoperarsi per presentarli entro un congruo termine (art. 90 LStrI). Un tale obbligo di collaborazione sussiste anche per il ricongiungimento famigliare (cfr. art. 8 della legge sull'asilo [LAsi; RS 142.31]).

Per accertare l'identità di uno straniero nel contesto dell'esame delle condizioni di entrata in Svizzera o di una procedura nell'ambito del diritto in materia di stranieri, le autorità competenti possono rilevare i dati biometrici dell'interessato (art. 102 LStrI). Conformemente all'articolo 87 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA; RS 142.201) possono rilevare, oltre alle impronte digitali e alle fotografie, profili del DNA secondo l'articolo 33 della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU; RS 810.12). Lo stesso vale per il settore dell'asilo: se sussistono dubbi fondati sulla filiazione e/o l'identità di una persona che non possono essere dissipati in altro modo, l'approvazione della domanda o dell'autorizzazione d'entrata può essere subordinata all'allestimento di un profilo del DNA (art. 12 della legge federale sulla procedura amministrativa [PA; RS 172.021] in combinato disposto con l'art. 6 LAsi). Questo profilo può essere allestito soltanto con il consenso scritto della persona in questione. L'autorità competente tiene tuttavia conto di un rifiuto nella decisione concernente una domanda di autorizzazione.

Nella prassi, l'allestimento di un profilo del DNA è ordinato nel contesto di una domanda di ricongiungimento famigliare se sussistono dubbi in merito al rapporto di parentela tra genitori e figli, sono state fornite indicazioni contraddittorie sull'identità personale dei figli o se sussistono dubbi motivati in merito all'autenticità dei documenti di stato civile presentati. Un test del DNA permette tuttavia di verificare soltanto se esiste un rapporto di filiazione, ma non se le persone sono legalmente coniugate.

Nel caso di persone provenienti da Stati membri dell'Unione europea o dell'Associazione europea di libero scambio, in linea di massima non sussistono dubbi in merito all'autenticità dei documenti di stato civile presentati, che peraltro possono essere verificati in maniera rapida e affidabile presso il Paese di origine nel quadro dell'assistenza amministrativa.

Imporre in generale e a priori a tutti gli stranieri di sottoporsi a un test del DNA violerebbe il principio della proporzionalità sancito nella Costituzione: una misura di questo tipo non è né necessaria né appropriata per lo scopo perseguito.

Gli abusi sono esaminati caso per caso. Si può giungere a una procedura di disconoscimento, annullamento o revoca o addirittura a un allontanamento dalla Svizzera se la persona ha ottenuto il ricongiungimento famigliare in maniera fraudolenta. Il Consiglio federale ritiene che la normativa vigente sia proporzionata e, in base alle esperienze finora maturate, sufficiente. Essa consente infatti alle autorità competenti di adottare le misure del caso.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.