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20.4319 · Interpellanza · 2020-10-30

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Nell'articolo "Die Klimaschande vom Visp" pubblicato nella rivista Das Magazin del 24 ottobre 2020, l'UFAM è citato per la sua passività in relazione alla scoperta di emissioni di protossido di azoto (gas esilarante) della società Lonza.

In tale contesto invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

1. Per quale ragione l'UFAM ha negoziato un accordo con Lonza invece di semplicemente far applicare la legge?

2. A quanto ammonta l'importo finanziario che Lonza ha così potuto risparmiare non dovendo compensare le proprie emissioni di protossido di azoto dal momento della loro scoperta (aprile 2017) tramite l'acquisto di diritti di emissione?

3. Da questo accordo scaturirà alla fine un guadagno finanziario per Lonza, considerato il fatto che potrà rivendere all'asta i diritti di emissione ricevuti a titolo gratuito una volta che avrà installato il catalizzatore?

4. Quali sanzioni sono previste se Lonza non installerà il catalizzatore entro fine 2021, come concordato?

5. È vero che Lonza ha negoziato con la Confederazione dei vantaggi finanziari, ricorrendo all'arma del ricatto occupazionale, invece di assumere le proprie responsabilità?

6. Come spiega il Consiglio federale la mancata reazione dell'UFAM se si considera che le emissioni di protossido di azoto di Lonza rappresentano l'un per cento delle emissioni annuali complessive di gas serra della Svizzera?

7. Il Consiglio federale non trova deplorevole il fatto che l'UFAM e Lonza non abbiano fatto tutto il possibile affinché il catalizzatore fosse installato al più presto, ciò che avrebbe consentito alla Svizzera di migliorare il suo bilancio di carbonio di alcuni milioni di tonnellate di CO2 equivalenti?

8. Il Consiglio federale non ritiene opportuno, anche in base alla risposta alla mia interpellanza 20.3045 "Il protossido di azoto della Lonza è solo la punta dell'iceberg?", modificare la legislazione al fine di evitare il ripetersi di casi analoghi?

Stellungnahme des Bundesrates

1., 6. e 7. I gas serra quali il protossido di azoto sono disciplinati nella legislazione sul CO2. Secondo la legge sul CO2 le imprese che generano emissioni elevate di gas serra sono tenute a partecipare al sistema di scambio di quote di emissioni (SSQE). Si tratta di uno strumento dell'economia di mercato che, attraverso la vendita di diritti di emissione, offre incentivi finanziari per la riduzione delle emissioni, pur non obbligando un'impresa a risanare il proprio impianto. Non esistono basi legali che avrebbero consentito all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) di imporre l'installazione di un catalizzatore o di intimare un'interruzione della produzione. Per tale ragione, l'UFAM ha scelto la via dell'accordo, stipulato nel novembre 2019. Poco tempo dopo la firma, Lonza ha chiesto una licenza di costruzione, ottenendola nel gennaio 2020. Per la fabbricazione speciale, l'installazione del catalizzatore combinato necessario per la riduzione delle emissioni di protossido di azoto e la fase di test d'esercizio occorrono almeno 18 mesi.

2. Se l'anno successivo alla scoperta delle emissioni Lonza avesse partecipato al SSQE per il biennio 2018-2019, a seconda della produzione avrebbe dovuto acquistare da 700 000 a 900 000 diritti di emissione. Dato che il sistema svizzero è stato collegato a quello europeo solo nel 2020, avrebbe potuto acquistare solo diritti di emissione del mercato svizzero, relativamente illiquido. I prezzi risultanti dalle aste organizzate nel 2018 e nel 2019 dall'UFAM oscillavano tra 5 e 18 franchi per tonnellata di CO2. Considerato il fatto che, tenuto conto dell'elevata quantità richiesta, Lonza avrebbe fatto lievitare i prezzi, non è possibile determinare i costi di un'integrazione più rapida.

3. Dopo il 2020, le regole cambiano in linea con il sistema europeo nella misura in cui, dopo l'installazione del catalizzatore, i diritti di emissione vengono ridotti e per l'assegnazione a titolo gratuito è determinante la media dei due anni precedenti. A seconda del momento di messa in esercizio, Lonza può vendere i 700 000-900 000 diritti di emissione in eccesso.

4. Lonza si è impegnata a mettere in esercizio il catalizzatore al più tardi entro fine 2021. Restano riservate le circostanze di cui Lonza non è responsabile. In una missiva di metà novembre 2020 all'UFAM, Lonza ha assicurato che, nonostante le difficoltà di fornitura dovute alla pandemia di coronavirus, rispetterà la scadenza fissata. Secondo l'accordo, Lonza è tenuta a informare l'UFAM entro metà febbraio 2021 sull'avanzamento dei lavori e a trasmettergli i documenti corrispondenti (p. es. documenti sulla pianificazione, stato della procedura relativa alla licenza di costruzione, offerte, contratti). In caso di violazione palese degli obblighi contrattuali, l'UFAM sporgerà denuncia presso il Tribunale amministrativo federale.

5. Dalle principali basi legali non risultano competenze per Confederazione o Cantoni di decidere l'installazione del catalizzatore. Per tale ragione, l'UFAM ha convenuto con Lonza una soluzione volta a eliminare il più rapidamente possibile i danni per il clima. Nelle negoziazioni si è tenuto conto in misura adeguata degli interessi ambientali ed economici. L'UFAM ha acconsentito a inserire nel SSQE le emissioni supplementari di protossido di azoto solo a partire dal 2020. In contropartita, Lonza si è impegnata a installare il catalizzatore necessario.

8. Il 25 novembre 2020, il Consiglio federale ha approvato la modifica dell'ordinanza sul CO2 (RS 641.711) la quale prevede che la produzione di niacina, all'origine delle emissioni supplementari di protossido di azoto di Lonza, sia integrata al SSQE. Inoltre, il DATEC ha incaricato l'UFAM di chiarire come limitare, secondo lo stato della tecnica, a livello di ordinanza le emissioni di protossido di azoto generate da determinati processi industriali.

Risposta del Consiglio federale.