Lexipedia

20.4269 · Interpellanza · 2020-10-29

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Governo austriaco ha recentemente rese note le condizioni alle quali le stazioni sciistiche potranno esercitare la loro attività nell'attuale situazione sanitaria.

Il Consiglio federale è incaricato di precisare il più rapidamente possibile i seguenti punti per permettere ai diversi operatori turistici di adottare, se necessario, le misure del caso:

- misure applicabili agli impianti di risalita: numero di persone per cabina ecc.;

- misure applicabili alle strutture pubbliche nel comprensorio sciistico;

- misure applicabili alle strutture pubbliche nelle stazioni sciistiche;

- obbligo o meno della mascherina e, in caso affermativo, in quali luoghi;

- ecc.

Stellungnahme des Bundesrates

In base alle prescrizioni della Confederazione, le stazioni sciistiche sono considerate "strutture accessibili al pubblico" (art. 4 dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare; RS 818.101.26). I gestori sono perciò tenuti a elaborare e attuare un piano di protezione per l'intero comprensorio, vale a dire per le piste e le zone attorno agli impianti di risalita, comprese le aree di accesso e di attesa. Inoltre devono essere rispettate le norme specifiche vigenti per le attività sportive (art. 6e dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare), i trasporti pubblici (art. 3a e 3b dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare) e le strutture della ristorazione (art. 5a dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare).

Gli sport invernali sono attività sportive all'aperto che non comportano contatto fisico. Sono ammessi se vengono praticati individualmente o in gruppi fino a cinque persone di età superiore ai 16 anni. Alle piste si applicano le regole previste per le attività sportive all'aperto, vale a dire il rispetto della distanza obbligatoria oppure l'obbligo di indossare una mascherina facciale (art. 6e cpv. 1 lett. b dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare).

Agli impianti di trasporto, quali le cabinovie, le seggiovie e le sciovie, si applicano le disposizioni sui trasporti pubblici; su questi mezzi i viaggiatori devono perciò indossare una mascherina facciale. Dal 9 dicembre 2020 su tutti i mezzi di trasporto chiusi dei comprensori sciistici, ad esempio nelle cabinovie e nelle funivie, devono essere occupati soltanto due terzi dei posti, sia a sedere sia in piedi. L'obbligo di indossare una mascherina facciale vige anche nelle aree di accesso e di attesa di tutti gli impianti di trasporto. Il piano di protezione deve inoltre comprendere misure che garantiscano il rispetto sia della distanza obbligatoria (spazio sufficiente e segnaletica) sia dell'obbligo della mascherina facciale.

Dal 22 dicembre 2020 in Svizzera i ristoranti devono rimanere chiusi e dal 9 gennaio 2021 i Cantoni non possono più prevedere deroghe alla chiusura. Ciò significa che in tutti i comprensori sciistici i ristoranti devono rimanere chiusi, a parte le strutture che offrono cibi e bevande da asporto e i ristoranti degli alberghi riservati ai propri ospiti.

Va infine osservato che, oltre alle disposizioni del diritto federale, devono essere rispettate anche eventuali ulteriori prescrizioni dei Cantoni.

Risposta del Consiglio federale.