20.3971 · Postulato · 2020-09-10
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di illustrare in un rapporto redatto in stretta collaborazione con i Cantoni le possibilità di attuare la ripartizione dell'ammanco dal punto di vista giuridico e pratico.
Begründung
Se in seguito a una separazione o un divorzio le risorse finanziarie non sono sufficienti per coprire il fabbisogno di due economie domestiche si è in presenza di un caso di ammanco. Conformemente alla giurisprudenza in vigore, in caso di ammanco il deficit deve essere assunto dal solo genitore avente diritto agli alimenti, in quanto il minimo vitale del debitore del mantenimento va sempre preservato. Questa normativa contraddice sia il principio dell'uguaglianza giuridica (art. 8 Cost.) sia l'obbligo dei genitori di provvedere in comune al mantenimento della famiglia tenendo conto dei bisogni dell'unione coniugale (art. 163 CC). Il suddetto obbligo unilaterale di sopportare l'ammanco è problematico in particolare anche perché il genitore avente diritto agli alimenti è di conseguenza costretto a ricorrere a prestazioni dell'aiuto sociale che in seguito deve poi eventualmente rimborsare da solo. Con l'obbligo unilaterale di sopportare l'ammanco si spreca inoltre la possibilità di migliorare, mediante consulenza mirata e misure integrative di entrambi i genitori, la situazione economica globale della famiglia e di affrancarla in tal modo dall'aiuto sociale. Il sistema attuale non consente alcuno scambio tra il genitore tenuto al mantenimento e il servizio sociale competente.
Prima che il Tribunale federale decidesse, con DTF 135 III 66, la necessità, in caso di ammanco, di preservare sempre il minimo vitale del debitore degli alimenti, nei Cantoni vigeva sia il sistema della ripartizione dell'ammanco sia quello dell'obbligo unilaterale di sopportare l'ammanco. Il Tribunale federale raccomanda di sottoporre a nuova verifica la questione dell'assunzione dell'ammanco (DTF 135 III 66). Dato che la ripartizione dell'ammanco concerne settori giuridici di competenza sia federale (diritto civile) che cantonale (diritto in materia di aiuto sociale), l'elaborazione di una soluzione esige una stretta collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
In occasione della revisione del diritto in materia di mantenimento del figlio, il Consiglio federale ha trattato in maniera approfondita il problema dell'attribuzione unilaterale dell'ammanco e quindi anche la possibilità di una ripartizione dell'ammanco tra i genitori tenuti al mantenimento. Dopo che come menzionato nel postulato il Tribunale federale aveva raccomandato al legislatore di elaborare una soluzione adeguata e coerente (DTF 135 III 66), il Consiglio federale ha analizzato in dettaglio le possibilità di attuare in maniera sensata la ripartizione dell'ammanco nel diritto federale. Ha concluso che la soluzione consisterebbe nel rinunciare al cosiddetto "principio dell'economia domestica" nel diritto in materia di aiuto sociale e considerare l'obbligo di mantenimento del figlio nel budget dell'assistenza sociale del genitore debitore. Dato che l'aiuto sociale compete ai Cantoni, il Consiglio federale non ha tuttavia potuto proporre alcuna soluzione soddisfacente. Già all'epoca aveva peraltro ipotizzato un'eventuale necessità di una modifica costituzionale (cfr. messaggio del Consiglio federale concernente una modifica del Codice civile svizzero [mantenimento del figlio], FF 2014 489, in particolare 519 seg.).
Durante i dibattiti parlamentari relativi al diritto in materia di mantenimento, la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale (CAG-N) ha depositato la mozione 14.3662 "Base costituzionale per la ripartizione dell'ammanco tra i genitori nel diritto in materia di mantenimento", che chiedeva di istituire una pertinente base costituzionale. La mozione è stata accolta dal Consiglio nazionale, ma respinta dal Consiglio degli Stati.
Nel rapporto del 25 febbraio 2015 sull'impostazione dell'aiuto sociale e delle prestazioni cantonali versate in funzione del bisogno ("Ausgestaltung der Sozialhilfe und der kantonalen Bedarfsleistungen. Handlungsbedarf und -möglichkeiten", disponibile in tedesco e in francese), il Consiglio federale ha di nuovo esaminato le possibilità di intervento nell'ambito della ripartizione dell'ammanco. In tale sede ha rinviato in particolare al parere formulato nel 2013 dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale (COSAS), secondo cui la competenza in caso di insolvenza del genitore debitore non doveva essere addossata all'aiuto sociale cantonale. La COSAS ritiene che non sarebbe ottimale tenere conto del debito di mantenimento nel budget dell'assistenza in quanto violerebbe importanti principi fondamentali dell'aiuto sociale e cagionerebbe difficoltà di ordine pratico. Per la COSAS la soluzione risiede piuttosto in una nuova prestazione a monte dell'aiuto sociale, sotto forma di garanzia del mantenimento del figlio o di prestazioni complementari per le famiglie (pag. 24 del rapporto). Questa posizione è stata confermata di recente (Zeitschrift für Sozialhilfe [ZESO] 3/2020, pag. 21).
Tutto ciò evidenzia che le possibilità di un'attuazione giuridica e pratica della ripartizione dell'ammanco sono già state esaminate a fondo e che quindi il quadro legale è ampiamente chiarito. Non è pertanto necessario un ulteriore rapporto.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.