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20.3875 · Interpellanza · 2020-06-19

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

L'US Cloud Act suscita continuamente timori, poiché mira a rendere obbligatoria la trasmissione di dati, a prescindere che si trovino negli Stati Uniti o su un server all'estero.

A determinate condizioni, i fornitori svizzeri possono opporsi a un ordine di trasmissione dei dati pronunciato in virtù del diritto statunitense se possono dimostrare che le persone interessate non sono cittadini americani, che non soggiornano negli Stati Uniti e che il diritto del Paese in cui ha sede il fornitore verrebbe violato (come p. es. gli art. 271/273 del Codice penale svizzero). È tuttavia necessario un trattato bilaterale in materia di assistenza giudiziaria. Un accordo di questo tipo rafforzerebbe pertanto considerevolmente la protezione dei clienti dei centri di calcolo svizzeri.

In risposta alla domanda 19.5121, che chiedeva se il Consiglio federale fosse disposto ad avviare trattative in materia, la Consigliera federale ha indicato che questa possibilità è esaminata nel quadro dell'attuazione della mozione 18.3379 (e quindi anche 18.3306).

1. Il Consiglio federale ha nel frattempo esaminato se queste due richieste possono essere unite in maniera sensata?

2. Ha intrapreso passi concreti per avviare pertinenti trattative?

2.1 In caso affermativo, quali e a quale stadio si trovano?

2.2 In caso negativo: perché no? Prevede di farlo? Entro quando?

Stellungnahme des Bundesrates

1. La mozione 18.3379 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati ("Accesso delle autorità di perseguimento penale ai dati conservati all'estero") mira ad agevolare l'accesso delle autorità e dei privati ai dati digitali all'estero, rafforzando in tal modo l'applicazione del diritto in Internet. Attualmente si sta esaminando quale sia il modo migliore per conseguire questo obiettivo. Può essere opportuno esaminare congiuntamente le due questioni, quella legata al Cloud Act e quella volta a imporre obblighi alle imprese estere che offrono i loro servizi in Svizzera (p. es. designazione di una rappresentanza o di un recapito). La designazione di una rappresentanza in Svizzera per le imprese estere è proposta nel quadro dell'attuale revisione totale della legge sulla protezione dei dati.

2.-2.2. Il Consiglio federale non ha per ora intrapreso alcun passo concreto per intavolare trattative con gli Stati Uniti in vista della conclusione di un trattato bilaterale. Vanno prima esaminati in maniera approfondita i diversi aspetti della stipula di uno strumento di questo tipo. Da un lato, occorre chiarire preliminarmente questioni giuridiche di fondo (concernenti in particolare la tutela giurisdizionale/la garanzia della via giudiziaria e la protezione dei dati). Dall'altro, secondo il Consiglio federale, il Cloud Act non può essere considerato indipendentemente dal contesto generale. Al momento la questione su come affrontare la tematica dell'accesso delle autorità di perseguimento penale ai dati elettronici conservati in altri Stati (e-evidence) non è ancora stata chiarita sul piano internazionale. Nell'UE, ma anche nel Consiglio d'Europa, è attualmente oggetto di diverse proposte normative, che talvolta perseguono un approccio diverso da quello del Cloud Act. Gli sviluppi in corso devono essere seguiti e analizzati in dettaglio in modo da consentire alla Svizzera di prendere una decisione di massima che serva al meglio gli interessi del nostro Paese e nel contempo tenga conto dei principi giuridici per noi fondamentali. Alla luce di quanto precede, il Consiglio federale non ritiene per il momento opportuno fare una previsione in merito all'avvio di eventuali trattative e al possibile scadenzario.

Risposta del Consiglio federale.