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20.4357 · Mozione · 2020-11-30

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare il Codice penale svizzero affinché sia perseguito e punito d'ufficio chiunque minacci un membro del Consiglio federale, dell'Assemblea federale, dei Tribunali federali e i procuratori del Ministero pubblico della Confederazione, anche al di fuori delle loro funzioni ufficiali.

Begründung

Oggigiorno sempre più magistrati e politici eletti sono il bersaglio di espressioni d'odio, insulti, calunnie e minacce, in particolare sulle reti sociali. Come illustra l'assassinio del prefetto Walter Lübke in Germania, i discorsi d'odio e le minacce spesso preparano il terreno ad atti di violenza. La Svizzera non sfugge a questo fenomeno. Secondo un'inchiesta svolta nel maggio 2019 dalla RTS, il 60 per cento dei parlamentari federali si dichiara minacciato e il 78 per cento afferma di essere regolarmente oggetto di insulti.

Le minacce e le violenze nei confronti delle autorità e dei funzionari sono sì sanzionate dall'articolo 285 del Codice penale (CP), ma a condizione che abbiano avuto luogo nel quadro di un atto ufficiale specifico. In caso contrario, la persona minacciata deve sporgere querela penale ed esigere una sanzione in virtù dell'articolo 180 CP. Certo, l'ufficio del Parlamento sostiene i membri dell'Assemblea federale che subiscono aggressioni fisiche o verbali, in seno o al di fuori del Parlamento, o che sono molestati, per esempio sulle reti sociali o nella loro messaggeria elettronica, mettendo loro a disposizione una struttura specializzata indipendente e multilingue. Queste misure sono tuttavia insufficienti dinanzi all'ampiezza del fenomeno dei discorsi d'odio e dei danni che causa.

Il perseguimento penale non dovrebbe dipendere da una querela sporta dalla vittima. È infatti importante sottolineare che essa diventa il bersaglio di discorsi d'odio o di minacce a causa della funzione che esercita, e non in quanto persona privata. Spetta quindi allo Stato intervenire direttamente per combattere tali eccessi e permettere alle autorità incaricate di applicare la legge di aprire un'indagine sull'autore, a prescindere dal fatto che sia sporta una querela.

Lo Stato deve proteggere i membri delle sue istituzioni dalle minacce e dalla violenza. È essenziale per il funzionamento delle nostre istituzioni, soprattutto in tempi di crisi.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Nella legislazione penale svizzera, il diritto di sporgere querela intende permettere alla persona lesa, in determinati casi, di decidere se far avviare un procedimento penale o preservare la sua sfera privata. Un procedimento penale può implicare anche svantaggi notevoli, in particolare per le persone citate nella mozione, per le quali la libertà di scelta riveste ancora più importanza. Questo interesse alla tutela della sfera privata può peraltro coincidere con l'interesse del Paese. In caso di minacce contro queste persone, nella maggior parte dei casi è informata la polizia. Il perseguimento d'ufficio di ogni minaccia rischierebbe di bloccare le autorità, in particolare i tribunali della Confederazione e il Ministero pubblico della Confederazione. È infatti ipotizzabile che minacce mirate vengano formulate al fine di coinvolgere giudici o procuratori pubblici in un procedimento penale, come persone lese, costringendoli a ricusarsi in un procedimento pendente o futuro. È anche per prevenire una tale deriva che spesso i giudici o i procuratori pubblici rinunciano a sporgere querela penale. Intendono risparmiarsi l'onere di un procedimento penale dopo aver ponderato i vantaggi e gli svantaggi di questa decisione. Oltre a ciò, le differenze tra perseguimento d'ufficio e a querela di parte non sono molto importanti. Per sporgere una querela penale è sufficiente - diversamente da una denuncia - rispettare alcuni punti formali (termine, forma e persona). Nel caso di un cosiddetto discorso d'odio, oltre alla minaccia sussistono anche altre fattispecie, ad esempio i delitti contro l'onore (art. 173 segg. CP), tutti perseguibili a querela di parte. Gli interessati dovrebbero quindi continuare a decidere, anche in futuro, se oltre alla denuncia per minaccia desiderano sporgere anche una querela penale, ad esempio per ingiuria. Il Consiglio federale condivide i timori espressi in merito ai discorsi d'odio, la cui diffusione è agevolata dai media sociali, e riconosce il problema, non soltanto per i magistrati. Rendere perseguibili d'ufficio le minacce contro membri del Consiglio federale, dell'Assemblea federale, dei Tribunali federali e contro i procuratori del Ministero pubblico della Confederazione non comporterebbe vantaggi tangibili né per il perseguimento penale né per gli interessati, ma piuttosto svantaggi per gli stessi e quindi anche per gli interessi del Paese.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.