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20.4249 · Interpellanza · 2020-09-25

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Dopo il Politecnico federale, il Tribunale federale e il Tribunale penale federale, anche la Banca nazionale svizzera (BNS) fa notizia per questioni di discriminazione salariale, mobbing e sessismo (cfr. articolo su "Republik", https://www.republik.ch/2020/09/24/die-letzte-bastion). Ci aspettiamo che le istituzioni statali e parastatali siano d'esempio in questo contesto. Il Consiglio di banca esercita la vigilanza e il controllo sull'attività della BNS; il Consiglio federale e il Parlamento esercitano una vigilanza limitata (cfr. la perizia del prof. dott. iur. Paul Richli del 15.12.2012). Il Consiglio federale però nomina sei degli undici membri del Consiglio di banca. Quest'ultimo stabilisce anche l'organizzazione interna della BNS, presenta le proposte di nomina di membri e supplenti della Direzione generale e stabilisce in un regolamento i principi della rimunerazione del personale. La legalità e la regolarità sono in ogni caso rilevanti per l'attività di vigilanza.

Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Il Consiglio federale è a conoscenza delle accuse e delle irregolarità pubblicate sul giornale online "Republik"?

2. Come valuta tali accuse?

3. Quali misure ha preso il Consiglio federale riguardo alla discriminazione salariale, al mobbing e al sessismo all'interno della BNS?

4. Le collaboratrici della BNS hanno la possibilità di rivolgersi a un organo di mediazione esterno indipendente per difendersi da tali irregolarità?

5. In che modo il Consiglio federale esercita la sua attività di vigilanza presso la BNS, in particolare negli ambiti summenzionati?

6. Il Consiglio federale è disposto a discutere i punti suddetti con i membri del Consiglio di banca che ha nominato?

Stellungnahme des Bundesrates

1. No, finora il Consiglio federale non era a conoscenza delle accuse pubblicate nell'articolo di "Republik" e di presunte irregolarità.

2. Lo stato attuale delle informazioni non permette di valutare in maniera fondata se le accuse formulate siano legittime o no. La BNS ha annunciato di voler chiarire in modo esaustivo la questione, una misura che il Consiglio federale condivide.

3. e 5. Le tematiche inerenti alla gestione e all'organizzazione del personale, che rientrano nelle accuse di discriminazione salariale e sessismo, esulano dalla competenza di vigilanza che il Consiglio federale esercita nei confronti della BNS. Secondo l'articolo 42 della legge del 3 ottobre 2003 sulla banca nazionale (LBN; RS 951.11), la vigilanza operativa spetta al Consiglio di banca, il quale sorveglia e controlla la gestione degli affari della BNS, segnatamente nell'ottica dell'osservanza della legge, dei regolamenti e delle istruzioni.

La collaborazione e la vigilanza della Confederazione nell'amministrazione della BNS, stabilite all'articolo 99 capoverso 2 della Costituzione federale, comprendono in primo luogo diverse competenze di nomina e approvazione, che sono concretizzate nella LBN. In virtù di questa legge, il Consiglio federale nomina i tre membri di cui è composta la Direzione generale, i rispettivi supplenti e la maggioranza dei membri del Consiglio di banca (sei su undici). Il Consiglio federale approva il rapporto annuale di gestione, il consuntivo annuale e il regolamento di organizzazione della BNS. Oltre a ciò, nell'ambito dell'obbligo di rendiconto e informazione cui è sottoposta, la BNS presenta periodicamente all'Esecutivo la sua situazione economica e la sua politica monetaria. Al Consiglio federale però non spetta alcuna competenza in materia di gestione della politica monetaria. Quest'ultima è, in quanto espressione dell'indipendenza della banca centrale nello svolgimento dei propri compiti di politica monetaria, appannaggio esclusivo della Direzione generale.

4. In caso di problemi attinenti alla sfera privata e professionale, il personale della BNS può rivolgersi, in maniera anonima e gratuita, anche a un organo esterno. Se dovesse concludere che a una segnalazione non viene dato seguito in modo appropriato o se dovesse subire svantaggi, una collaboratrice o un collaboratore può altresì rivolgersi direttamente all'organo di vigilanza della BNS, ossia il Consiglio di banca.

6. Il Consiglio federale nomina sei membri del Consiglio di banca, l'Assemblea generale cinque. L'articolo 40 LBN menziona alcuni requisiti personali e conoscenze specialistiche che i membri eletti nel Consiglio di banca devono soddisfare. Nello specifico, devono essere di cittadinanza svizzera e disporre di conoscenze affermate nel campo dei servizi bancari e finanziari, della gestione aziendale, della politica economica o della scienza. Inoltre, nella composizione del Consiglio di banca devono essere rappresentate adeguatamente le regioni geografiche e le regioni linguistiche del Paese. Se i membri del Consiglio di banca soddisfano i requisiti specialistici e personali richiesti, sono liberi di svolgere la propria funzione e non sono tenuti a osservare alcuna istruzione. Pertanto il Consiglio federale ritiene che non sia né opportuno né consentito fissare qualsivoglia obiettivo ai membri del Consiglio di banca che ha nominato e limitare così l'esercizio indipendente della loro carica.

Risposta del Consiglio federale.