Lexipedia

20.3849 · Interpellanza · 2020-06-19

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

In relazione alla nuova normativa UE in materia di sanità animale, il 9 luglio l'USAV ha informato gli ambienti interessati che, dal 21 aprile 2021, diverse specie animali potranno continuare a essere esportate soltanto dopo che saranno state sottoposte a sorveglianza sanitaria per almeno un anno. La normativa interessa tra l'altro i caprini, i suini, gli equini e i camelidi. Per attuare questa decisione, presa a breve termine e unilateralmente dalle autorità dell'UE, alcuni allevamenti orientati all'esportazione saranno costretti a sospendere temporaneamente le esportazioni.

Alla luce di queste considerazioni, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Da quando il Consiglio federale (o l'USAV) è al corrente delle intenzioni dell'UE di introdurre queste disposizioni anche per la Svizzera?

2. Come intende sostenere le aziende penalizzate da questa decisione unilaterale dell'UE?

3. Intravede ancora un margine per negoziare sulla data d'introduzione, al fine di evitare una sospensione temporanea delle esportazioni?

4. Intravede ancora un margine per negoziare sulle misure decise ed è disposto a intavolare negoziati con l'UE?

5. Intende valutare misure adeguate da applicarsi a importazioni paragonabili dal territorio europeo?

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'intenzione dell'Unione europea (UE) di rivedere le attuali regolamentazioni sul traffico di animali è nota sin dall'emanazione, nel 2016, del suo nuovo diritto sulla salute degli animali (Regolamento [UE] 2016/429). I nuovi requisiti in materia di salute degli animali per il traffico di animali vivi tra gli Stati membri dell'UE che ne sono derivati sono in vigore dal 21 aprile 2021 e sono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'UE il 3 giugno 2020 (regolamento delegato [UE] 2020/688). Il loro obiettivo è una lotta ancora più efficiente alle malattie trasmissibili ad altri animali o all'essere umano. Dal settembre del 2019 l'USAV ha pubblicato informazioni tecniche in materia: "Nuova normativa UE sulla salute degli animali (Animal Health Law, AHL)" (www.usav.admin.ch > Importazione ed esportazione > Esportazione > Animali e prodotti animali > UE).

2./5. Le nuove norme per il movimento di animali vivi tra gli Stati membri dell'UE richiedono che alcune aziende di detenzione vengano regolarmente sottoposte a controlli in riferimento a determinate epizoozie. Nella prospettiva del mantenimento dello spazio veterinario comune secondo l'allegato 11 dell'Accordo agricolo bilaterale tra la Svizzera e l'UE (RS 0.916.026.81), dal 21 aprile 2021 queste regole si applicano anche al traffico tra la Svizzera e gli Stati membri dell'UE. A tale scopo, è necessario adattare l'ordinanza sulle epizoozie e quindi aggiornare l'allegato 11 tramite una decisione del Comitato veterinario misto. Nel nostro Paese, le norme sulle esportazioni riguardano soltanto determinate aziende detentrici di animali, per cui è necessario cercare anche soluzioni a seconda della situazione. L'USAV è già in contatto con le organizzazioni di detentori di animali e di allevamento interessate e con i rappresentanti degli uffici veterinari cantonali.

3. Secondo il regolamento (UE) 2016/429, il nuovo diritto UE sulla salute degli animali si applicherà a partire dal 21 aprile 2021. Non sono previste eccezioni per singoli Paesi.

4. L'USAV ha preso posizione più volte durante le consultazioni sui disegni delle nuove regolamentazioni. Tuttavia, la decisione e la fissazione delle scadenze sono di competenza dell'UE. In considerazione dello spazio veterinario comune, è nell'interesse della Svizzera introdurre le norme contemporaneamente all'UE.

Risposta del Consiglio federale.