20.4358 · Mozione · 2020-11-30
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale procede alle modifiche legali che permettono di valutare in maniera globale e completa la minaccia terroristica rappresentata da una persona prima della sua liberazione dalla carcerazione preventiva o dall'esecuzione della pena/misura, in particolare ordinando una seconda perizia psichiatrica indipendente e la presentazione di rapporti delle autorità di sicurezza.
Begründung
Nel settembre scorso, un giovane uomo è stato pugnalato a morte nelle vie di Morges per motivi terroristici. Il presunto assassino era uscito di prigione a luglio sulla base di una perizia psichiatrica favorevole. Anche il terrorista che ha seminato il terrore nelle strade di Vienna facendo quattro morti e una decina di feriti era stato scarcerato prematuramente sulla base di una perizia positiva. Il 24 novembre una Svizzera 28enne, seppur seguita da uno psichiatra, ha aggredito due donne a Lugano.
Nel caso di Morges, il Servizio delle attività informative della Confederazione e il Ministero pubblico della Confederazione avevano definito l'aggressore "pericoloso per la sicurezza pubblica". Ha tuttavia prevalso il parere opposto dello psichiatra. L'autrice dell'aggressione di Lugano era nota a fedpol. Entrambi avevano cercato di recarsi in Siria.
La legge deve stabilire esigenze chiare che permettano di identificare una minaccia terroristica prima che la persona sia liberata dalla carcerazione preventiva o dall'esecuzione della pena. Gli errori di valutazione devono assolutamente essere ridotti al minimo.
Secondo l'attuale Codice penale , la pericolosità di una persona da liberare dalla carcerazione preventiva non è esaminata in maniera indipendente per ogni caso. Lo stesso vale per il congedo da una misura terapeutica.
La liberazione condizionale dall'esecuzione della pena è subordinata soltanto al fatto che non si debba presumere che l'autore commetterà un altro reato (art. 86 cpv. 1 CP) e all'ottenimento di una semplice relazione della direzione del penitenziario.
Per la liberazione (condizionale) dall'internamento a vita di criminali sessuali violenti estremamente pericolosi sono necessarie le perizie di almeno due periti esperti e indipendenti (art. 64c cpv. 5 CP). Un'esigenza simile e la presentazione dei rapporti delle autorità di perseguimento (polizia, pubblico ministero, Servizio delle attività informative, cantonali e/o federali) sono giustificate anche nel caso di autori di reati terroristici. È importante valutare correttamente la loro pericolosità, nell'interesse della sicurezza pubblica.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Durante un procedimento penale un imputato può essere posto in carcerazione preventiva o di sicurezza quando è gravemente indiziato di un crimine o un delitto e vi è seriamente da temere che minacci direttamente e seriamente la sicurezza altrui compiendo crimini o delitti gravi, dopo aver già commesso in precedenza reati analoghi (cosiddetto "pericolo di recidiva"; art. 221 cpv. 1 lett. c del Codice di procedura penale, CPP; RS 312.0). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, un imputato può essere incarcerato anche a prescindere da reati precedentemente commessi se i rischi per la sicurezza altrui appaiono insostenibilmente elevati (cfr. p. es. DTF 143 IV 9). Una persona che minaccia di commettere un grave crimine può inoltre essere incarcerata se vi è seriamente da temere che lo commetta effettivamente (cosiddetto "rischio di commissione"; art. 221 cpv. 2 CPP). In entrambi i casi si giudica, in base alla valutazione della pericolosità, se la persona costituisce un serio pericolo per la sicurezza altrui. Una perizia psichiatrica può essere necessaria e in tali casi deve essere allestita. I condannati pericolosi possono essere trattati in maniera stazionaria (art. 59 del Codice penale, CP; RS 311) o internati (art. 64 CP). Se un autore ha commesso un reato di cui all'articolo 64 capoverso 1 CP, per una liberazione condizionale occorre necessariamente, tra le altre cose, una perizia di un esperto indipendente e il parere di una commissione specializzata (art. 62d cpv. 2 e 64b cpv. 2 CP). In questo ambito è pertanto già prevista una duplice perizia. In occasione di tali esami il rischio di recidiva è valutato secondo criteri scientifici. Un eventuale movente terroristico costituisce uno dei possibili elementi considerati. Il Consiglio federale ha di recente individuato possibilità di migliorare la situazione per quanto concerne gli autori che non presentano le caratteristiche di pericolosità presupposte per un internamento e inviato proposte in consultazione (attuazione della mozione 16.3002 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale, "Unificare l'esecuzione delle pene dei criminali pericolosi"). Propone in particolare misure che permettono di sorvegliare e assistere gli autori anche dopo lo sconto della pena o l'esecuzione di una misura stazionaria. Le modifiche proposte includono anche le persone che hanno commesso un reato violento con motivazioni terroristiche. Per motivi di diritto costituzionale, le persone che non hanno ancora commesso reati (o hanno scontato integralmente la pena per un precedente reato) non possono essere incarcerate soltanto perché per esperienza costituiscono un pericolo generale. Questo vale anche per i potenziali terroristi. Occorre tuttavia rammentare che durante la sessione autunnale 2020 il Parlamento ha adottato un arsenale di misure preventive in materia di lotta contro il terrorismo (19.032 Legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo [MPT]). Se tali misure saranno accettate in votazione popolare, le autorità disporranno di strumenti supplementari per sorvegliare le persone potenzialmente pericolose. Infine, in determinate circostanze è possibile disporre il fermo di polizia per motivi di sicurezza anche nei confronti di persone affette da problemi psichici. In primo piano vi è il ricovero a scopo di assistenza secondo gli articoli 426 segg. del Codice civile (CC; RS 210). Per tutti questi motivi non è opportuno sancire nella legge l'obbligo di allestire una o più perizie psichiatriche in presenza di una possibile minaccia terroristica. Una disposizione di questo tipo non garantirebbe un potenziamento della sicurezza nel nostro Paese. Inoltre darebbe luogo a prassi inspiegabilmente diverse nei confronti di persone pericolose senza alcun legame con il terrorismo.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.