20.3870 · Interpellanza · 2020-06-19
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
In passato, il Consiglio federale ha dichiarato a più riprese di non intravedere alcuna necessità di intervenire per vietare le cosiddette "terapie di conversione" nel nostro Paese, l'ultima volta in risposta alla mozione Quadranti 19.3840, che chiede un divieto di "guarire" i minorenni dall'omosessualità.
A differenza del nostro Paese, il parlamento tedesco ha reagito: in Germania, dalla metà del 2020 la legge vieta le terapie di conversione, almeno per i minorenni (SOGISchutzG).
In seguito a questo divieto decretato dai nostri vicini tedeschi, è stata costituita in Svizzera l'associazione "Bruderschaft des Weges". Questa nuova associazione è un'emanazione di "Wüstenstrom", l'organizzazione più nota in relazione alle pericolose terapie contro l'omosessualità.
Questo trasferimento delle attività nel nostro Paese conferma che in Svizzera le basi legali sono insufficienti per escludere simili pratiche.
Ormai l'allarme dovrebbe scattare anche per il Consiglio federale!
Alla luce di queste considerazioni, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Come si spiega che, dopo il divieto delle terapie di conversione in Germania, questa associazione trasferisca le sue attività in Svizzera?
2. Quali misure adotta per evitare che queste pratiche pericolose, che possono provocare traumi e sono vietate dal codice professionale dell'Associazione svizzera degli psicoterapeuti, siano trasferite in Svizzera?
3. Come intende garantire la protezione delle vittime, in particolare dei minorenni e dei giovani?
4. Non sarebbe opportuno adeguare il Codice penale al fine di colmare questa lacuna giuridica ed evitare che la Svizzera diventi il rifugio dei "guaritori di omosessuali"?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il Consiglio federale non conosce i motivi per cui l'associazione Bruderschaft des Weges abbia trasferito le sue attività in Svizzera. Ognuno ha il diritto di costituire associazioni, di aderirvi o di farne parte e di partecipare alle attività associative. Tuttavia, la protezione garantita dal diritto costituzionale non si applica a tutti i casi (art. 23 della Costituzione federale [Cost.; RS 101]). In virtù del Codice civile, un tribunale può disporre lo scioglimento di un'associazione, se il suo fine è illecito o immorale (art. 78 del Codice civile svizzero [CC; RS 210]). Se questo è il caso dell'associazione in questione, spetta a un tribunale giudicarlo.
2. Come ha già avuto modo di esprimere in occasione di diversi altri interventi parlamentari (Ip Quadranti 16.3073 "Vietare e rendere punibili le terapie per "guarire" i minorenni dall'omosessualità" e Mo Quadranti 19.3840 "Divieto di "guarire" i giovani dall'omosessualità"), il Consiglio federale condivide l'opinione dell'autore dell'interpellanza secondo cui tutte le pratiche che si propongono di cambiare l'orientamento sessuale devono essere respinte dal punto di vista umano, scientifico e legale. Queste pratiche non solo non hanno nessuna efficacia, ma comportano anche una notevole sofferenza per le persone coinvolte. Come osserva giustamente l'autore dell'interpellanza, le pratiche di questo tipo violano l'etica professionale delle persone attive in ambito psicoterapeutico. Nel caso di presunte violazioni dell'ordinamento delle associazioni professionali responsabili esiste la possibilità di presentare reclamo contro un membro dell'associazione. Le commissioni etiche delle associazioni professionali garantiscono il rispetto dell'ordinamento professionale. Una violazione degli obblighi professionali può essere già oggi sanzionata dai Cantoni e portare a misure disciplinari fino al divieto di esercitare la professione. Lo svolgimento di "terapie" contro l'omosessualità, che interessino adulti oppure minorenni, rappresenta secondo il Consiglio federale una chiara violazione degli obblighi professionali, che deve essere punita dalle autorità di vigilanza cantonali non appena esse ne vengano a conoscenza.
3. Il Consiglio federale ritiene che la tutela dei minorenni e dei giovani da ogni forma di trattamento lesivo dal punto di vista psichico o fisico, compreso il trattamento terapeutico dell'omosessualità menzionato nell'interpellanza, costituisca uno dei compiti fondamentali della nostra società. La rete di organizzazioni pubbliche e private e di istituzioni attive nella protezione dei giovani e nella consulenza e nel sostegno di fanciulli e giovani a livello federale, nei Cantoni e nei Comuni è ben sviluppata. Questa rete può tuttavia essere veramente efficace unicamente se i fanciulli e i giovani oppure gli adulti che ne sono responsabili si rivolgono ai relativi servizi.
Inoltre, chiunque può inoltre avvisare l'autorità di protezione dei minori e degli adulti responsabile (APMA), se è a conoscenza che un minorenne è minacciato (art. 314c CC). Le persone che svolgono un'attività ufficiale e i professionisti dei settori della medicina, della psicologia, delle cure, dell'accudimento, dell'educazione, della formazione, della consulenza sociale, della religione e dello sport che nell'ambito della loro attività professionale sono regolarmente in contatto con minorenni sono persino tenuti ad avvisare l'autorità di protezione dei minori se vi sono indizi concreti che l'integrità fisica, psichica o sessuale di un minorenne è minacciata ed essi non possono rimediarvi nell'ambito della loro attività professionale (art. 314d CC). In certi casi occorre persino verificare se i genitori possano essere ritenuti responsabili penalmente, per esempio per la violazione del dovere d'assistenza o educazione (art. 219 del Codice penale svizzero [CP; RS 311.0]).
4. Nel suo parere del 4 settembre 2019 relativo alla mozione 19.3840, il Consiglio federale ha spiegato perché un divieto delle cosiddette terapie di conversione non è compatibile con l'attuale legislazione sulle professioni sanitarie (legge sulle professioni mediche, legge sulle professioni psicologiche, legge sulle professioni sanitarie). Sottoporre una non malattia a un trattamento terapeutico non costituisce di per sé una fattispecie penale. Tuttavia, a seconda delle circostanze concrete, alcune pratiche della cosiddetta terapia di conversione possono costituire reato, in particolare se ledono l'integrità fisica (p. es. lesioni personali), il patrimonio (p. es. usura, estorsione) o anche la libertà personale dell'interessato (p. es. coazione, minaccia). Spetta al tribunale decidere la sussistenza o meno del reato nel caso concreto. Pertanto, non esistono lacune legislative nel caso di danno concretamente dimostrato. Con il divieto di dichiarazioni o di atti omofobi (art. 261bis Codice penale [CP; RS 311.0]) adottato dal Popolo svizzero il 9 febbraio 2020 ed entrato in vigore il 1° luglio 2020, ci si chiede se l'articolo 216bis CP possa in futuro essere applicato all'appello pubblico o alla pubblicità per una terapia che definisce l'omosessualità come una malattia.
Risposta del Consiglio federale.