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20.4346 · Mozione · 2020-11-30

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di non concedere più l'asilo a gruppi di rifugiati (art. 56 LAsi) tra cui figurano persone:

- la cui identità non è comprovatamente accertata; o che

- effettivamente o presumibilmente sono originarie di una regione con una forte presenza di gruppi terroristici, violenti, estremisti o correnti radicali oppure vi hanno soggiornato.

Se necessario, il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale un pertinente disegno di atto normativo.

Begründung

Per il 2020 e il 2021 il Consiglio federale ha deciso di accogliere fino a 1600 rifugiati bisognosi di particolare protezione: almeno l'80 per cento di questo contingente è destinato a gruppi di persone provenienti dalle regioni di crisi del Vicino Oriente e situate lungo la rotta migratoria attraverso il Mediterraneo centrale, e il restante 20 per cento (al massimo) è riservato a situazioni d'emergenza umanitaria a breve termine.

Occorre assolutamente evitare che attraverso questo canale giungano in Svizzera persone radicalizzate o potenzialmente pericolose. Il Consiglio federale è pertanto esortato a non concedere l'asilo a gruppi di rifugiati tra cui figurano persone che comprovatamente o presumibilmente provengono da regioni a rischio o vi hanno soggiornato. Per regioni a rischio si intendono le regioni con una forte presenza di gruppi terroristici, violenti o estremisti oppure in cui sono reclutate e radicalizzate persone per questi gruppi.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il programma svizzero di reinsediamento tiene ampiamente conto degli interessi della Svizzera in materia di sicurezza (cfr. risposta del Consiglio federale all'interpellanza Luzi Stamm 17.4319 del 15.12.2017 "Accertamento chiaro dell'identità in caso di reinsediamento"). L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) sottopone alla Svizzera dossier di persone idonee a un reinsediamento. Prima di trasmetterli, l'ACNUR esamina tutte le persone e ne accerta l'identità. Successivamente la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) verifica in maniera approfondita la loro identità e le sottopone a un'audizione dettagliata volta, tra le altre cose, ad appurare la provenienza, i motivi di fuga e la disponibilità ad integrarsi nella società svizzera. Nel quadro della verifica dell'identità la SEM registra le impronte digitali e la fotografia dell'interessato e compara queste impronte e le generalità con i dati figuranti nelle pertinenti banche dati (di ricerca). Verifica pure l'autenticità dei documenti d'identità e di viaggio consultando le banche dati per la ricerca di oggetti. I dossier delle persone sono inoltre sottoposti, tra gli altri, al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) per un ulteriore controllo.

Le persone la cui identità non è certa e/o che potrebbero rappresentare un rischio per la sicurezza della Svizzera non sono ammesse.

Il programma svizzero di reinsediamento è incentrato su persone vulnerabili che hanno dovuto lasciare il loro Paese a causa della guerra o di persecuzioni personali. Nel contesto attuale la presenza di gruppi potenzialmente radicali in zone di guerra o di conflitto è inevitabile. L'esclusione di massima delle persone provenienti o fuggite da regioni in cui sono presenti gruppi radicali contraddirebbe lo spirito umanitario del reinsediamento. L'attuale procedura d'esame considera già il fatto che una persona provenga da una specifica regione a rischio e l'ammissione è autorizzata soltanto se non sussiste alcun timore per la sicurezza.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.