20.4133 · Interpellanza · 2020-09-24
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Ai fini della comunicazione ferroviaria le FFS costruiscono una rete 5G lungo le linee ferroviarie. I punti di ubicazione delle antenne possono essere autorizzati direttamente dalla Confederazione mediante una procedura di approvazione dei piani e non richiedono quindi la consueta procedura cantonale.
In questo contesto invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande.
- È corretto che l'interpretazione dell'articolo 18 capoverso 1bis della legge federale sulle ferrovie, introdotto nel 2018, consenta alle FFS di noleggiare i propri punti di ubicazione delle antenne ad altri fornitori di telecomunicazioni e di utilizzarli dunque per fini commerciali?
- Corrisponde alla volontà del Consiglio federale che, in tal modo, le FFS diventino un attore di mercato nel settore delle telecomunicazioni eludendo tutte le procedure di approvazione ordinarie e di assegnazione delle frequenze?
- Il Consiglio federale ritiene giusto che i fondi pubblici per l'infrastruttura ferroviaria vengano impiegati in modo che questa sia subaffittata a privati e provochi, quindi, una distorsione del mercato?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Attualmente la comunicazione ferroviaria, intesa come la totalità dei servizi radio destinati all'esercizio ferroviario (manutenzione compresa), è coperta dal sistema GSM-R. Questo sistema è giunto ai limiti della sua vita utile e dovrà essere sostituito nel prossimo futuro. La valutazione della nuova tecnologia è ancora in corso. Gli operatori mobili hanno già equipaggiato i corridoi ferroviari con i propri impianti. La loro offerta, rivolta agli utenti della ferrovia, viene attualmente dotata della tecnologia 5G.
Secondo l'articolo 18 capoverso 1bis della legge federale sulle ferrovie, entrato in vigore il 1° luglio 2020, gli impianti di radiocomunicazione che un operatore mobile intende realizzare su infrastrutture ferroviarie, ad esempio su un traliccio o su un impianto di trasmissione GSM-R, sono ora soggetti all'approvazione dei piani da parte dell'Ufficio federale dei trasporti (UFT). La normativa di diritto privato concernente i rapporti tra le ferrovie e gli operatori mobili non muta: anche in futuro per questo tipo di utilizzazioni occorre stipulare i contratti del caso e prevedere opportune indennità. Rimangono altresì immutati i diritti procedurali e l'applicazione della legislazione sulla protezione ambientale, in particolare dell'ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI): a prescindere dalla competenza (UFT oppure autorità cantonale o comunale preposta alle licenze edilizie), per l'utilizzazione di un sito esistente delle FFS è necessaria una procedura di autorizzazione che prevede la pubblicazione dei piani e il diritto di opposizione.
2. Le FFS non sono attive sul mercato delle telecomunicazioni. Sono titolari di una concessione per l'esercizio del sistema di radiocomunicazione ferroviaria GSM-R, esclusivamente destinato all'esercizio ferroviario (cfr. n. 1), e non sono quindi in concorrenza con gli operatori mobili privati. L'infrastruttura necessaria per l'esercizio ferroviario, come i siti delle antenne per gli impianti GSM-R, sottostanno all'approvazione dei piani da parte dell'UFT.
3. La circostanza che le FFS consentano a operatori mobili privati di utilizzare punti dei propri impianti dietro compenso non risulta provocare distorsioni del mercato. La copertura per la telefonia mobile a bordo dei treni è nell'interesse della clientela. A tal fine è imprescindibile che gli operatori mobili possano realizzare i propri impianti sull'infrastruttura ferroviaria. Inoltre, raggruppando al meglio gli impianti di radiocomunicazione mobile si impiega il suolo in maniera efficiente e si protegge l'ambiente e il paesaggio.
Risposta del Consiglio federale.