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Dotazione insufficiente di personale degli ispettorati cantonali del lavoro e vigilanza della SECO. Come intende il Consiglio federale far rispettare i suoi impegni internazionali e il suo obbligo di protezione?

20.4398 · Interpellanza · 2020-12-02

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Come valuta le disparità cantonali negli effettivi degli ispettorati del lavoro e lo scostamento dalle norme dell'OIL ratificate dalla Svizzera?

2. Ritiene che la SECO abbia esercitato il suo dovere di alta vigilanza a tale riguardo (art. 79 cpv. 3 dell'ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro) e che abbia in particolare emanato per i Cantoni le direttive evocate nella disposizione menzionata?

3. Intende adottare misure affinché l'ispettorato del lavoro, che fa parte delle risorse strategiche in caso di pandemia, possa essere rapidamente rafforzato?

Begründung

La Confederazione è responsabile dell'alta vigilanza sull'attività di ispezione del lavoro da parte dei Cantoni. Questa competenza, basata sull'articolo 42 capoverso 1 LL, è affidata alla SECO. Uno studio recente mostra tuttavia che il personale preposto all'ispezione del lavoro è inferiore rispetto a quanto richiesto dalle norme OIL ratificate dalla Svizzera. In base a tale studio, in Svizzera mancano quasi 200 ispettori del lavoro per rispettare i nostri impegni internazionali. Tra il Cantone con la miglior dotazione in termini di effettivi (Neuchâtel) e il Cantone con la peggiore dotazione (Turgovia) la differenza è del 700 per cento! (Lukas Schaub/Luca Cirigliano, ARV/DTA 2020, pag. 183 segg.)

La pandemia del 2020 ha dimostrato che la mancanza di risorse per controllare l'osservanza delle prescrizioni dello Stato in materia di prevenzione delle infezioni non permette di adottare decisioni restrittive mirate nei confronti delle imprese che non rispettano le regole e porta lo Stato a prendere misure generalizzate che danneggiano ancora di più la nostra economia. Inoltre, questa situazione non consente alla Confederazione e ai Cantoni di adempiere al proprio obbligo di protezione della salute dei lavoratori, in particolare per quanto riguarda i lavoratori a rischio in questa pandemia.

La Confederazione può intervenire in questo ambito. Secondo l'articolo 79 capoverso 3 dell'ordinanza 1 della legge sul lavoro, la SECO può emanare direttive nei confronti dei Cantoni affinché aumentino gli effettivi degli ispettorati del lavoro al livello richiesto. Da quanto ci risulta, la SECO non si è mai avvalsa di questa competenza.

Stellungnahme des Bundesrates

Domanda 1

Il Consiglio federale ritiene che la Svizzera rispetti pienamente gli impegni giuridici assunti con la ratifica delle convenzioni dell'OIL: la convenzione n. 81 dell'OIL sull'ispezione del lavoro non prevede requisiti quantitativi in materia di effettivi per gli ispettorati del lavoro. Stabilisce soltanto, all'articolo 10, come deve essere determinato il numero degli ispettori. Si deve in particolare tener conto del tipo degli stabilimenti soggetti al controllo, delle categorie di lavoratori e della complessità delle disposizioni di legge la cui applicazione deve essere garantita. Oltre agli ispettori del lavoro incaricati dai Cantoni e dalla Suva per le questioni concernenti la protezione della salute e la prevenzione degli infortuni conformemente alla legge sul lavoro (LL, RS 822.11) e alla legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF, RS 832.20), rientrano nell'ispezione del lavoro secondo la suddetta convenzione anche le ispezioni del mercato del lavoro nel quadro delle misure di accompagnamento e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (LLN, RS 822.41). Il numero di ispettori del lavoro attivi in Svizzera è quindi notevolmente più elevato rispetto a quanto indicato nel suddetto articolo e il nostro Paese è ben posizionato a livello internazionale a tale riguardo.

Domanda 2

Il Consiglio federale è del parere che la SECO adempia pienamente il suo compito di alta vigilanza sull'esecuzione cantonale sancito nella LL. L'esecuzione di questa legge compete ai Cantoni, che beneficiano di una grande autonomia in termini di organizzazione e attuazione e non ricevono alcun finanziamento da parte della Confederazione per questa attività. L'alta vigilanza consiste essenzialmente nel garantire un'esecuzione corretta e uniforme della LL. Non si tratta di una gestione centralizzata dell'esecuzione cantonale. I Cantoni devono determinare il numero di ispettori sufficiente per svolgere correttamente i compiti esecutivi sul loro territorio, tenendo conto della loro situazione, della struttura dell'economia e delle imprese nonché della composizione e della struttura del rispettivo mercato del lavoro. La SECO sta valutando la possibilità di emanare direttive in materia, in considerazione del margine di manovra concesso ai Cantoni dal legislatore. Al riguardo è prevista, nel 2021, una consultazione dei servizi cantonali interessati.

Domanda 3

Il Consiglio federale ritiene che i Cantoni abbiano ottemperato alla loro responsabilità in materia di controlli sul posto di lavoro per verificare il rispetto delle misure di protezione anti-COVID. L'Esecutivo ha rapidamente deciso di sostenere gli ispettorati cantonali del lavoro con ispettori della Suva e i controlli COVID sono stati costantemente intensificati.

In conclusione va sottolineato che, secondo l'articolo 6 LL, i datori di lavoro sono tenuti a prendere le misure necessarie per proteggere i dipendenti. Devono decidere quali misure adottare nella loro azienda, tenendo conto delle raccomandazioni e prescrizioni in vigore. La SECO li sostiene con informazioni e consigli. Tuttavia, la legge non prevede un controllo sistematico di tutte le aziende.

Risposta del Consiglio federale.

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