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20.4112 · Interpellanza · 2020-09-24

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Recentemente il Deputato al Gran consiglio del Canton Ticino Stefano Tonini ha trasmesso un'interrogazione al Consiglio di Stato ticinese relativo alle situazioni problematiche causate da alcuni richiedenti l'asilo sul territorio ticinese, e in particolare a Chiasso.

Nell'atto parlamentare si fa riferimento a numerose liti per le vie cittadine a seguito di abuso di alcool, risse, turbamento della quiete pubblica e comportamenti totalmente irrispettosi del suolo pubblico urinando anche lungo le principali strade e piazze della città, come pure si menzionano episodi di autolesionismo, senza dimenticare taccheggi e furti vari perpetrati nelle attività commerciali nonché intimidazioni commesse in gruppo ai danni di cittadini che vengono poi derubati dei loro averi.

Tutti questi reati, vengono spesso commessi più volte dalle stesse persone, che restano pressoché sempre impunite. Ultimo in ordine di tempo, oltre ad essere il fatto balzato maggiormente agli onori della cronaca vista la sua spettacolarità, è il furto di un veicolo ad opera di un richiedente l'asilo che ha innescato un successivo inseguimento con la Polizia, mettendo in pericolo la vita dei cittadini come pure quella degli agenti intervenuti.

Ritenuta la grave situazione denunciata e l'assenza di misure coercitive che potrebbero rieducare o avere un effetto deterrente a questi comportamenti intollerabili, chiedo al Consiglio federale:

1. Quando un richiedente l'asilo adotta un comportamento irrispettoso come quello sopra descritto o addirittura commette dei reati, quali provvedimenti vengono presi?

2. La Confederazione intende adottare regolamenti o sanzioni più severe all'interno dei propri Centri federali per richiedenti l'asilo nei confronti di coloro che, come nei casi sopra descritti, commettono reati e/o si comportano in modo inaccettabile (p.es. divieto di uscita temporanei, o altre misure simili)?

3. Nel caso di una richiesta d'asilo pendente, a fronte di questi comportamenti la stessa può essere negata? Se no, quali sono le condizioni o i reati che comportano un diniego della richiesta?

4. Negli ultimi anni quante sono state le richieste d'asilo respinte di richiedenti l'asilo che hanno commesso dei reati in territorio elvetico? A quale quota corrisponde sul totale delle richieste d'asilo negate?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Nelle sedi dei centri federali d'asilo (CFA) la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) impiega pattuglie private di sicurezza, il cui obiettivo è prevenire turbative di qualsiasi tipo. Le pattuglie di sicurezza tengono conto delle esigenze dei Comuni di ubicazione, ma non possono assumere mansioni di competenza delle autorità di polizia locali. Eventuali comportamenti che ledono l'ordine pubblico vengono segnalati alla polizia locale. Inoltre, un gruppo di accompagnamento, composto da rappresentanti della SEM, del Comune interessato, dei fornitori di servizi di assistenza e sicurezza e delle polizie comunali e cantonali, garantisce l'analisi e il monitoraggio costante della situazione e permette di reagire senza indugi in caso di problemi adeguando il dispositivo di sicurezza alle circostanze. Il perseguimento dei reati commessi dai richiedenti l'asilo rientra generalmente nella competenza dei Cantoni, che adottano le misure penali che si impongono quali un fermo di polizia o, all'occorrenza, l'avvio di un procedimento penale. L'articolo 83 capoverso 1 lettere h e i della legge sull'asilo (LAsi; RS 142.31) permette all'autorità cantonale di rifiutare, ridurre o sopprimere parzialmente o totalmente le prestazioni di aiuto sociale nel caso in cui il richiedente l'asilo attribuito e alloggiato nel Cantone esponga a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica oppure sia perseguito penalmente o sia oggetto di una condanna penale. Infine, conformemente all'articolo 68 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20), la Polizia federale (fedpol) può, previa consultazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC), pronunciare un'espulsione nei confronti dei richiedenti l'asilo che mettono in pericolo la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

2. Per garantire la sicurezza nei CFA, la SEM impiega fornitori selezionati di servizi di sicurezza e adotta misure specifiche atte a prevenire e contrastare turbative o violenze di sorta all'interno dei centri. Provvedimenti disciplinari mirano a garantire la gestione ordinata nonché la quiete e l'ordine negli alloggi ai sensi degli articoli 24 e seguenti dell'ordinanza del DFGP sull'esercizio dei centri della Confederazione e degli alloggi presso gli aeroporti (RS 142.311.23) e del regolamento interno dei centri federali d'asilo del 1° marzo 2019. Nei confronti dei richiedenti l'asilo che violano il regolamento interno la SEM, priva di competenze di polizia, può ordinare esclusivamente misure di natura amministrativa quali il divieto temporaneo d'uscita e/o la sottrazione del denaro per le piccole spese (si veda il parere alla mozione Imark 18.3170). I CFA sono dotati di un "locale di riflessione" dove collocare temporaneamente i richiedenti l'asilo che con il loro comportamento rappresentano un pericolo per gli altri richiedenti o per i collaboratori del CFA. L'uso di questi locali è soggetto tuttavia a regole restrittive e limitate alla tutela dei residenti nei CFA, di modo che non avvenga alcuna privazione illecita della libertà.

3. La LAsi determina le condizioni alle quali una domanda d'asilo può essere accolta. Ai sensi dell'articolo 53 LAsi non è concesso asilo al rifugiato che ne sembri indegno per aver commesso atti riprensibili, che abbia attentato alla sicurezza interna o esterna della Svizzera o la comprometta, o nei cui confronti sia stata pronunciata un'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis del Codice penale (CP; RS 311.0) oppure dell'articolo 49a o 49abis del Codice penale militare (CPM; RS 321.0). Conformemente alla giurisprudenza e alla prassi consolidata, sono considerati riprensibili e quindi indegni della concessione dell'asilo i reati punibili secondo il diritto penale svizzero con una pena detentiva superiore ai tre anni. La SEM applica le prescrizioni legali in stretta collaborazione con tutte le autorità penali competenti, segnatamente fedpol e il SIC.

4. Va innanzitutto osservato che la SEM non tiene statistiche sulle domande d'asilo respinte presentate da persone che hanno commesso reati in Svizzera. Va cionondimeno rilevato che il numero di richiedenti dal comportamento criminale o anche solo turbativo è relativamente esiguo rispetto al totale delle domande d'asilo depositate negli ultimi anni.

Risposta del Consiglio federale.