Autorizzare l'attività lucrativa ai richiedenti l'asilo che dopo aver ricevuto una decisione negativa della SEM sono in attesa dell'allontanamento
20.4119 · Mozione · 2020-09-24
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di modificare le basi legali - in particolare nella Legge federale sull'asilo (LAsi) e nelle relative ordinanze - per permettere l'esercizio di un'attività lucrativa ai richiedenti la cui domanda di asilo è stata negata. Questo per mantenere la loro autonomia finanziaria in attesa che la decisione di allontanamento venga, nella misura in cui questa sia possibile, eseguita. Infatti, in taluni casi la SEM ritiene esigibile l'allontanamento che di fatto è inattuabile in assenza di richiesta volontaria della persona che deve tornare in Patria o perché il rimpatrio forzato non viene ammesso. In questi casi il richiedente l'asilo rimane sul nostro territorio senza poter lavorare, risp. frequentare corsi di formazione, in condizioni di emarginazione sociale e professionale e - non da ultimo - a carico dell'aiuto sociale.
Begründung
L'autorizzazione all'esercizio di un'attività lucrativa si estingue con lo spirare del termine di partenza fissato allorquando la procedura d'asilo termina con una decisione negativa passata in giudicato (art. 43, cpv. 1-4 LAsi). In questi casi i richiedenti l'asilo - di regola presenti nel nostro Paese da diversi anni - spesso hanno oramai concluso la formazione professionale promossa e finanziata dalla stessa SEM e intrapreso un'attività lucrativa che li rende finanziariamente autonomi con piena soddisfazione dei datori di lavoro, devono cessare ogni attività retribuita. La revoca da parte della SEM del permesso di lavoro pone de jure e de facto queste persone, che prima erano autosufficienti, a carico degli aiuti sociali dei Cantoni. In taluni casi la decisione di allontanamento non è nemmeno attuabile perché si tratta di persone provenienti da Paesi a rischio e che rifiutano il loro rimpatrio o il loro rimpatrio forzato non è ammesso, per cui rimangono in Svizzera per anni senza poter lavorare. Una situazione paradossale visto che si tratta di persone formate, il cui contributo professionale è richiesto e apprezzato dal mondo del lavoro. Si chiede pertanto di consentire a questi casi, che per altro sono limitati, l'autorizzazione all'esercizio di un'attività lucrativa, affinché mantengano la propria autonomia finanziaria e non gravino sull'aiuto sociale.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Una politica credibile e coerente in materia d'asilo presuppone che i richiedenti l'asilo respinti lascino effettivamente la Svizzera. Le autorizzazioni d'esercitare un'attività lucrativa si estinguono con lo spirare del termine di partenza (art. 43 cpv. 2 LAsi). Autorizzare gli interessati a proseguire la loro attività lucrativa oltre il suddetto termine fino alla partenza effettiva, come chiesto dall'autore della mozione, li renderebbe meno propensi a lasciare la Svizzera autonomamente entro i termini impartiti. Questo in particolare quando il Paese di origine o di provenienza non accetta i rimpatri coatti. Il disciplinamento proposto potrebbe parimenti indurre gli interessati a non ottemperare al loro obbligo di collaborare all'acquisizione dei documenti necessari per la partenza, prolungando in tal modo il soggiorno in Svizzera dopo la scadenza del termine di partenza.
Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile per motivi tecnici, ammissibile per obblighi di diritto internazionale o ragionevolmente esigibile per una minaccia individuale e concreta nel Paese di origine o di provenienza, la SEM dispone un'ammissione provvisoria. L'impossibilità di eseguire l'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI) presuppone che la competente autorità cantonale non possa adempiere il suo mandato d'esecuzione e che lo straniero respinto non possa partire autonomamente. Le persone ammesse a titolo provvisorio possono svolgere un'attività lucrativa in tutta la Svizzera.
La velocizzazione delle procedure d'asilo in vigore dal 1° marzo 2019 mira a concludere il più rapidamente possibile le procedure d'asilo in Svizzera. L'obiettivo è promuovere a uno stadio precoce l'integrazione di persone cui è stato accordato l'asilo o che sono state ammesse provvisoriamente. Nel contempo, le persone che non dipendono dalla protezione della Svizzera devono lasciare il nostro Paese quanto prima. L'esercizio di un'attività lucrativa non è autorizzato mentre è in corso la procedura celere nei centri della Confederazione, applicata alla maggior parte dei richiedenti l'asilo (art. 43 cpv. 1 LAsi). Questa velocizzazione comporta anche che di norma i richiedenti l'asilo respinti non adempiono ancora i requisiti scolastici e linguistici necessari per iniziare un'attività professionale.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.