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20.3968 · Interpellanza · 2020-09-09

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Come valuta il Consiglio federale la conformità della prassi in materia di rilascio di autorizzazioni per l'importazione a titolo professionale di armi da collezione con l'ordinanza sulle armi?

Begründung

Il 19 maggio 2019 il Popolo ha accettato di recepire la direttiva europea sulle armi nella pertinente legge svizzera. Di conseguenza, anche l'ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Ordinanza sulle armi, OArm) è stata sottoposta a una revisione parziale, con la quale è stata formulata in modo molto più aperto l'esigenza di fornire la prova della necessità per ottenere un'autorizzazione all'importazione a titolo professionale di armi. L'articolo 34 capoverso 1bis OArm, introdotto in occasione della revisione, non esige infatti più esplicitamente un'autorizzazione eccezionale del destinatario finale, per cui l'importatore può fornire la prova della necessità anche in altro modo. Questa interpretazione è surrogata dal rapporto esplicativo concernente la modifica del 14 giugno 2019 dell'ordinanza sulle armi, che in merito all'articolo 9b OArm precisa: "Le autorizzazioni eccezionali per l'introduzione sul territorio svizzero [... ] di norma, anche in tal caso possono essere rilasciate quali autorizzazioni eccezionali "forfettarie"".

La prevista autorizzazione eccezionale forfettaria contraddice direttamente l'attuale prassi di fedpol, che vincola il rilascio di un'autorizzazione per l'importazione a un'autorizzazione eccezionale di cui è titolare l'importatore a titolo professionale. Questa applicazione eccessivamente restrittiva è problematica sotto diversi punti di vista:

- non rispetta l'intenzione del legislatore così com'è illustrata nel rapporto esplicativo, e

- lede la libertà economica, in quanto limita massicciamente il commercio di armi da fuoco per il tiro a raffica, praticamente impedendone la vendita da magazzino e addirittura impossibilitandone la vendita all'asta.

In questo contesto occorre sottolineare che anche se un commerciante intendesse gestire un magazzino di armi per il tiro a raffica, tale magazzino non costituirebbe il minimo rischio per la sicurezza. Sono infatti previsti elevati requisiti di sicurezza che il commerciante deve dimostrare di osservare per ottenere una patente di commercio di armi e un'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'articolo 9b capoverso 2 OArm e il cui rispetto è verificato tramite controlli regolari.

Stellungnahme des Bundesrates

Nel quadro della trasposizione della direttiva UE sulle armi in Svizzera è stato adeguato anche l'articolo 34 dell'ordinanza sulle armi (OArm; RS 514.541), che disciplina l'autorizzazione per l'introduzione nel territorio svizzero (importazione) delle cosiddette armi "vietate".

Per l'importazione di determinate armi "vietate" ora non è più richiesta alcuna prova del fabbisogno (art. 34 cpv. 1ter OArm). Ciò riguarda ad esempio le armi semiautomatiche dotate di caricatori ad alta capacità di colpi o le armi da fuoco per il tiro a raffica modificate in armi da fuoco semiautomatiche.

Per contro, per l'importazione di armi da fuoco per il tiro a raffica, di ordigni militari per il lancio, di armi da fuoco che simulano oggetti d'uso corrente e delle loro parti essenziali o appositamente costruite nonché di lanciagranate resta necessaria la prova del fabbisogno (v. art. 34 cpv. 1bis OArm). Tale prova deve comprovare che le armi soggette all'obbligo di autorizzazione eccezionale sono necessarie per coprire il fabbisogno di autorità quali la polizia o di altri committenti. Le armi in questione non devono essere importate in Svizzera a mo' di scorta. Le autorizzazioni eccezionali non possono pertanto essere rilasciate in maniera illimitata e valgono soltanto per il numero di armi menzionato nella prova del fabbisogno e per le loro parti essenziali o appositamente costruite ivi indicate.

La prassi di fedpol in materia di rilascio di autorizzazioni per l'importazione a titolo professionale di determinate armi "vietate", ad esempio di armi da fuoco per il tiro a raffica, è quindi conforme all'ordinanza sulle armi. Per rispondere all'esigenza legittima dei commercianti di armi di poter mostrare concretamente tali armi a potenziali clienti o proporle in una vendita all'asta, l'importazione di tali armi deve tuttavia essere resa possibile, eventualmente vincolandola a condizioni e oneri. Una regolamentazione in tal senso dovrebbe essere prevista in occasione della prossima revisione dell'ordinanza sulle armi.

Risposta del Consiglio federale.