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20.3899 · Interpellanza · 2020-06-19

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

La risposta del Consiglio federale all'interpellanza 19.4267 depositata da Dominique de Buman è insoddisfacente.

1. Per quanto riguarda il finanziamento, la risposta si limita al caso dell'autorità intercantonale di vigilanza e d'esecuzione e non fa altro che illustrare i principi relativi ai costi di vigilanza e prevenzione indotti dai giochi in denaro. Omette di trattare il finanziamento della Conferenza dei capidipartimento responsabili dei giochi in denaro, quello del Tribunale dei giochi in denaro e quello della quota cantonale dei costi dell'organo di coordinamento (art. 117 LGD). Tutte le attività di questi organi costituiscono obbligazioni legali di diritto pubblico. La tassa prevista dalla convenzione che mira ad addebitare tali costi a Swisslos e alla Loterie romande non viola l'articolo 125 LGD?

2. Quanto al sostegno allo sport svizzero, la risposta lascia intendere che qualsiasi sussidio alle associazioni nazionali risponde a uno scopo di pubblica utilità, indipendentemente dalla sua destinazione. Se così è, l'esigenza di criteri e di una procedura di attribuzione (art. 127 LGD) sarebbe superflua. È questa la posizione del Consiglio federale? In caso negativo, la convenzione non dovrebbe perlomeno stabilire a grandi linee i criteri e la procedura di attribuzione?

Inoltre, la risposta non discute il carattere commerciale di una disposizione che tende a rimunerare tramite sussidi il diritto di organizzare scommesse sulle partite di calcio e di disco su ghiaccio. Una prassi di questo tipo è compatibile con l'utilità pubblica?

3. La risposta esclude il rischio di compromettere la pace confederale fondandosi su una singola opinione del messaggio secondo la quale la LGD permetterebbe di creare varie autorità intercantonali. Ma questa opinione è contraria a quanto dice chiaramente la legge ed è incompatibile con l'applicazione di quest'ultima. Il Consiglio federale stesso ha ritenuto che poteva esistere un'unica autorità intercantonale designando all'articolo 110 capoverso 1 OGD questa autorità quale piattaforma nazionale di lotta contro la manipolazione di competizioni sportive. La domanda resta: il fatto che la maggioranza si sia imposta sui Cantoni insoddisfatti delle irregolarità della convenzione non è contraria all'articolo 105 LGD e non mette in pericolo la pace confederale?

4. Quali misure intende adottare il Consiglio federale per evitare queste violazioni del diritto federale?

Stellungnahme des Bundesrates

La Convenzione sui giochi in denaro sul piano nazionale cui si riferisce l'autore dell'interpellanza è stata posta a conoscenza della Confederazione il 29 giugno 2020 e pubblicata nel Foglio federale il 18 agosto 2020. La verifica della conformità con il diritto federale da parte del competente Dipartimento federale di giustizia e polizia è attualmente in corso. Per non anticipare la procedura di verifica, le risposte alle domande si limitano a considerazioni generali.

1. La legge federale sui giochi in denaro consente di considerare, nel calcolo dell'utile netto dei giochi di grande estensione, "le tasse a copertura dei costi derivanti dal gioco in denaro, quali la vigilanza" (art. 125 cpv. 2 LGD; RS 935.51). Come in virtù del vecchio diritto, le spese sostenute dagli enti pubblici nell'ambito dell'attuazione della legge sui giochi in denaro possono pertanto in linea di massima essere addossate ai principali responsabili, invece che a tutti i contribuenti. Nei costi di vigilanza rientrano le spese per l'autorità intercantonale di vigilanza e d'esecuzione, per il Tribunale dei giochi in denaro (vigilanza giuridica) e per l'attività di vigilanza dell'istituto intercantonale competente (vigilanza istituzionale nonché quota dei costi secondo l'art. 117 LGD per l'organo di coordinamento). Va aggiunto che i costi di vigilanza non devono essere sproporzionati rispetto ai mezzi destinati a scopi d'utilità pubblica. I Cantoni devono inoltre garantire una base legale sufficiente, il rispetto dei principi tributari e la trasparenza riguardo all'utilizzo dei proventi delle tasse.

2. L'utile netto delle lotterie e delle scommesse sportive deve essere destinato integralmente a scopi d'utilità pubblica. La legge sui giochi in denaro menziona quali esempi gli ambiti culturale, sociale e sportivo (art. 125 cpv. 1 LGD). I Cantoni sono competenti per la definizione materiale della nozione di pubblica utilità (art. 125 in combinato disposto con l'art. 127 cpv. 1 LGD). La nuova legge sui giochi in denaro non impedisce di continuare la prassi di lunga data dei Cantoni di destinare una parte dell'utile netto ad associazioni sportive nazionali (p. es. l'associazione svizzera di football o la federazione svizzera di hockey su ghiaccio), i cui membri partecipano a competizioni sulle quali sono organizzate scommesse sportive (cfr. il messaggio del 21 ottobre 2015 concernente la legge sui giochi in denaro; FF 2015 6849, in particolare 6919). Va aggiunto che gli organizzatori di scommesse sportive non necessitano, nella scelta delle competizioni su cui intendono offrire scommesse, del consenso dell'associazione sportiva organizzatrice. Il Consiglio federale pertanto non condivide il timore dell'autrice dell'interpellanza di una commercializzazione dell'utile netto. Come già illustrato nella risposta all'interpellanza de Buman del 26 settembre 2019 (19.4267 "L'applicazione del diritto federale non dovrebbe essere un casino"), spetta ai Cantoni definire i criteri per la concessione dei sussidi o la procedura di ripartizione dei fondi (art. 127 cpv. 1 LGD). Le grandi linee di queste disposizioni vanno disciplinate nella convenzione.

3. La legge sui giochi in denaro prevede che i Cantoni che intendono autorizzare giochi di grande estensione sul loro territorio istituiscano, "per mezzo di un concordato, un'autorità intercantonale di vigilanza e d'esecuzione" (art. 105 LGD). Questa disposizione non implica però una limitazione a un unico concordato o a un'unica autorità intercantonale. Per motivi d'efficienza il Consiglio federale ritiene auspicabile, in particolare per quanto concerne i giochi in linea, istituire un'unica organizzazione d'esecuzione su scala nazionale, sull'esempio di quanto previsto nell'articolo 110 dell'ordinanza sui giochi in denaro (RS 935.511). Se in futuro dovessero tuttavia essere operative più autorità intercantonali, si dovrebbe adeguare anche la competenza per la piattaforma nazionale sulla manipolazione delle competizioni sportive disciplinata in questa disposizione.

4. Al momento non sono necessari provvedimenti. È fatta salva la procedura di verifica menzionata all'inizio. Infine, è possibile interporre ricorso fino al Tribunale federale contro la convenzione e la sua approvazione in un Cantone nonché contro un atto applicativo concreto (art. 82 lett. a e b della legge sul Tribunale federale; RS 173.110).

Risposta del Consiglio federale.