20.3979 · Interpellanza · 2020-09-10
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
La legislazione federale in materia di disoccupazione prevede uno strumento collaudato per salvaguardare i posti di lavoro in caso di crisi economica. Questo strumento, l'indennità per lavoro ridotto (ILR), consente alle aziende di continuare a impiegare i propri dipendenti in caso di repentino calo degli ordini. La legge offre cioè ai datori di lavoro la possibilità di essere indennizzati per un importo pari all'80 per cento dei salari dei dipendenti che non possono più lavorare a causa della mancanza di ordini. Questa situazione può riguardare l'intera azienda o solo uno o più settori specifici.
La riscossione delle indennità è in linea di principio di sei mesi, ma il Consiglio federale può prorogarlo se la crisi economica persiste, com'è attualmente il caso.
Allo stesso tempo, sappiamo quanto sia oggi più che mai necessario seguire formazioni e mantenere le proprie conoscenze ai massimi livelli, sia nell'interesse dei dipendenti che delle aziende. In periodi di buona congiuntura economica, tuttavia, manca spesso il tempo da dedicare alla formazione continua o allora mancano le risorse perché sono impiegate per la produzione. Quindi, perché non approfittare dei periodi con un minore carico lavorativo per far seguire corsi di perfezionamento al personale dell'azienda?
Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Con l'obiettivo di promuovere la formazione continua e di preparare le imprese a una ripresa ancora più efficace dalla crisi, il Consiglio federale può prevedere un'applicazione flessibile della legge e autorizzare o addirittura incoraggiare le imprese che beneficiano dell'ILR a istituire programmi di formazione continua, da sole o insieme ad altre imprese che beneficiano dell'ILR?
2. Quanto proposto rientra nella sua competenza o richiede modifiche alle disposizioni legali e, in caso affermativo, a quali?
Stellungnahme des Bundesrates
La formazione continua dei dipendenti che ricevono un'indennità per lavoro ridotto (ILR) è già contemplata nella legislazione sull'assicurazione contro la disoccupazione. Il diritto all'ILR permane anche quando il datore di lavoro, previa autorizzazione dell'autorità cantonale competente, utilizza le ore di lavoro perse a scopo di formazione continua dei dipendenti.
L'autorità cantonale concede tale autorizzazione soltanto se la formazione continua serve a fornire conoscenze o competenze di cui il dipendente può beneficiare anche in caso di cambio di impiego, è organizzata da persone munite delle necessarie qualifiche, secondo un programma prestabilito e rigorosamente distinto dall'attività abituale dell'azienda e non è subordinata agli interessi esclusivi o preminenti del datore di lavoro.
Soltanto se le condizioni di cui sopra sono cumulativamente soddisfatte, le ore dedicate alla formazione continua dei dipendenti sono conteggiate come tempo di lavoro perso, compensato con l'ILR, e non come ore lavorate.
Per poter utilizzare il tempo di lavoro perso a scopo di formazione continua dei dipendenti, il datore di lavoro deve presentare domanda entro lo stesso termine previsto per il preannuncio per l'ILR, ossia almeno dieci giorni prima dell'inizio della formazione. Se la domanda viene presentata in ritardo, la formazione sarà approvata solo per il tempo rimanente dopo la scadenza del termine.
Se invece l'autorità cantonale non concede l'autorizzazione, nell'ambito dell'ILR le ore di formazione continua saranno conteggiate come normale tempo di lavoro e non come tempo di lavoro perso.
Risposta del Consiglio federale.