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20.4345 · Interpellanza · 2020-11-30

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Nell'ambito della procedura di selezione del sito per il deposito finale per scorie radioattive in Germania vengono presi in considerazione anche siti nelle immediate vicinanze del confine svizzero. Chiediamo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. La Svizzera è in contatto con le autorità tedesche preposte per quanto riguarda il deposito finale?

2. Il nostro Paese dispone di una rappresentanza adeguata e con il necessario know-how, coinvolta nella procedura di selezione del sito tedesco?

3. Secondo l'autorità tedesca competente, la Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE), quali sono le probabilità che per il deposito finale tedesco venga scelto un sito vicino al confine con la Svizzera?

4. La procedura tedesca prevede un'indennità per la regione di ubicazione interessata, da versare parzialmente anche all'estero, qualora si optasse per un sito vicino al confine?

In caso affermativo, a quanto ammonta l'indennità e qual è la chiave di ripartizione prevista?

Begründung

Lo smaltimento delle scorie radioattive è un compito assai complesso. Nel 2003, nel quadro della legge federale sull'energia nucleare (LENu), la Confederazione ha perciò deciso che le scorie radioattive prodotte in Svizzera devono in linea di massima essere smaltite nel Paese (art. 30 cpv. 2 LENu) e che le scorie devono essere smaltite in un deposito in strati geologici profondi (art. 31 cpv. 2 lett. a LENu). Di conseguenza, nel 2008 è stato elaborato il Piano settoriale dei depositi in strati geologici profondi, che regola in modo chiaro la procedura per la selezione del sito.

Il principio centrale è che le scorie radioattive devono essere smaltite in modo tale che sia garantita la protezione duratura dell'uomo e dell'ambiente (art. 30 cpv. 3 LENu) o, in altre parole, che sia garantita la sicurezza.

Nell'ambito del Piano settoriale sono state organizzate conferenze partecipative nelle regioni dei possibili siti e, vista la vicinanza al confine, sono stati coinvolti anche rappresentanti tedeschi. A seconda della posizione del sito, questi ultimi hanno rivendicato, a giusto titolo, il diritto a una parte dell'indennità prevista.

Nel suo rapporto intermedio del 28 settembre 2020, la Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) tedesca si è espressa in merito ai possibili siti, fornendo indicazioni territoriali esplicite. La relativa cartina comprende vaste aree tedesche e include anche la zona di confine nella regione dei Cantoni Sciaffusa, Zurigo e Turgovia. Anche se l'area vicino al confine è molto meno estesa rispetto alle altre superfici, sotto vari punti di vista la regione risulta molto interessante per un eventuale deposito finale tedesco. Da un lato vi è l'aspetto geologico: l'argilla opalina, fortemente esplorata dalla Nagra, si estende oltre i confini. Grazie alle sue proprietà, in Svizzera è considerata la roccia ospitante ideale per un deposito in strati geologici profondi. Dall'altro, vi sono gli aspetti socioeconomici e le ripercussioni macroeconomiche: vista la posizione di confine, i costi socioeconomici della Germania potrebbero infatti essere trasferiti parzialmente alla Svizzera.

Si tratta ora di chiarire se l'aspetto della sicurezza giustifichi un eventuale sito vicino al confine. In questo caso, la posizione di confine, analogamente al deposito in strati geologici profondi in Svizzera, dovrebbe dare diritto a un'indennità per compensare le regioni di ubicazione interessate. Anche se al momento risulta piuttosto improbabile l'opzione di un sito vicino al confine, è importante tutelare gli interessi svizzeri nelle regioni di confine e garantire tempestivamente una procedura di selezione trasparente ed equa.

Stellungnahme des Bundesrates

Domanda 1: L'Ufficio federale dell'energia (UFE), competente in materia in Svizzera, è in contatto con l'ufficio omologo tedesco, il Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE).

Domanda 2: La legge tedesca che regola la procedura di selezione dei siti per il deposito finale prevede una partecipazione estera soltanto nel caso si proceda a esplorazioni in superficie nelle regioni vicine al confine. La Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (Convenzione di Espoo; RS 0.814.06) obbliga inoltre la Germania a verificare l'impatto sull'ambiente di progetti specifici sui Paesi vicini, come ad esempio la Svizzera, nell'ambito di una valutazione dell'impatto ambientale. I Paesi limitrofi devono essere informati di tutti i progetti suscettibili di avere un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante sull'ambiente.

Domanda 3: La Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) ha pubblicato indicazioni territoriali parziali quale risultato di una prima valutazione di dati geologici preesistenti sul sottosuolo tedesco. Nel documento viene preso in considerazione il 54 per cento della superficie tedesca. Sarà possibile rilasciare dichiarazioni attendibili sull'idoneità delle regioni vicine al confine solo dopo avere eseguito le ulteriori esplorazioni previste.

Domanda 4: La legge tedesca del 5 maggio 2017 che regola la procedura di selezione dei siti per il deposito finale di scorie radioattive che generano calore (StandAG), attualmente in vigore, non prevede alcuna indennità.

Risposta del Consiglio federale.

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