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20.4034 · Mozione · 2020-09-21

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di vietare l'importazione di piumini ottenuti tramite la spiumatura dal vivo, una pratica crudele che infligge sofferenze agli animali.

Begründung

La spiumatura di animali vivi è una pratica diffusa in tutto il mondo che consiste nello strappare le piume a oche e anatre vive e pienamente coscienti. Questa pratica è estremamente dolorosa per gli animali, ai quali vengono spesso spezzate le ali e lacerata la pelle, che devono subirla da tre a quattro volte prima di essere macellati.

In Svizzera questa pratica crudele è da tempo vietata dalla legge. Anche l'economia svizzera propone esplicitamente alternative, ad esempio piumini ricavati dalla spiumatura di animali morti e si dissocia dalla spiumatura di animali vivi.

Un pertinente divieto di importazione è compatibile anche con gli obblighi commerciali internazionali della Svizzera: tutti gli accordi prevedono infatti eccezioni per le misure necessarie a proteggere la moralità pubblica o la vita e la salute degli animali. Il massimo organo giudiziario dell'Organizzazione mondiale del commercio ha espressamente riconosciuto che la protezione degli animali è parte integrante della moralità pubblica.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale comprende il problema sollevato dalla mozione, poiché la spiumatura di oche o anatre vive causa grandi sofferenze agli animali. In Svizzera e nell'Unione europea questo metodo è del resto vietato. Attualmente si stima che tra il 5 e il 10 per cento dei piumini in commercio nel mondo sia ricavato dalla spiumatura di animali vivi; oltre il 90 per cento proviene quindi dalla spiumatura di animali morti.

Il Consiglio federale si è già pronunciato più volte sul divieto d'importazione di prodotti ottenuti infliggendo sofferenze agli animali, in particolare nell'ambito dell'Iniziativa per alimenti equi o nel parere in risposta alla mozione Keller-Inhelder 18.4309 "Merci prodotte infliggendo gravi sofferenze agli animali. Parità di trattamento tra produttori autoctoni e stranieri". Ha inoltre preso posizione sull'obbligo di dichiarare il metodo di produzione quando un prodotto è ottenuto infliggendo sofferenze agli animali, ad esempio nella sua risposta all'interpellanza Trede 18.4341 "Metodi di tosatura brutali nella produzione di lana. Che cosa fa il Consiglio federale?". Ha affrontato l'argomento in modo approfondito anche nel rapporto pubblicato l'11 settembre 2020 in adempimento del postulato 17.3967 "Dichiarazione obbligatoria dei metodi di produzione delle derrate alimentari" della Commissione per la scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio degli Stati.

Nel rapporto il Consiglio federale afferma che una dichiarazione obbligatoria per le piume e i piumini ottenuti dalla spiumatura di animali vivi sia difficile da far rispettare a causa della difficoltà di verificare la catena di approvvigionamento. È dell'opinione che la dichiarazione volontaria dei prodotti ottenuti senza la spiumatura di animali vivi sarebbe una soluzione migliore e potrebbe essere usata come argomento di vendita. Una soluzione di questo tipo sarebbe anche più facile da conciliare con gli obblighi commerciali internazionali della Svizzera, che prevedono requisiti elevati per giustificare i divieti di importazione.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.