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Il dopo Covid-19. Per le future pandemie, l'indennizzo delle ripercussioni economiche sulle prestazioni di cura e sull'assunzione di costi ambulatoriali e stazionari dovrà essere disciplinato per legge

20.4027 · Mozione · 2020-09-21

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di presentare un disegno di legge che disciplini l'indennizzo dei costi supplementari assunti dagli istituti e dai fornitori di prestazioni, che sono tenuti a mantenere la loro offerta di cure, di assistenza e di accompagnamento di persone bisognose di sostegno durante una pandemia, garantendo così l'adempimento del mandato dello Stato.

Durante la pandemia di COVID-19, il mantenimento dell'offerta delle cure, dell'assistenza e dell'accompagnamento di persone bisognose di sostegno è stato d'importanza cruciale. Questa missione non ha tuttavia potuto essere compiuta senza costi supplementari per gli istituti e i fornitori di prestazioni interessati. Gli istituti per le cure di lunga durata, gli istituti per disabili e/o per bambini e adolescenti hanno dovuto sostenere costi supplementari non coperti per attuare le direttive straordinarie imposte loro dalle autorità. Per sgravare gli ospedali, le case di cura medicalizzate hanno ospitato, curato e assistito più a lungo pazienti nelle loro strutture. Parallelamente, queste strutture sono state confrontate con una riduzione o addirittura con l'azzeramento dell'occupazione dei posti letto, poiché le degenze previste e concordate per contratto non hanno potuto avere luogo a causa dell'emergenza COVID-19. Queste conseguenze hanno avuto un impatto sugli istituti sociali, in particolare sulle loro entrate e sui costi generati nei settori del lavoro e dell'integrazione.

La questione della natura dei costi assunti e del modo in cui sono determinati e indennizzati va disciplinata più precisamente, data l'assenza di disposizioni vincolanti applicabili in materia. Questo richiede molto lavoro e per i fornitori di prestazioni comporta il rischio di doversi assumere costi non coperti. Per garantire che questo non avvenga in caso di una seconda ondata o di una futura pandemia, è necessario prevedere un disciplinamento legislativo che definisca la rimunerazione delle ripercussioni finanziarie legate ai costi supplementari causati dalle misure adottate dalle autorità. Questo permetterà di garantire agli istituti la sicurezza nella pianificazione e la certezza giuridica.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

A causa della pandemia di COVID-19, molti attori del settore sanitario sono tuttora in una situazione difficile. Dato il clima di grande incertezza, il Consiglio federale comprende la richiesta di veder presto disciplinata l'assunzione dei costi. A tal proposito, sia la Confederazione che i Cantoni hanno già fornito diversi chiarimenti.

Spetta ai partner tariffali adeguare le tariffe delle prestazioni ambulatoriali e stazionarie dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) a seguito di costi supplementari giustificati sulla base di dati concreti. Anche i costi delle prestazioni di cura sono coperti secondo le disposizioni della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10). I costi supplementari generati dall'epidemia per le prestazioni di cura sono assunti dai Cantoni tramite il finanziamento residuo.

È ancora troppo presto per quantificare o stimare in modo affidabile i costi generati dai provvedimenti adottati dalle autorità per combattere la pandemia, poiché occorre dapprima creare la necessaria trasparenza riguardo ai costi supplementari documentati. A tale scopo, il Consiglio federale proseguirà il dialogo con gli attori interessati. Come preannunciato nel suo parere in risposta alla mozione CSSS-N 20.3457 Rapido accordo in materia di assunzione dei costi, già alla fine dell'agosto del 2020 la Confederazione ha organizzato un incontro con gli assicuratori, i fornitori di prestazioni e i Cantoni, nel corso del quale è stato stabilito che gli attori metteranno a disposizione i dati rilevanti sui costi affinché siano utilizzati come base di discussione per un incontro futuro.

È del resto ragionevole attendere dapprima i risultati del rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato CSSS-S 20.3135 Chiarire le ripercussioni dei costi della salute dovuti alla pandemia sui diversi soggetti che si assumono le spese. Sono inoltre in corso ulteriori chiarimenti in questo senso.

Secondo la legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (LEp; RS 818.101), la Confederazione assume le spese per l'approvvigionamento della popolazione con agenti terapeutici e quelle relative alle visite, alla sorveglianza, alla quarantena, all'isolamento e alla cura di viaggiatori nel trasporto internazionale, se questi provvedimenti sono stati adottati dai suoi organi. Non sussistono altri obblighi di assunzione delle spese per la Confederazione. I Cantoni devono, dal canto loro, assumere le spese per gli ulteriori provvedimenti che adottano, a meno che questi costi non siano coperti in altro modo.

Occorrerà dunque attendere la conclusione delle discussioni e dei lavori in corso. In linea generale, il Consiglio federale parte dal principio che il quadro legale vigente sia sufficiente e che non sia necessario un intervento legislativo.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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