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20.421 · Iniziativa parlamentare · 2020-05-05

Parlamento

Liquidato

Wortlaut

La limitazione dell'esercizio di un'attività lucrativa in Svizzera alle persone tassate secondo il dispendio deve essere eliminata adeguando l'articolo 14 della Legge sull'Imposta federale diretta (LIFD) e l'articolo 6 della Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID).

Begründung

L'articolo 14 della LIFD regola la tassazione secondo il dispendio, una particolare forma di imposizione fiscale chiamata pure "tassazione globale". L'articolo 6 della LAID permette di adottare a livello cantonale questo tipo tassazione. Alcuni Cantoni (Appenzello Esterno, Basilea Campagna e Città, Sciaffusa e Zurigo) hanno rinunciato a questo istituto, mentre gli altri Cantoni lo hanno confermato, in alcuni casi garantendosi un gettito di imposte non trascurabile.

L'attuale testo di legge pone delle condizioni soggettive a coloro che decidono di pagare, invece dell'imposta sul reddito, un'imposta calcolata sul dispendio. Per esempio non è permesso avere la cittadinanza svizzera oppure non è concesso esercitare un'attività lucrativa in Svizzera. Tali condizioni devono essere rispettate da entrambi i coniugi.

La formulazione dell'articolo 14 LIFD in vigore dal 1° gennaio 2016, che prevede un regime transitorio fino al 31 dicembre 2020 per le persone già assoggettate secondo il dispendio al momento della modifica di legge, si è resa necessaria per far fronte a pressioni provenienti da diverse parti dall'estero in Svizzera.

Oggi altri paesi propongono regimi simili, a volte più interessanti, stimolando la concorrenza fiscale

internazionale. Si consideri per esempio il caso dell'Italia che è riuscita ad attrarre alcuni globalisti Svizzeri che hanno trovato una tassazione forfettaria più conveniente o alcuni sportivi che con la medesima tassazione possono comunque svolgere un'attività professionale imposta nel paese.

Dopo gli inasprimenti avvenuti tra il 2011 e il 2016 nella legislazione Svizzera ritengo sia giunto il

momento di apportare alcune modifiche, affinché si possa mantenere la tassazione secondo il dispendio interessante e soprattutto competitiva.

Per questi motivi chiedo di eliminare la limitazione per i globalisti di esercitare un'attività lucrativa in Svizzera tramite le seguenti modifiche dei testi di legge:

- Eliminazione dell'articolo 14 capoverso 1 lettera c LIFD e aggiunta all'articolo 14 della LIFD di un capoverso 3bis: "Il reddito netto da attività lucrativa di fonte svizzera sarà imposto separatamente."

- Eliminazione dell'articolo 6 capoverso 1 lettera c LAID e aggiunta all'articolo 6 della LAID di un capoverso 6bis: "Il reddito netto da attività lucrativa di fonte svizzera sarà imposto separatamente."

Tramite tali modifiche i globalisti potrebbero svolgere un'attività dipendente o indipendente in Svizzera mantenendo tuttavia la facoltà di essere imposti secondo il dispendio. I redditi generati dall'attività professionale saranno tassati integralmente e separatamente dagli altri elementi dichiarati.

Il gettito fiscale per Confederazione, Cantoni e Comuni aumenterebbe, perché verrebbero estesi gli elementi imponibili e perché la tassazione sul dispendio sarebbe più attrattiva eliminando la restrizione relativa all'esercizio dell'attività professionale.