Lexipedia

Richiedenti l'asilo vittime della tratta di esseri umani all'estero. Accesso alle prestazioni di assistenza durante il periodo di competenza della Confederazione

20.4146 · Interpellanza · 2020-09-24

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Dal riassetto, nel marzo 2019, della procedura d'asilo, i richiedenti l'asilo vittime della tratta di esseri umani restano per lungo tempo sotto la competenza della Confederazione. Inoltre, dal 1° gennaio 2020 la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) concede alle potenziali vittime della tratta di esseri umani un periodo di recupero e di riflessione.

Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domane urgenti.

1. Quali conseguenze in materia di diritto di protezione delle vittime esplica per gli interessati la concessione del periodo di recupero e di riflessione? In che modo l'accesso alle prestazioni minime di assistenza previste nell'articolo 12 numero 1 della Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani (Convenzione) è garantito, durante il periodo di competenza della Confederazione, ai richiedenti l'asilo vittime all'estero della tratta di esseri umani? Secondo il rapporto del 2018 della Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS), attualmente l'accesso a tre delle sei prestazioni minime, ossia un alloggio adeguato, traduzioni e interpretariato nonché una consulenza specializzata in Svizzera, non sono garantite né in base alla legge sull'aiuto alle vittime di reati né in base all'articolo 12 Cost. In passato la Confederazione ha a più riprese ribadito che le prestazioni minime menzionate sono contenute nell'articolo 12 Cost. In che modo la Confederazione ottempera ai suoi obblighi di cui all'articolo 12 numero 1 della Convenzione in virtù dell'articolo 12 Cost.? Qualora non vi ottemperi, per quale motivo?

2. Quali passi concreti sono intrapresi dalla SEM per garantire l'accesso logistico a queste prestazioni, che devono essere fornite da consultori specializzati di aiuto alle vittime (cfr. art. 12 n. 5 Convenzione)? Come e da chi viene effettuato il triage in questi consultori?

3. Quanto spesso la SEM si è avvalsa di sua iniziativa del diritto di entrata nel merito della domanda d'asilo per vittime della tratta di esseri umani? In quanti casi il ricorso di una vittima della tratta di esseri umani contro una decisione Dublino o d'asilo è stata cassato o accolto dal TAF (preghiamo di indicare il Paese d'origine o lo Stato Dublino, anche se la motivazione della cassazione non si riferisce direttamente alla qualità di vittima della tratta di esseri umani del richiedente l'asilo)?

4. Quante persone considerate dalla SEM come potenziali vittime della tratta di esseri umani sono partite in maniera incontrollata o sono state registrate come passate alla clandestinità?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Durante tutto il periodo di recupero e di riflessione, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) non pronuncia alcuna misura di allontanamento nei confronti di potenziali vittime della tratta di esseri umani individuate e non esegue allontanamenti.

In linea generale, l'accesso alle misure di assistenza previste nell'articolo 12 della Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani (RS 0.311.543) è garantito nella procedura d'asilo indipendentemente dal Paese in cui ha avuto luogo lo sfruttamento. Ogni potenziale vittima della tratta di esseri umani ha infatti diritto - come ogni richiedente l'asilo la cui domanda è trattata in un centro federale d'asilo - a un alloggio adeguato, una consulenza e una rappresentanza legale gratuite, a cure sanitarie nonché a un aiuto materiale; l'aiuto sociale o il soccorso d'emergenza può essere accordato alle persone che non possono sopperire da sole alle proprie necessità. Inoltre, ogni potenziale vittima della tratta di esseri umani individuata durante la procedura d'asilo è debitamente informata dalla SEM, durante un'audizione specifica, in merito ai suoi diritti. Se necessario, in tale occasione è organizzato un servizio di traduzione/interpretariato. Infine, in virtù dell'articolo 19 della Costituzione federale (Cost.; RS 101) e di diversi accordi internazionali ratificati dalla Svizzera in materia, la prassi usuale consiste nella scolarizzazione dei minori residenti in Svizzera, a prescindere dalla loro nazionalità e dalla loro situazione legale in termini di soggiorno.

Inoltre, il gruppo di lavoro sull'asilo e tratta di esseri umani, diretto dalla SEM, sta ottimizzando le procedure di identificazione, informazione e presa in carico delle potenziali vittime nella procedura d'asilo, inclusa la procedura Dublino. Questo gruppo di lavoro, istituito in base al Piano d'azione nazionale contro la tratta di esseri umani (PAN 2017-2020), è formato da membri dell'amministrazione federale e cantonale nonché da rappresentanti della società civile. Sulla base delle sue osservazioni, il gruppo di lavoro sta redigendo raccomandazioni.

2. La procedura della SEM in materia di tratta di esseri umani non prevede la comunicazione automatica dei casi individuati nella procedura d'asilo alle organizzazioni specializzate. Nel quadro dell'audizione specifica dedicata alla tratta di esseri umani, la SEM trasmette tuttavia i dati di contatto di tali organizzazioni alle potenziali vittime. All'occorrenza, anche i consulenti e i rappresentanti legali incaricati di difendere gli interessi dei richiedenti nei centri federali d'asilo li informano in merito.

3. I motivi per cui la Svizzera entra nel merito di una domanda d'asilo applicando la clausola di sovranità non sono oggetto di statistiche. Tra il 1° marzo 2019 e il 30 settembre 2020 sono stati ammessi 12 ricorsi interposti da potenziali vittime della tratta di esseri umani in procedura Dublino. I ricorrenti erano originari dei Paesi seguenti: Nigeria (5), Angola (3), Etiopia, Costa d'Avorio, Eritrea e Camerun. Gli Stati Dublino erano l'Italia (8), il Portogallo (3) e la Francia. Durante lo stesso periodo sono stati ammessi nove ricorsi interposti da potenziali vittime della tratta di esseri umani in procedura nazionale. I ricorrenti erano originari dei Paesi seguenti: Nigeria (3), Afghanistan (2), Angola, Repubblica democratica del Congo, Somalia e Georgia.

4. Dall'entrata in vigore della revisione della legge sull'asilo (LAsi; RS 142.31) nel marzo 2019, una sola persona registrata come potenziale vittima della tratta di esseri umani è stata radiata in seguito al suo passaggio alla clandestinità (stato al 30 settembre 2020).

Risposta del Consiglio federale.