20.4152 · Interpellanza · 2020-09-24
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
I giovani cittadini dichiarati inabili al servizio militare e a quello di protezione civile a causa di un'invalidità superiore al 40 per cento (riconosciuta come notevole menomazione ai sensi della LTEO) sono esentati dalla tassa d'esenzione dall'obbligo militare. Ciò ha una sua logica. Per contro, i giovani con una menomazione dell'integrità fisica pari o inferiore al 40 per cento e dichiarati inabili al servizio devono pagare la tassa, il che è assolutamente discriminatorio. Chiediamo al Consiglio federale di ristabilire la parità di trattamento, esonerando dal pagamento dell'imposta coloro che l'esercito non vuole arruolare, ponendo così fine a questa pratica.
Begründung
Tra il 2013 (data dell'entrata in vigore del nuovo servizio militare con condizioni mediche speciali) e il 2019, 111 persone sono state dichiarate inabili al nuovo servizio militare con condizioni mediche speciali. Di queste, 42 avevano un grado d'invalidità superiore al 40 per cento e sono state esentate dal pagamento della tassa d'esenzione dall'obbligo militare ai sensi dell'articolo 4 LTEO. Per contro, 69 persone con un grado d'invalidità inferiore al 40 per cento hanno dovuto pagare la metà della tassa conformemente all'articolo 13 capoverso 2 LTEO.
In linea di principio, questa pratica è ingiusta e discriminatoria, perché alcune delle persone dichiarate inabili al servizio vorrebbero essere integrate nell'esercito. La maggior parte di questi giovani vive con malattie croniche (emofilia, diabete, altre malattie croniche parzialmente invalidanti) e non si considera disabile. Una dichiarazione di incapacità li fa già sentire esclusi e inutili, quindi perché fargli pagare anche la tassa?
Indubbiamente l'importo della tassa d'esenzione dall'obbligo militare non è molto elevato, tanto più che viene dimezzato in presenza di una cosiddetta menomazione minore. Queste tasse rappresentano quindi un importo infinitesimale nel budget dell'esercito, ma si ripercuotono pesantemente sul portafoglio modesto di apprendisti e studenti.
Stellungnahme des Bundesrates
Secondo l'articolo 59 capoverso 1 della Costituzione federale, gli uomini svizzeri sono obbligati al servizio militare. Chiunque, dal punto di vista medico, soddisfi fisicamente, intellettualmente e psichicamente le esigenze del servizio militare senza mettere in pericolo la propria salute o quella di terzi adempiendo tali esigenze, è considerato idoneo al servizio militare. Chi, per qualsiasi motivo, non presta il servizio militare o il servizio civile sostitutivo è tenuto a pagare una tassa.
Sulla base di una sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 2009, a partire dal 2013 il Consiglio federale ha previsto la possibilità, per i cittadini con un grado di invalidità inferiore al 40 per cento, dichiarati inidonei al servizio militare o al servizio di protezione civile per motivi medici, di esprimere la loro volontà di prestare servizio militare chiedendo un nuovo apprezzamento dell'idoneità (art. 6 cpv. 1 lett. c della legge militare [LM]; RS 510.10). In caso di valutazione positiva da parte della Commissione per la visita sanitaria (CVS) speciale, questi cittadini possono essere assegnati al servizio militare unicamente per funzioni particolari, con oneri, e inabili al tiro (allegato 1 n. 4 dell'ordinanza concernente l'apprezzamento medico dell'idoneità al servizio militare e dell'idoneità a prestare servizio militare [OAMM]; RS 511.12) in veste di soldati d'esercizio di supporto. Le esigenze del servizio devono essere adeguate all'attività civile e alle attitudini fisiche e intellettuali della persona dichiarata inabile al servizio militare. Se ciò non è possibile o se la salute del richiedente o di terzi potrebbe essere compromessa, la persona rimane inabile al servizio militare ed è tenuta pagare la tassa d'esenzione dall'obbligo militare.
Tra il 2013 e il 2019, 1125 persone hanno presentato una domanda d'ammissione al servizio militare come soldato d'esercizio di supporto invece di pagare la tassa d'esenzione dall'obbligo militare. Di queste, 251 hanno in seguito ritirato la domanda. Di conseguenza, la CVS ha riesaminato l'idoneità di 874 persone: 763 sono state dichiarate idonee al servizio militare, mentre 111 non idonee a tale servizio. Di queste ultime, 42 sono state esonerate dal pagamento della tassa d'esenzione dall'obbligo militare a causa di una menomazione dell'integrità del 40 per cento od oltre. Le rimanenti 69 persone continuano a pagare la tassa d'esenzione dall'obbligo militare. Questa tassa non è un'imposta e non fa parte del bilancio dell'esercito. Il gettito confluisce nella cassa generale della Confederazione e non è vincolato a uno scopo specifico.
Non vi è alcun diritto a prestare servizio né per il servizio militare standard né per il servizio speciale summenzionato. Di conseguenza, non sussiste neppure il diritto a essere esonerate dal pagamento della tassa d'esenzione dall'obbligo militare per le persone dichiarate inabili al servizio militare (nel 2019 si trattava di circa 150 000 cittadini svizzeri) interessate a prestare tale servizio ma che non vi possono essere ammesse. Se la richiesta dell'interpellanza fosse soddisfatta, la tassa d'esenzione dall'obbligo militare non potrebbe raggiungere il suo scopo fondamentale, che consiste nel garantire l'uguaglianza giuridica a tutti i cittadini svizzeri soggetti all'obbligo di prestare servizio militare in virtù dell'articolo 59 capoverso 1 della Costituzione federale. Il Consiglio federale ritiene che l'attuale configurazione di questo sistema tenga sufficientemente conto del principio dell'uguaglianza giuridica e che il trattamento discriminatorio constatato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo sia stato eliminato a partire dal 2013.
Risposta del Consiglio federale.