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20.4309 · Postulato · 2020-10-30

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato ad ampliare l'elenco delle razze di cani riconosciute e promosse, al fine di garantire una migliore disponibilità di cani da protezione delle greggi pronti all'impiego provenienti da linee da lavoro.

Begründung

Secondo l'aiuto all'esecuzione concernente la protezione del bestiame, in Svizzera sono due le razze di cani da protezione delle greggi riconosciute e promosse dalla Confederazione per l'allevamento e l'impiego: il cane da montagna dei Pirenei (Patou) e il pastore abruzzese (o maremmano abruzzese). Esistono tuttavia decine di razze di cani adatti alla protezione delle greggi. Molte potrebbero essere impiegate anche in Svizzera, date le esigue differenze di comportamento specifiche alla razza. Poiché la disponibilità di cani di protezione delle greggi ufficiali è scarsa da anni e i tempi d'attesa sono lunghi (circa due anni), gli allevatori impiegano sempre più spesso altre razze estranee al programma federale. Tra l'altro, il Cantone dei Grigioni ha avuto ottime esperienze con il cane pastore dell'Anatolia. L'allevamento e l'impiego di cani di razze non riconosciute non viene però sostenuto finanziariamente, anche se i cani provengono da linee di allevamento europee valide e vengono impiegati con successo nella protezione delle greggi in Svizzera. Ciò causa lacune finanziarie importanti nella protezione del bestiame. Anche alcuni Cantoni sono favorevoli a estendere il riconoscimento delle razze.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

L'impiego di cani da protezione del bestiame è una misura efficace per la protezione delle greggi, in particolare laddove non è possibile utilizzare le recinzioni. L'ordinanza sulla caccia (artt. 10ter e 10quater OCP; RS 922.01) e l'"aiuto all'esecuzione concernente la protezione del bestiame" disciplinano l'impiego dei cani da protezione del bestiame nel diritto federale: l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) promuove la protezione del bestiame con cani che appartengono a una razza idonea e che sono allevati, addestrati, tenuti e impiegati a regola d'arte. Secondo il mandato della mozione Hassler (10.3242), la Confederazione garantisce inoltre la sorveglianza di questi cani e per la loro tenuta e il loro impiego adotta una strategia di prevenzione degli incidenti. Gli aspetti legati alla sicurezza sono molto importanti nel quadro del programma federale: i cani sorvegliano gli animali da reddito liberamente, su tutto l'arco della giornata e perlopiù in piena autonomia. Il luogo d'impiego è sovente attraversato da una fitta rete di sentieri e percorsi pedestri.

L'UFAM riconosce al momento due razze di cani per la protezione del bestiame: il Cane da montagna dei Pirenei e il Pastore abruzzese. Entrambe le razze si sono dimostrate efficaci e idonee per la protezione delle greggi. Se i Cantoni intendono impiegare altre razze di cani sul loro territorio, possono attuare le cosiddette "misure supplementari dei Cantoni" secondo l'articolo 10ter capoverso 2 OCP. La Confederazione ne promuove l'impiego. I Cantoni sono tuttavia responsabili dell'allestimento di un sistema adeguato per la prevenzione degli incidenti e dei conflitti. La Confederazione non garantisce nemmeno la sorveglianza di questi cani. Applicando questa disposizione derogatoria, il Cantone dei Grigioni impiega già oggi il Cane da pastore dell'Anatolia (Kangal). In alcuni Cantoni, questa razza canina figura tuttavia nell'elenco delle razze pericolose.

Nell'ambito della protezione del bestiame non sussistono al momento né lacune di finanziamento né difficoltà di reclutamento dei cani da protezione delle greggi riconosciuti. Per l'addestramento dei cani e l'attuazione della strategia di prevenzione degli incidenti nell'azienda agricola occorre invece del tempo. L'agricoltore riceve un cane da protezione debitamente addestrato e omologato dal programma federale solo quando saranno adempiute tutte le condizioni per una tenuta sicura e rispettosa dei principi di protezione degli animali.

Considerata questa situazione, il Consiglio federale non ritiene al momento opportuno ampliare l'elenco dei cani riconosciuti. È per contro disposto a sfruttare il margine di manovra garantito dalla legge sulla caccia vigente attraverso adeguamenti a livello di ordinanza. A tale scopo propone di accogliere le omonime mozioni della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale (20.4340) e del Consiglio degli Stati (21.3002) "Popolazione svizzera di lupi. Convivenza regolamentata fra esseri umani, grandi predatori e animali da reddito". In tale ambito esaminerà eventuali miglioramenti delle misure di protezione del bestiame.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.