20.4048 · Interpellanza · 2020-09-22
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Invitiamo il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Quali sono gli interventi che considera necessari per rafforzare la competitività nell'ambito dell'imposizione degli investimenti nelle start up? Intravede delle possibilità di migliorare le condizioni quadro per queste imprese?
2. I business angel e, in particolare, i sindacati degli investitori ritengono che non vi sia certezza giuridica riguardo al loro trattamento fiscale in qualità di commercianti professionali di titoli. Il Consiglio federale è a conoscenza di questa incertezza del diritto ed è in contatto a tal proposito con le autorità fiscali cantonali e gli attori interessati dell'economia privata? Ravvisa una necessità di intervento?
3. Negli ultimi tempi sembra essere aumentato il numero di business angel svizzeri che per investire nelle start up elvetiche si organizza in strutture giuridiche estere allo scopo di aggirare i rischi legati all'attuale incertezza del diritto. Il Consiglio federale ritiene necessario intervenire al riguardo?
4. Il Consiglio federale è disposto a indicare in un rapporto gli adeguamenti che possono essere apportati alla circolare numero 36 dell'AFC sul commercio professionale di titoli per eliminare l'incertezza del diritto che grava sugli investimenti nelle start up?
5. Secondo il rapporto in adempimento del postulato 13.4237, visti gli incentivi negativi che comporta, il Consiglio federale ritiene ipotizzabile un ulteriore sgravio dall'imposta sul capitale e sul patrimonio, arginando così la sua azione erosiva sulla sostanza. Dietro opportuno mandato del Parlamento sarebbe quindi disposto a valutare le ripercussioni del passaggio da un'imposizione della sostanza a una maggiore imposizione del reddito. Il postulato 17.4292 incarica il Consiglio federale di redigere un rapporto sulle possibilità e sugli effetti di una riduzione dell'imposta sul capitale e dell'imposta sul patrimonio per le imprese. Quando sarà disponibile tale rapporto?
6. Il Consiglio federale sarebbe disposto a esaminare la possibilità di introdurre, a livello federale, incentivi fiscali a favore di (i) investimenti privati nelle start up e di (ii) fornitori di capitale di rischio e/o dei loro amministratori (gestori di fondi, imposizione del "carried interest")?
7. Come intende procedere il Consiglio federale affinché nella concorrenza internazionale tra piazze economiche la Svizzera figuri tra i Paesi più interessanti per le start up promettenti e rimanga al passo con i tempi?
Begründung
Da alcuni anni in Svizzera si sta sviluppando un florido ecosistema di start up. Gli investimenti e le nuove start up aumentano ogni anno. Questa evoluzione positiva è un fattore importante per la piazza economica svizzera perché, rispetto alla media, le start up creano un numero maggiore di posti di lavoro e più innovazione, aspetti particolarmente rilevanti per l'intera economia. Sebbene in Svizzera i fornitori di capitale di rischio siano sempre più numerosi, spesso si sente parlare delle incertezze fiscali legate agli investimenti nelle start up.
Stellungnahme des Bundesrates
1./5./7. Il Consiglio federale intende offrire condizioni quadro attrattive per tutte le imprese. Oltre a un onere fiscale competitivo, ciò include la certezza del diritto e un rapporto tra i contribuenti e l'Amministrazione federale basato sulla fiducia e sulla stima.
Indipendentemente dall'attuale contesto economico difficile, la piazza finanziaria svizzera presenta già un'elevata attrattività anche per le start up (cfr. rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato 13.4237). Il Consiglio federale intende garantire questo aspetto anche in futuro ed è aperto a un dialogo con il settore.
Nell'ambito fiscale il Parlamento ha adottato la mozione 17.3261 ("Imposizione fiscale concorrenziale delle start-up, comprese le loro partecipazioni di collaboratore"). A tal proposito, il 27 marzo 2019 si è tenuta una consultazione di rappresentanti del settore presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). I lavori d'attuazione, concernenti in particolare la questione della valutazione delle partecipazioni nelle start up, sono in fase di completamento. Le modifiche previste a tal fine alla circolare 37 dell'AFC ("Imposizione delle partecipazioni di collaboratore") e alla circolare 28 della Conferenza svizzera delle imposte (CSI) contenente le istruzioni per la valutazione di titoli non quotati in borsa saranno apportate probabilmente entro fine 2020.
Esiste uno stretto legame tra il postulato 17.4292 menzionato nella domanda 5 e i lavori volti ad attuare la mozione 17.3261, in quanto anche il postulato solleva questioni sulla valutazione delle start up. Un'eventuale redazione del rapporto in adempimento del postulato dipende dai risultati dei lavori per l'attuazione della mozione. Infine, il 30 novembre 2018 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di riesaminare la questione delle possibilità di compensazione delle perdite. Anche questo mandato è strettamente legato all'attuazione della mozione. Il Consiglio federale deve quindi decidere in tempi brevi se sia opportuno prendere ulteriori misure legislative. Se dovesse giungere a questa conclusione e l'accento dovesse essere messo sull'imposta sulla sostanza, la questione del passaggio dall'imposizione della sostanza a quella del reddito verrebbe affrontata in un messaggio. Se invece il Consiglio federale non ritenesse necessario intervenire o se dovesse porre l'accento su un altro ambito (fiscale), il rapporto in adempimento al postulato 17.4292 verrà redatto nel corso del 2021.
2./4. L'incertezza del diritto sussiste, tra altre situazioni, quando il reddito è soggetto a un trattamento fiscale diverso. Mentre i proventi dell'attività lavorativa e del capitale sono soggetti a imposta, gli utili di capitale privati non lo sono. Per questo si sollevano quesiti in merito alla delimitazione, da un lato, tra il reddito da lavoro e da capitale e, dall'altro, all'interno di quest'ultimo, tra i proventi e gli utili da capitale.
Nella circolare 36 dell'AFC sul commercio professionale di titoli sono presentati cinque criteri il cui adempimento totale porta a un utile di capitale privato esente da imposte. Se questi criteri non sono soddisfatti cumulativamente, il commercio professionale di titoli non può essere esentato. Secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale, è sempre necessario valutare in base all'insieme delle circostanze del singolo caso se sussiste una gestione patrimoniale privata o un'attività lucrativa indipendente. La circolare riporta la giurisprudenza del Tribunale federale sul commercio professionale di titoli. Poiché non esistono criteri a cui attenersi per la classificazione quale commerciante professionale di titoli, sussiste un certo grado di incertezza del diritto. La determinazione di criteri più rigidi, tuttavia, sarebbe arbitraria, pertanto l'esame dei singoli casi porta a soluzioni più adeguate. Il Consiglio federale non vede quindi la necessità di adeguamenti in questo ambito.
3. Il Consiglio federale non dispone delle informazioni statistiche riguardo l'organizzazione dei business angel in strutture giuridiche estere, perciò non è in grado di valutare la necessità di intervento.
6. Gli investimenti privati effettuati direttamente in una start up oppure indirettamente tramite un fondo possono portare, come tutti gli investimenti privati, a un utile di capitale esentato. In merito all'imposizione del "carried interest", ovvero l'indennità della gestione del fondo basata sui risultati versata quando il capitale messo a disposizione dagli investitori ha superato un rendimento minimo fissato in precedenza, il Consiglio federale ha già illustrato più volte (interpellanza 08.3559, domanda 11.1057, postulato 12.4237) che non sussiste un margine di manovra per una qualifica quale utile da capitale esente da imposta. Il "carried interest" deve essere soggetto a imposta come ogni bonus derivante da una buona prestazione lavorativa. Il Consiglio federale non ritiene necessario intervenire per verificare l'opportunità dell'introduzione di privilegi fiscali in questo segmento.
Risposta del Consiglio federale.