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Dati concernenti l'utilizzo di pesticidi sintetici al di fuori dell'agricoltura nonché strumenti per la riduzione

20.4130 · Interpellanza · 2020-09-24

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Nei dibattiti relativi all'iniziativa popolare 19.025 "Per una Svizzera senza pesticidi sintetici" e nella trattazione degli interventi depositati dal Parlamento in vista di ridurre l'impiego di pesticidi sintetici (p.es. Iv. pa. 19.475 "Ridurre il rischio associato all'uso di pesticidi" della Commissione CET-S), generalmente si parla dell'utilizzo in ambito agricolo. Anche il messaggio del Consiglio federale del 27 febbraio 2019 concernente l'iniziativa popolare summenzionata prospetta misure nel contesto della politica agricola. Nel frattempo, nell'ora delle domande e nel quadro di interventi parlamentari è stato sollevato a più riprese il tema dell'utilizzo di pesticidi sintetici nella sfera privata extra-professionale ("hobby del giardinaggio").

Nel "Piano d'azione per la riduzione del rischio e l'utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari" del 7 settembre 2017, pubblicato dall'UFAG, il capitolo 9.4 "Definizione di prodotto fitosanitario" riporta: "I PF sono utilizzati in larga misura in ambito agricolo onde ridurre le perdite di raccolto e di qualità, ma lo sono anche in ambito forestale, per la protezione delle scorte e sulle superfici pubbliche, come, ad esempio, tra i binari della ferrovia, nei parchi, sui terreni sportivi, negli spazi ricreativi pubblici così come in giardini e orti privati". Il catalogo delle misure del piano d'azione contempla i giardini e gli orti privati così come l'evacuazione delle acque dalle strade, ma non l'ambito forestale, la manutenzione degli impianti e dei luoghi pubblici nonché dei bordi delle strade e tra i binari della ferrovia, l'ortofloricoltura a scopo commerciale o l'impiego di pesticidi sulle facciate degli edifici.

In tale contesto, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande.

1. Di quali dati - segnatamente quantitativi usati - dispongono le autorità federali in relazione all'impiego di pesticidi sintetici nei seguenti ambiti:

a. silvicoltura,

b. binari e bordi ferroviari,

c. cura dei bordi delle strade,

d. superfici pubbliche quali parchi, terreni sportivi, superfici per lo svago,

e. ortofloricoltura a titolo professionale e vivai,

f. facciate degli edifici,

g. protezione delle scorte?

2. Per quali campi di applicazione (a - g nella domanda 1) vi sono già schemi di riduzione definiti per i pesticidi sintetici? In quali atti normativi sono stati definiti?

3. Per quali campi di applicazione (a - g nella domanda 1) esistono quali ulteriori prescrizioni per la limitazione o la sostituzione di pesticidi sintetici?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il termine "pesticidi" comprende i prodotti fitosanitari (PF) e i biocidi, i quali spesso contengono gli stessi principi attivi. L'Ufficio federale dell'agricoltura pubblica annualmente dati relativi alle vendite di tutti i principi attivi dei PF. Questi dati non danno alcuna informazione sul campo di applicazione dei PF. Generalmente i PF autorizzati per la protezione delle scorte non possono essere utilizzati in nessun altro settore, perciò gran parte dei PF impiegati a tal fine può essere documentata (cfr. Ip. 19.4610 Moser "Impellente necessità d'intervento a livello di protezione delle scorte"). Per gli altri settori questo non è al momento possibile. Inoltre per i biocidi non vi è ancora alcuna base legale per registrare le quantità vendute. Con l'iniziativa parlamentare 19.475 si mira a creare le basi legali necessarie e a introdurre un corrispondente obbligo di notifica per i biocidi.

2. Con il Piano d'azione per i prodotti fitosanitari, il Consiglio federale intende dimezzare i rischi derivanti dall'applicazione di prodotti fitosanitari sintetici e di altri PF in tutti i campi di applicazione. L'iniziativa parlamentare 19.475 depositata dalla Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati mira a sancire per legge tale obiettivo del piano d'azione per le acque superficiali, gli habitat seminaturali e le acque sotterranee. Parallelamente, il Consiglio federale è incaricato di definire, entro il 2023, obiettivi di riduzione del rischio corrispondenti anche per i biocidi.

3. I PF e i biocidi devono essere omologati prima della loro immissione sul mercato e del loro utilizzo. Le condizioni di applicazione disposte in fase di omologazione devono essere rispettate in tutti i campi di applicazione.

L'ordinanza sui biocidi definisce un obbligo di diligenza per l'utilizzo dei biocidi affinché il loro impiego sia ridotto al minimo, tenendo anche conto delle misure alternative a disposizione. Per quanto riguarda i PF vengono prese misure nel quadro del piano d'azione al fine di incoraggiare l'utilizzo di metodi alternativi per la protezione delle colture. Vengono inoltre erogati contributi alle aziende agricole che rinunciano ai PF a favore di metodi alternativi. Negli altri campi d'applicazione non vi è alcuna misura specifica per incoraggiare questa sostituzione.

Risposta del Consiglio federale.