20.4274 · Interpellanza · 2020-10-29
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a chiarire quali specifiche condizioni tecniche e operative siano necessarie per l'introduzione dell'identificazione video in Svizzera secondo l'articolo 7 capoverso 1 OFiEle e a designare un organo di valutazione della conformità ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 OFiEle.
Begründung
Già da quattro anni in Svizzera esiste la base legale per l'introduzione dell'identificazione video e da allora gli operatori del mercato attendono invano che questa norma sia concretizzata. Ciò rende impossibile per i fornitori di metodi di identificazione video di far controllare, da un organismo di valutazione della conformità in Svizzera, i metodi da loro già utilizzati in altri Paesi europei.
Ai sensi dell'articolo 24 comma 1 secondo periodo del regolamento (UE) numero 910/2014, diversi Paesi hanno già riconosciuto metodi di identificazione video. Questo comporta un notevole svantaggio per le imprese svizzere nello sviluppo di metodi di identificazione via canali digitali e un indebolimento della Svizzera in quanto piazza economica e centro di competenze per la sicurezza informatica. È inammissibile che la Svizzera indugi e attenda l'emanazione di norme internazionali da parte di organi in cui la Svizzera non è nemmeno rappresentata.
Stellungnahme des Bundesrates
L'articolo 7 capoverso 1 dell'ordinanza del 23 novembre 2016 sulla firma elettronica (OFiEle; RS 943.032) si iscrive, come tutta la normativa sulla firma elettronica, nel quadro del sistema dell'accreditamento istituito dalla legislazione sulle barriere tecniche al commercio. I prestatori di servizi di certificazione sono riconosciuti da organismi di valutazione della conformità, anch'essi accreditati a tal fine dal Servizio di accreditamento svizzero (SAS). Attualmente KPMG è il solo organismo di valutazione della conformità che si è fatto accreditare per riconoscere i prestatori di servizi di certificazione.
L'attuazione dell'articolo 7 capoverso 1 OFiEle suppone l'esistenza di una regolamentazione dei dettagli tecnici e amministrativi e un organo accreditato dal SAS per valutare se i metodi d'identificazione a distanza utilizzati dai prestatori di servizi di certificazione riconosciuti siano conformi alla suddetta regolamentazione. Spetta all'UFCOM emanare delle prescrizioni tecniche e amministrative necessarie. A tal fine tiene conto della pertinente normativa internazionale e può dichiarare applicabili norme tecniche internazionali (art. 15 OFiEle). Attualmente non esiste alcuna norma internazionale che disciplini l'identificazione a distanza dei richiedenti di certificati di firme elettroniche. Una tale norma è tuttavia in elaborazione presso l'ETSI (European Telecommunications Standards Institute). Un progetto è stato pubblicato nel dicembre 2020 ed è previsto che la norma sia adottata nel luglio 2021. L'UFCOM potrà allora dichiarare la sua applicabilità e quindi permettere a KPMG o a un altro organo di essere accreditato dal SAS per valutare la conformità a questa norma.
Il ricorso a una norma riconosciuta su scala internazionale per la valutazione del processo d'identificazione a distanza consente di trarre vantaggio dalle competenze degli esperti e dalle esperienze maturate da un numero significativo di prestatori di servizi nell'implementazione di tali soluzioni di identificazione. Inoltre, viene garantita l'armonizzazione dei requisiti con quelli dei Paesi europei, il che favorisce il riconoscimento dei servizi dei prestatori svizzeri all'estero.
Le procedure d'identificazione audiovisiva riconosciute in una minoranza degli Stati membri dell'Unione europea sulla base dell'articolo 24 comma 1 lettera b del regolamento (UE) n. 910/2014 hanno spesso carattere provvisorio, o un'applicazione limitata al fine di ridurre i rischi in attesa di un'armonizzazione che dovrebbe essere apportata dalla norma dell'ETSI in elaborazione. Per la maggior parte le procedure si basano sui requisiti degli organismi incaricati di lottare contro il riciclaggio di denaro. Anche in Svizzera i prestatori di servizi di certificazione riconosciuti possono rilasciare certificati regolamentati nel quadro di un processo di verifica dell'identità tramite comunicazione audiovisiva in tempo reale, in collaborazione con gli intermediari finanziari e conformemente alle esigenze della legge del 10 ottobre 1997 sul riciclaggio di denaro (cfr. art. 7 cpv. 2 OFiEle).
Risposta del Consiglio federale.