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20.4278 · Interpellanza · 2020-10-29

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è pregato di rispondere alle seguenti domande sulle attuali pratiche di alcune compagnie aeree sostenute dalla Confederazione in caso di cancellazione di voli:

1. È a conoscenza di pratiche sleali da parte delle compagnie aeree negli ultimi mesi, in particolare per quanto riguarda il rimborso dei biglietti?

2. In caso affermativo, può informare circa la loro frequenza e il seguito dato alle richieste?

3. Come giudica la prassi di rimborsare e annullare solo il volo di andata e di mantenere invece il volo di ritorno?

4. È previsto un intervento d'ufficio da parte della SECO in virtù della legge contro la concorrenza sleale?

5. Intende intervenire presso le compagnie aeree per esigere un comportamento economico leale nei confronti dei consumatori, soprattutto in considerazione delle ingenti somme di denaro che vengono loro concesse?

6. Una regolamentazione più precisa del contratto di trasporto aereo non potrebbe in futuro chiarire la situazione e ridurre il numero di vertenze?

Begründung

La crisi sanitaria che stiamo attraversando ha avuto un forte impatto sul mercato dell'aviazione e ha spinto le autorità federali a concedere aiuti finanziari alle compagnie aeree. Non è quindi accettabile che queste aziende cerchino di ridurre le loro perdite rifacendosi sui consumatori con pratiche che si potrebbero definire sleali.

Sono note, infatti, diverse pratiche* volte a ridurre le perdite dovute a cancellazioni di voli o a differire il versamento in contanti, utilizzando così i consumatori come "banche".

La prima di queste pratiche è quella di annullare solo il volo di andata e non quello di ritorno (o viceversa). Ovviamente il cliente si vede costretto a rinunciare alla somma pagata per il volo di ritorno oppure ad acquistare all'ultimo momento un biglietto di andata incerto ad un prezzo molto più alto.

Una seconda pratica consiste nel proporre un cambiamento del volo, limitando così la libertà del consumatore e, soprattutto, con la conseguenza che a volte il prezzo del biglietto modificato è più alto. Infine si osserva che le compagnie aeree impiegano molto tempo già solo per entrare nel merito delle richieste di rimborso e a volte, soprattutto nel caso delle piattaforme online, non danno nemmeno una risposta.

* La Liberté, Thierry Jacolet, "Des passagers largués",articolo del 26 agosto 2020.

Stellungnahme des Bundesrates

Al fine di assicurare i collegamenti aerei al nostro Paese, nell'aprile 2020 la Confederazione svizzera ha garantito per i prestiti concessi da un consorzio di banche a Swiss e Edelweiss. Le garanzie sono state vincolate a condizioni chiare, tra cui l'obbligo per Swiss e Edelweiss di rimborsare alle agenzie di viaggio svizzere il denaro per i voli non effettuati a seguito della pandemia da coronavirus entro il 30 settembre 2020.

I rimborsi delle compagnie aeree per i voli cancellati in seguito alla pandemia tra marzo e agosto 2020 hanno richiesto più tempo del solito, in tutta Europa e anche presso le compagnie aeree Swiss e Edelweiss.

1., 2. e 5. Tutte le compagnie aeree che operano dalla Svizzera devono rispettare il regolamento (CE) n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazioni del volo o di ritardo prolungato, nonché la legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl, RS 241). L'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) e la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) non sono finora stati messi a conoscenza di pratiche commerciali sleali in relazione a voli di andata cancellati o a riprogrammazioni di voli, con relativo aumento del prezzo, attuate nei mesi precedenti la presentazione dell'interpellanza. In qualità di organo esecutivo del regolamento (CE) n. 261/2004, nell'ambito di un procedimento penale amministrativo l'UFAC può verificare singoli casi, compresi quelli inerenti alla cancellazione di voli. L'Ufficio non può tuttavia obbligare le compagnie aeree a effettuare rimborsi individuali. Nell'ambito di un procedimento penale amministrativo può solo infliggere multe. I tribunali civili sono responsabili della valutazione delle richieste individuali. Non è pertanto previsto alcun intervento del Consiglio federale.

3. Secondo il regolamento (CE) n. 261/2004, in caso di cancellazione del volo di andata le compagnie aeree devono rimborsare al passeggero anche il volo di ritorno, se si tratta di una prenotazione unica e il passeggero rinuncia a un volo di andata offerto in alternativa. In caso di cancellazione, qualora possibile, la compagnia aerea deve offrire al passeggero un'altra opzione. Si tratta di obblighi inderogabili per contratto.

4. La SECO ha la possibilità di avviare in Svizzera un procedimento civile o penale contro persone o imprese che violano la LCSl, mettendo in pericolo gli interessi collettivi. La Segreteria deve fornire la prova che sono stati violati o messi in pericolo gli interessi collettivi. Di conseguenza, la SECO deve essere in grado di dimostrare che gli interessi collettivi sono compromessi, in particolare esibendo numerosi reclami da parte di persone interessate. Poiché la LCSI non conferisce alla SECO poteri investigativi di polizia, la Segreteria di Stato deve poter basare la sua azione legale sulle prove fornite dalle persone interessate. Le prove devono essere di natura tale da dimostrare la pratica sleale denunciata. Infine, va sottolineato che la SECO non dispone delle competenze necessarie per chiedere il rimborso in denaro a favore di coloro che hanno subito un comportamento sleale. Alla SECO non sono stati finora presentati ricorsi in relazione alle pratiche descritte, motivo per cui non reputa necessario intervenire d'ufficio.

6. Gli obblighi delle compagnie aeree nei confronti dei passeggeri sono regolati in linea di principio nelle varie basi legali in vigore, ossia nel diritto delle obbligazioni, nel regolamento (CE) n. 261/2004 secondo l'accordo bilaterale sul trasporto aereo tra la Svizzera e l'UE nonché nell'accordo di Montreal. Il Consiglio federale non ravvisa attualmente la necessità di emanare un'ulteriore regolamentazione in Svizzera.

Risposta del Consiglio federale.