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Gli imprenditori che pagano i contributi per l'assicurazione contro la disoccupazione devono anche essere assicurati contro la disoccupazione

20.406 · Iniziativa parlamentare · 2020-03-12

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Ausgangslage

Comunicato stampa della commissione sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del 23.02.2024

Con 13 voti contro 12, la Commissione ha adottato all’attenzione della Camera il suo progetto in adempimento dell’Iv. Pa. Silberschmidt. Gli imprenditori che pagano i contributi per l’assicurazione contro la disoccupazione devono anche essere assicurati contro la disoccupazione (20.406). In precedenza aveva preso atto dei risultati della consultazione. In risposta a pareri giunti dal settore culturale, la CSSS-N ha deciso, con 13 voti contro 12, di inserire nella variante della maggioranza una disposizione che prevede alcune eccezioni per le persone che cambiano spesso rapporto di lavoro o che hanno impieghi temporanei. Ad esempio, per ricevere l’indennità di disoccupazione non sarà necessario che abbiano lavorato nell’azienda in questione per almeno due anni. Saranno anche esenti dall’obbligo di rimborso se saranno riassunte nella stessa azienda. La Commissione ha inoltre deciso all’unanimità di inserire nel progetto una clausola di valutazione: cinque anni dopo l’entrata in vigore della revisione, il Consiglio federale dovrà esaminare l’attuazione, l’efficacia e le conseguenze finanziarie del progetto e proporre gli eventuali adeguamenti necessari. Nel complesso, la CSSS-N ha deciso, con 13 voti contro 12, di attenersi alla variante della maggioranza posta in consultazione, preferendola alla variante «Obbligo di pagare i contributi solo per le persone che hanno diritto alle prestazioni». Diverse minoranze ripropongono alla Camera quanto già sottoposto in consultazione. Quale prossimo passo, il Consiglio federale avrà la possibilità di esprimersi.

Comunicato stampa del Consiglio federale del 10.04.2024

In caso di disoccupazione, i lavoratori in posizione analoga a quella di datore di lavoro hanno già oggi accesso all’indennità di disoccupazione. Il 10 aprile 2024 il Consiglio federale ha adottato il suo parere in risposta al rapporto della CSSS del Consiglio nazionale. In base a quest’ultimo, infatti, i rischi imprenditoriali verrebbero indennizzati dall’AD, il che contrasta con l’obiettivo e lo scopo dell’AD, precisa il Consiglio federale.

Il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale (CSSS-N) verte sull'iniziativa parlamentare «Gli imprenditori che pagano i contributi per l'assicurazione contro la disoccupazione devono anche essere assicurati contro la disoccupazione», che chiede di adeguare la legge sull'assicurazione contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (LADI).

Il Consiglio federale favorevole al mantenimento dello statu quo

Il Consiglio federale ritiene che la legislazione vigente (LADI) rappresenta un buon compromesso tra il particolare status all'interno dell'azienda delle persone in posizione analoga a quella di datore di lavoro e l'intrinseco rischio di abuso. In caso di disoccupazione, infatti, la LADI permette già oggi a una persona in posizione analoga a quella di datore di lavoro di beneficiare dell'indennità di disoccupazione qualora abbia definitivamente abbandonato questa posizione. Il Consiglio federale condivide quindi il parere presentato nella procedura di consultazione dalla Conferenza dei direttori cantonali dell'economia pubblica (CDEP) e dalla maggioranza dei Cantoni, secondo cui l'attuale disciplinamento risponde pienamente al principio d'assicurazione: non spetta all'Assicurazione contro la disoccupazione (AD) attenuare i rischi imprenditoriali. Il Consiglio federale è pertanto favorevole al mantenimento dello statu quo.

Wortlaut

È necessario adeguare la legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) in modo che gli imprenditori (persone in una posizione analoga a quella dei datori di lavoro), che devono pagare i contributi per l'assicurazione contro la disoccupazione (AD), in caso di disoccupazione possano godere di un (immediato) diritto all'indennità come tutti gli altri impiegati di un'impresa. Lo stesso vale per la riduzione del tempo di lavoro. In alternativa si propone di far scegliere loro, come ai liberi professionisti in una ditta individuale, di non pagare i contributi per l'AD, rinunciando quindi alle prestazioni assicurative.

Begründung

Una persona che lavora nel settore dell'imprenditoria (come amministratore, compartecipe finanziario o membro di un organo decisionale supremo dell'impresa che prende o può influenzare in modo sostanziale le decisioni del datore di lavoro), così come il coniuge, pagano come tutti i lavoratori i contributi per l'assicurazione contro la disoccupazione (AD). Contrariamente agli altri lavoratori non godono del diritto immediato all'indennità in caso di disoccupazione. Questa situazione è ingiusta e contraddice il principio di un'assicurazione fondata sulla concordanza tra i contribuenti e i fruitori dei servizi. Eventuali abusi o gravi inadempienze possono essere considerati motivi di esclusione.

Verhandlungen

Notizia ATS

Dibattito al Consiglio degli Stati, 03.03.2026

Disoccupazione, meglio proteggere gli imprenditori

A determinate condizioni, gli imprenditori devono essere meglio assicurati contro la disoccupazione. È quanto ritiene il Consiglio degli Stati che, dopo il Nazionale, ha approvato oggi (27 voti a 12) una revisione legislativa in materia.

Attualmente chi occupa una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, per esempio come socio o detentore di una partecipazione finanziaria, così come il coniuge che lavora nell'impresa, è tenuto a versare i contributi per l'assicurazione contro la disoccupazione. Per beneficiare delle prestazioni in caso dovesse restare senza lavoro deve però rinunciare definitivamente alla sua posizione.

Ci sono tuttavia delle situazioni in cui non è così facile liberarsi rapidamente di queste posizioni, ad esempio in caso di fallimento o quando c'è di mezzo un divorzio. Per questo, la riforma permetterà invece loro di disporre di un accesso più rapido e semplice all'indennità di disoccupazione. Saranno soggetti a un periodo di attesa di 20 giorni e riceveranno il 70% del salario assicurato (80% per chi deve occuparsi di eventuali figli).

Sono comunque previsti dei paletti per ridurre il rischio di abusi. Per ricevere le indennità gli interessati non devono essere membri del consiglio di amministrazione e devono aver lavorato per l'azienda per almeno due anni. Un'eccezione a questo limite temporale è prevista per le persone che lavorano in professioni in cui i cambiamenti o gli incarichi di durata limitata sono comuni, come nel settore culturale.

Gli Stati hanno tuttavia modificato le altre condizioni, al fine di rafforzare ulteriormente la lotta contro gli abusi. Queste devono essere applicate in modo diverso a seconda che l'impresa sia in liquidazione o meno. Si tratta di garantire che gli imprenditori si assumano le loro responsabilità, dato che una liquidazione richiede tempo. Se è stata pronunciata, le condizioni sono le stesse previste dal Consiglio nazionale.

Se l'impresa non è in liquidazione, le persone devono detenere meno del 50% della partecipazione finanziaria nell'impresa, non essere membri del consiglio di amministrazione e detenere meno del 33% delle quote sociali per poter percepire le indennità. Condizioni diverse si applicano anche ai coniugi che lavoravano nell'impresa.

Il Consiglio nazionale aveva deciso che, se le persone tornavano in azienda durante il periodo di riferimento o nei tre anni successivi, dovevano rimborsare le indennità percepite. Il Consiglio degli Stati ha respinto la clausola di rimborso, ma ha approvato una sospensione del diritto all'indennità in questi casi.

La versione della Camera dei Cantoni comporta costi compresi tra 175 e 366 milioni di franchi. I costi della versione della Camera del Popolo sono leggermente inferiori, compresi tra 147 e 324 milioni.

Da notare che il Consiglio federale era contrario alla riforma: le norme attuali rappresentano un buon compromesso tra la posizione di queste persone e il rischio di abusi, ha sostenuto il ministro dell'economia Guy Parmelin. L'obiettivo dell'assicurazione contro la disoccupazione non è coprire i rischi imprenditoriali, ha aggiunto, invano.

Notizia ATS

Dibattito al Consiglio nazionale, 01.06.2026

Disoccupazione, meglio proteggere gli imprenditori

A determinate condizioni, gli imprenditori devono essere meglio assicurati contro la disoccupazione. È quanto pensa il Consiglio nazionale che oggi ha eliminato le ultime divergenze su questo dossier, ormai pronto per le votazioni finali, frutto di un'iniziativa parlamentare di Andri Silberschmidt (PLR/ZH) inoltrata nel 2020.

A parte l'UDC, soprattutto per motivi di costi e nel timore di abusi (e il Consiglio federale, fondamentalmente opposto al dossier come ribadito dal "ministro" dell'economia, Guy Parmelin), tutti i gruppi parlamentari hanno approvato la riforma, pensata in particolare per le piccole e medie imprese.

Se per il PLR, per esempio, si tratta di una questione di equità dal momento che questi lavoratori pagano per anni la disoccupazione senza però poterne usufruire, per il PS bisogna imparare da quanto accaduto durante la pandemia di coronavirus, periodo che ha messo a dura prova molti indipendenti, specie attivi nel campo culturale.

L'attuale situazione

Attualmente, chi occupa una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, per esempio come socio o detentore di una partecipazione finanziaria, così come il coniuge che lavora nell'impresa, è tenuto a versare i contributi per l'assicurazione contro la disoccupazione. Per beneficiare delle prestazioni in caso dovesse restare senza lavoro deve però rinunciare definitivamente alla sua posizione.

Ci sono tuttavia delle situazioni in cui non è così facile liberarsi rapidamente di queste posizioni, ad esempio in caso di fallimento o quando c'è di mezzo un divorzio.

Cambiamenti, condizioni e costi

Per questo, la riforma permetterà invece loro di disporre di un accesso più rapido e semplice all'indennità di disoccupazione. Saranno soggetti a un periodo di attesa di 20 giorni e riceveranno il 70% del salario assicurato (80% per chi deve occuparsi di eventuali figli).

L'UDC avrebbe voluto allungare il periodo di attesa di 10 giorni, ciò che avrebbe ridotto i costi di 46-70 milioni di franchi all'anno. Ma al voto, questa proposta, è stata respinta per 128 voti a 62. Gli oneri supplementari stimati, con la versione della maggioranza, dovrebbero oscillare fra i 175 e i 366 milioni di franchi. A tale riguardo, Parmelin ha rimarcato in aula che le stime si basano sui dati del 2023, quando il tasso disoccupazione era molto basso, ossia al 2%. Le previsioni sui costi sono destinate ad aumentare, ha messo in guardia: già ora il tasso dei senza lavoro è del 3%.

20 giorni di attesa

Sono comunque previsti dei paletti per ridurre il rischio di abusi. Per ricevere le indennità, gli interessati non devono essere membri del consiglio di amministrazione e devono aver lavorato per l'azienda per almeno due anni. Un'eccezione a questo limite temporale è prevista per le persone che lavorano in professioni in cui i cambiamenti o gli incarichi di durata limitata sono comuni, come nel settore culturale.

Al pari degli Stati, oggi il Nazionale si è adeguato alle altre condizioni al fine di rafforzare ulteriormente la lotta contro gli abusi. Queste devono essere applicate in modo diverso a seconda che l'impresa sia in liquidazione o meno. Si tratta di garantire che gli imprenditori si assumano le proprie responsabilità, dato che una liquidazione richiede tempo. Se l'impresa non è in liquidazione, le persone devono detenere meno del 50% della partecipazione finanziaria nell'impresa, non essere membri del consiglio di amministrazione e possedere meno del 33% delle quote sociali per poter percepire le indennità. Condizioni diverse si applicano anche ai coniugi che lavoravano nell'impresa.

Il Consiglio nazionale aveva deciso in un primo momento che, se le persone tornavano in azienda durante il periodo di riferimento o nei tre anni successivi, dovevano rimborsare le indennità percepite. Il Consiglio degli Stati ha respinto la clausola di rimborso perché giudicata troppo burocratica, ma ha approvato una sospensione del diritto all'indennità in questi casi. Su questo punto, ha prevalso oggi al versione dei "senatori".

Informazioni

Segreteria della Commissione della sicurezza sociale e della sanità (CSSS)

sgk.csss@parl.admin.ch

Commissione della sicurezza sociale e della sanità (CSSS)