20.4053 · Mozione · 2020-09-22
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di presentare all'Assemblea federale una modifica delle basi legali rilevanti che permetta di revocare i permessi di dimora o di domicilio o di sostituire un permesso di domicilio con un permesso di dimora nel caso in cui a una persona sia stato revocato l'asilo o disconosciuta la qualità di rifugiato.
Begründung
I casi di rifugiati o rifugiati ammessi provvisoriamente scoperti a trascorrere le vacanze nel loro Paese d'origine si susseguono. È davvero scioccante che alcune persone si rechino nel Paese da cui sono fuggite per presunte minacce alla loro integrità e vita. È parimenti scioccante che rifugiati forniscano indicazioni false sui loro famigliari al fine di ottenere in maniera fraudolenta un diritto al ricongiungimento famigliare.
Nella prassi è molto difficile dimostrare questi casi e il loro numero sommerso è sicuramente elevato. E anche se un caso può essere effettivamente constatato, le persone in questione non hanno nulla da temere. Pur perdendo il loro status di rifugiato, continuano infatti a mantenere il loro permesso di dimora o di domicilio. A ciò si aggiunge che fino al 2014 i rifugiati ottenevano automaticamente un permesso di domicilio dopo un soggiorno di cinque anni in Svizzera.
I rifugiati e i rifugiati ammessi provvisoriamente possono risiedere legalmente in Svizzera soltanto perché la Confederazione (ossia la Segreteria di Stato della migrazione) ha accertato un motivo d'asilo in occasione dell'esame della domanda d'asilo. Se non avessero ottenuto lo status di rifugiato, queste persone non avrebbero mai ricevuto un permesso di dimora o di domicilio. Se in un secondo tempo viene accertato che questo status è stato ottenuto con l'inganno, per coerenza questa constatazione deve influire anche sul permesso di dimora o di domicilio. Infatti, ogni singolo abuso riduce la fiducia della popolazione nella politica d'asilo e a soffrirne sono in primo luogo le persone davvero minacciate.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
I rifugiati riconosciuti a cui è accordato l'asilo hanno diritto al rilascio e alla proroga di un permesso di dimora (art. 60 della legge sull'asilo, LAsi; RS 142.31). Questo diritto cessa se l'asilo è revocato o ha termine (art. 63 e 64 LAsi). L'asilo è revocato anche se la qualità di rifugiato è disconosciuta a causa di un viaggio nel Paese di origine (art. 63 cpv. 1bis LAsi). Se il diritto al permesso di dimora viene a cadere, quest'ultimo è revocato o non più prolungato dall'autorità cantonale competente, a condizione che non possa essere fatto valere alcun altro motivo di ammissione (p. es. diritto al ricongiungimento famigliare) e il provvedimento sia proporzionato.
Il permesso di domicilio è di norma accordato dopo un soggiorno di dieci anni, se le pertinenti condizioni sono soddisfatte (art. 34 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, LStrI; RS 142.20). È dunque connesso al legame con la Svizzera e non allo scopo originario del soggiorno. È rilasciato a tempo indeterminato e senza condizioni. Il permesso di domicilio resta pertanto valido anche se il motivo di ammissione viene a cadere.
Un permesso di domicilio può essere revocato soltanto per i motivi elencati in maniera esaustiva nella legge, i quali comprendono l'aver fornito indicazioni false durante la procedura di autorizzazione, condanne a pene detentive di lunga durata, violazioni gravi dell'ordine e la sicurezza, il ricorso duraturo e considerevole all'aiuto sociale nonché il tentativo di ottenere abusivamente la cittadinanza (art. 63 LStrI). Un tale provvedimento amministrativo deve essere proporzionato. Nell'esercizio del loro potere discrezionale (art. 96 LStrI), le autorità cantonali competenti tengono conto tra le altre cose della durata del soggiorno, del grado di integrazione, della situazione famigliare nonché delle possibilità di reinserimento nel Paese di provenienza. Inoltre, i permessi concessi in virtù del diritto in materia di stranieri decadono con l'esecuzione di un'espulsione giudiziaria (art. 61 cpv. 1 lett. f LStrI).
Il permesso di soggiorno può pure essere revocato e sostituito con un permesso di dimora (cosiddetta commutazione), se l'interessato non soddisfa i criteri d'integrazione (art. 63 cpv. 2 e 58a LStrI). Questi criteri comprendono in particolare il rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici. L'inosservanza del divieto, per i rifugiati riconosciuti, di recarsi nel Paese di origine o di provenienza (art. 59c LStrI) può pertanto essere considerata nell'esame di una commutazione (art. 77a cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa, OASA; RS 142.201).
La richiesta della mozione concernente la revoca e la mancata proroga del permesso di dimora è pertanto già adempiuta, mentre per quanto riguarda la revoca del permesso di domicilio il Consiglio federale reputa sufficienti le possibilità legali esistenti.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.