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20.4268 · Mozione · 2020-10-27

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di creare le basi legali necessarie a una pianificazione "positiva", con il contributo dei Cantoni e delle associazioni alle quali spetta un diritto di ricorso, per possibili siti di impianti di cui all'articolo 12 LEne. Sempreché la ponderazione di vari interessi nazionali abbia luogo nell'ambito di suddetta pianificazione, non vi si deve più procedere durante la procedura di autorizzazione concreta. Nella nuova base giuridica occorre fissare termini atti a garantire che la procedura nel suo insieme non venga prolungata.

Begründung

Con la nuova legge sull'energia l'impiego di energie rinnovabili e l'incremento della loro produzione sono stati dichiarati di interesse nazionale. Quest'ultimo sussiste se gli impianti soddisfano determinati criteri quanto alla loro grandezza e importanza (art. 12 cpv. 4 LEne e art. 8-9 OEn). La realizzazione di siffatti progetti contribuisce a determinare la riuscita della svolta energetica e della decarbonizzazione della società.

Ciò che serve ai potenziali investitori è la massima sicurezza di pianificazione possibile. Se la ponderazione di vari interessi nazionali avviene soltanto nella procedura di autorizzazione, l'investitore ha già effettuato un enorme investimento finanziario nel progetto. Nel contesto della procedura di autorizzazione si svolgono frequentemente procedure di ricorso che bloccano i progetti per anni a causa di interessi nazionali concorrenti. È pur vero che per una pianificazione positiva occorre anche l'investitore potenziale, ma è possibile chiarire, spendendo molto meno per il progetto preliminare, se al sito previsto si contrappongono altri interessi nazionali. In altri termini, questa ponderazione di interessi, incluse le eventuali procedure di ricorso, può essere eseguita prima che debbano essere sostenuti i costi del progetto dettagliato. Successivamente, quando avvia i lavori relativi a quest'ultimo l'investitore dispone di una sicurezza di pianificazione nettamente superiore.

Ovviamente non vi deve essere una duplice ponderazione degli interessi per gli stessi aspetti. Ciò che si decide con la pianificazione "positiva" riguardo alla ponderazione di interessi nazionali non è più oggetto della procedura di autorizzazione. Considerata l'urgenza dell'incremento di nuove capacità di produzione di energia occorre garantire che la procedura nel suo insieme non venga prolungata.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale è favorevole all'intenzione espressa nella mozione di istituire la massima sicurezza pianificatoria possibile per i potenziali investitori, considerato che la costruzione di nuovi impianti energetici è preceduta da una fase procedurale spesso lunga.

La mozione tuttavia non può essere attuata in quanto la pianificazione territoriale spetta ai Cantoni (art. 75 cpv. 1 secondo periodo della Costituzione federale, Cost.). Inoltre i Cantoni dispongono delle risorse idriche (art. 76 cpv. 4 primo periodo Cost.). Anche nel quadro di una pianificazione "positiva" ai Cantoni spetta quindi la decisione di rilascio delle concessioni. La possibilità di ponderare in via preliminare e in modo conclusivo gli interessi nazionali in causa (produzione di energia vs. ambiente) non è peraltro compatibile con la garanzia della via giudiziaria (art. 29a Cost.). Nel quadro di una procedura amministrativa devono essere valutati tutti gli interessi in causa, in particolare quelli pubblici, senza che l'esito dell'esame sia già noto inizialmente.

Senza un'esplicita attribuzione di competenza nella Costituzione federale, la Confederazione non è autorizzata a definire per i Cantoni dei piani territoriali pianificatori vincolanti, destinati a impianti di produzione di energia, o a fissare dei termini entro i quali i Cantoni devono svolgere le procedure di autorizzazione. La Confederazione è tuttavia tenuta a sostenere e coordinare gli sforzi dei Cantoni e a collaborare con essi (art. 75 cpv. 2 Cost.). Un esempio a tale proposito è il tavolo di lavoro istituito nell'agosto 2020 dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni, dedicato all'energia idroelettrica e alla Concezione energia eolica.

In caso di adozione della mozione da parte della Camera prioritaria, il Consiglio federale si riserva di sottoporre alla seconda Camera una modifica della mozione intesa ad avviare una pianificazione "positiva" a livello nazionale tra Confederazione e Cantoni, in collaborazione con le associazioni interessate.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.