20.424 · Iniziativa parlamentare · 2020-05-06
Parlamento
Liquidato
Wortlaut
I seguenti atti normativi sono modificati o adeguati nel modo seguente:
Art. 2 cpv. 4 lett. e LDerr (nuova)
La presente legge e i disciplinamenti di grado normativo inferiore emanati in virtù della stessa non si applicano:
e. a tutte le forme di immissione sul mercato (art. 6) gratuite, o a un prezzo inferiore al 10 per cento del prezzo di mercato, di derrate alimentari che hanno superato la data di scadenza, eccettuati carne e pesce, tenendo conto che il prezzo di mercato è calcolato sulla base del prezzo di vendita iniziale.
Art. 10 LDerr Igiene cpv. 5 (nuovo)
Il Consiglio federale definisce agevolazioni per derrate alimentari che sono cedute nell'ambito di una donazione (art. 239 cpv. 1bis CO).
Art. 239 cpv. 1 CO (nuovo)
Si considera donazione anche qualsiasi cessione o messa a disposizione di derrate alimentari o oggetti d'uso gratuita o a un prezzo inferiore al 10 per cento del valore di mercato.
Art. 248 cpv 1bis CO (nuovo)
La donazione di derrate alimentari o oggetti d'uso che hanno superato la data di scadenza non rappresenta, da sola, motivo di grave negligenza.
Begründung
Nei Paesi europei si assiste a giusto titolo a una crescente sensibilizzazione riguardo al problema dello spreco alimentare. Non è ormai più un segreto che la stragrande maggioranza delle derrate alimentari gettate da ristoratori o commercianti al dettaglio, semplicemente perché ha superato la data di scadenza, potrebbe essere consumata senza alcun timore per la salute. Gli esperti del ramo ne sono ben consapevoli. Discutendo con diversi attori commerciali (commercio al dettaglio, ristorazione ecc.) l'autrice dell'iniziativa constata inoltre regolarmente che vi sarebbe una grossa disponibilità a donare cibo scaduto a ONG e anche a privati, ma che si rinuncia a essere più generosi a causa dell'attuale normativa in materia di derrate alimentari (garantire la catena del freddo) o dei rischi in materia di responsabilità. La presente iniziativa si prefigge di correggere questa situazione.
Anzitutto si decreta che l'immissione sul mercato gratuita o a un prezzo inferiore al 10 per cento del valore di mercato di derrate alimentari non è di principio più subordinata alle norme sulle derrate alimentari di diritto pubblico (art. 2 cpv. 4 lett. e P-LDerr). Il fatto di escludere dal campo di applicazione anche la cessione (a titolo oneroso) a un prezzo inferiore al 10 per cento del prezzo di mercato (art. 2 cpv. 4 lett. e P-LDerr) costituisce un incentivo per commercianti al dettaglio, ristoratori e così via a cedere gli alimenti invenduti per un importo simbolico piuttosto che eliminarli inutilmente. Visto che una liberalizzazione delle condizioni quadro di diritto pubblico non comporterebbe, da sola, il venir meno della responsabilità di diritto privato, ai fini della certezza del diritto si stabilisce che le forme di cessione o messa a disposizione di derrate alimentari precedentemente citate vengono assoggettate alle norme sulla donazione (art. 239 cpv. 1bis P-CO). Già oggi le disposizioni in materia di contratto di donazione prevedono una responsabilità limitata al dolo o alla grave negligenza. Per motivi di chiarezza occorre aggiungere che la donazione di derrate alimentari che hanno superato la data di scadenza non può essere considerata alla stregua di grave negligenza (art. 248 cpv. 1bis P-CO), una constatazione suggerita dal buon senso visto che la maggior parte dei cibi scaduti possono ancora essere consumati senza problema. Da ultimo occorre rilevare che la liberalizzazione proposta non comporterà alcun nuovo pericolo dal momento che, sino alla cessione gratuita degli alimenti, i commercianti al dettaglio e i ristoratori rimangono integralmente assoggettati alle norme sulle derrate alimentari. Non si tratta quindi né più né meno che di esentare gli attori commerciali dai rischi derivanti dalla responsabilità. Lo scopo è di evitare di sanzionare la generosità (ad eccezione dei casi di dolo o grave negligenza) e di fare affidamento sulla capacità del consumatore di essere del tutto in grado di riconoscere i cibi alterati sulla base ad esempio dell'odore o del colore. Questo approccio normativo è inoltre più progressista ed efficace rispetto a un obbligo legale di cessione a ONG certificate, come in vigore in Francia o in Italia. La proposta consente invece - senza alcun obbligo legale - di cedere gli alimenti scaduti a una cerchia di persone indefinita. In tal modo la Svizzera rimane aperta per nuove e innovative strategie contro lo spreco alimentare.