20.4393 · Interpellanza · 2020-12-02
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
In riferimento alla decisione di diversi Paesi europei di reintrodurre il trattamento delle sementi di barbabietola con l'imidacloprid (un prodotto chiamato Gaucho), una pratica vietata nel nostro Paese, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. L'articolo 104a "sicurezza alimentare" della Costituzione prevede che le nostre relazioni commerciali transfrontaliere contribuiscano allo sviluppo sostenibile. In che modo intende applicarlo nel caso citato?
2. Non potendo intervenire sulle importazioni a seguito dell'accoglimento del postulato della CSEC-S 17.3967 "Dichiarazione obbligatoria dei metodi di produzione delle derrate alimentari", prevede di dichiarare lo zucchero proveniente dai Paesi che hanno reintrodotto l'imidacloprid?
3. Se sì, come ed entro quale lasso di tempo?
4. Se no, perché, visto che il consumatore ha il diritto di sapere se sta acquistando derrate alimentari prodotte con metodi vietati in Svizzera?
Stellungnahme des Bundesrates
A causa di una malattia che colpisce la barbabietola da zucchero (ingiallimento virale), la situazione fitosanitaria è molto preoccupante. Per questo motivo, in molti Paesi dell'UE, in via temporanea e a determinate condizioni è nuovamente consentito l'impiego di prodotti contenenti la sostanza attiva imidacloprid per il trattamento delle sementi di questa pianta. In Svizzera, invece, tali prodotti sono vietati dal 2018, perché rappresentano un rischio per gli insetti impollinatori. Il Consiglio federale sta esaminando diverse alternative all'impiego dell'imidacloprid.
1. Secondo l'articolo 104a lettera d della Costituzione federale (RS 101), la Confederazione crea i presupposti per relazioni commerciali transfrontaliere che concorrano allo sviluppo ecologicamente sostenibile dell'agricoltura e della filiera alimentare. La Svizzera si impegna in seno alle organizzazioni multilaterali competenti (tra cui l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, FAO) per ottenere buone condizioni quadro per uno sviluppo sostenibile. Essa promuove lo sviluppo sostenibile anche nell'ambito della sua politica economica estera, che si basa su tre pilastri: gli accordi bilaterali con l'UE, l'adesione all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e le relazioni commerciali con gli Stati terzi attraverso accordi preferenziali. Nel quadro di negoziati riguardanti gli accordi di libero scambio, la Svizzera propone in particolare ai suoi partner di avviare un dialogo sul commercio, sull'agricoltura e su sistemi alimentari sostenibili. In questo contesto è possibile affrontare la questione della dichiarazione dei metodi di produzione.
2.-4. Per il Consiglio federale, la trasparenza sui metodi di produzione delle derrate alimentari è importante. Nel suo rapporto "Dichiarazione obbligatoria dei metodi di produzione delle derrate alimentari" dell'11 settembre 2020 in adempimento del postulato 17.3967 della CSEC-S del 13 ottobre 2017, stabilisce che i nuovi obblighi di dichiarazione devono essere esaminati caso per caso prima dell'importazione in base ai criteri elencati nel rapporto. Secondo il rapporto, un obbligo di dichiarazione può essere preso in considerazione se per un metodo di produzione vi sono standard chiari e se l'obbligo di dichiarazione è proporzionato e attuabile. Inoltre deve essere compatibile con gli obblighi commerciali internazionali della Svizzera. In linea di principio, questo presuppone che le merci estere non siano trattate diversamente da quelle nazionali dello stesso genere.
L'obbligo di dichiarazione richiesto dall'autore dell'interpellanza per lo zucchero importato non soddisfa tali criteri: non sempre è possibile rilevare nello zucchero l'impiego di imidacloprid durante la produzione della barbabietola né, tantomeno, gli importatori di zucchero estero hanno informazioni sul possibile uso di questo insetticida. Il fatto che lo zucchero di provenienza estera sia utilizzato principalmente nei prodotti trasformati rende ancora più difficile rintracciare la filiera produttiva all'estero. Per questi motivi, le autorità di controllo in Svizzera non sarebbero in grado di verificare la dichiarazione richiesta dall'interpellante. Un obbligo di dichiarazione non verificabile non è credibile e non apporta alcun valore aggiunto ai consumatori; inoltre, sarebbe in conflitto con gli obblighi commerciali internazionali della Svizzera. In alternativa all'obbligo di dichiarazione, tuttavia, vi è la possibilità di un'indicazione positiva sullo zucchero prodotto senza l'uso di imidacloprid.
Risposta del Consiglio federale.