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20.3911 · Mozione · 2020-06-26

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento le basi legali necessarie a pubblicare in un registro le attività accessorie e le cariche pubbliche autorizzate dei quadri superiori (a partire dalla classe di stipendio 30) dell'Amministrazione federale, contemplate dall'articolo 91 dell'ordinanza sul personale federale.

Una minoranza della Commissione (Zopfi, Jositsch, Mazzone, Minder) propone di respingere la mozione.

Begründung

L'ordinanza sul personale federale (art. 91 OPers) sancisce che tutte le cariche pubbliche esercitate e tutte le attività svolte dietro pagamento al di fuori del rapporto di lavoro devono essere comunicate ai propri superiori. Se non può essere escluso un conflitto di interessi, anche le attività svolte gratuitamente devono essere comunicate. Le cariche e le attività menzionate devono essere autorizzate se in tal modo diminuiscono le prestazioni degli impiegati in questione nell'ambito del rapporto di lavoro con la Confederazione o se c'è il rischio di un conflitto con gli interessi del servizio.

Secondo la prassi del Tribunale amministrativo federale (TAF), la pubblicazione di un registro nominativo delle occupazioni accessorie esercitate dagli impiegati con le più alte funzioni di direzione è di pubblico interesse (cfr. decisione del TAF del 23.9.2015, A 6738/2014).

Se oggi è possibile chiedere informazioni alle competenti unità amministrative in merito alle relazioni d'interesse di impiegati dell'Amministrazione federale, per aumentare la trasparenza occorre però che tali informazioni possano non soltanto essere consultate su richiesta, bensì essere rese accessibili alla popolazione in un registro pubblico.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Come già esposto dal Consiglio federale nel suo parere alle mozioni Feller (17.3095) e Bigler (17.4127), gli impiegati federali sottostanno al diritto in materia di personale, che impone loro di tutelare gli interessi della Confederazione, ovvero del loro datore di lavoro (art. 20 legge sul personale federale, LPers). Questo dovere di fedeltà è stato concretizzato nell'articolo 91 OPers, secondo cui le cariche pubbliche e le attività svolte al di fuori del rapporto di lavoro dietro pagamento e, in parte anche quelle svolte gratuitamente, devono essere comunicate ai superiori. Se rischiano di generare un conflitto con gli interessi del servizio o se fanno diminuire le prestazioni degli impiegati nell'ambito del rapporto di lavoro con la Confederazione, le attività svolte al di fuori del rapporto di lavoro necessitano di un'autorizzazione (art. 91 cpv. 2 OPers). Se nel singolo caso non è possibile escludere conflitti d'interessi o diminuzioni delle prestazioni, l'autorizzazione deve essere negata. Le autorizzazioni rilasciate sono inserite nel sistema d'informazione per la gestione dei dati del personale (SIGDP) e devono essere aggiornate.

In tal modo si garantisce che il datore di lavoro Amministrazione federale sia a conoscenza delle attività in cui sono impegnati i suoi dipendenti al di fuori del loro rapporto di lavoro con la Confederazione, in quale misura e per quale periodo di tempo. Inoltre, secondo la giurisprudenza, in linea di principio già oggi è possibile richiedere in ogni momento, in virtù della legge del 17 dicembre 2004 sulla trasparenza, l'elenco delle occupazioni accessorie e delle cariche pubbliche autorizzate esercitate dai quadri superiori e dai quadri dirigenti, previa consultazione delle persone interessate (cfr. decisione del TAF del 23.9.2015, A-6738/2014, consid. 5.2.3).

Un registro pubblico per i quadri superiori e i quadri dirigenti a partire dalla classe di stipendio 30 (attualmente comprenderebbe circa 800 persone) genererebbe un dispendio amministrativo supplementare da non sottovalutare. Da un lato, se contenesse dati particolarmente sensibili, il registro richiederebbe un adeguamento dell'OPers, ed eventualmente persino della LPers. Dall'altro, il registro pubblico dovrebbe essere realizzato e gestito al di fuori del SIGDP nel quadro di un progetto informatico, e il suo esercizio comporterebbe un dispendio aggiuntivo in termini di TIC e di personale.

In sintesi, non è chiaro in che misura un registro pubblico possa aumentare significativamente la trasparenza. Secondo il Consiglio federale tale registro non produrrebbe alcun valore aggiunto supplementare in grado di giustificare l'onere amministrativo previsto.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.