Lexipedia

20.4403 · Mozione · 2020-12-02

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di adeguare l'articolo 25 capoverso 2 della legge sulla pianificazione del territorio (LPT) in modo tale che i Cantoni possano designare un'autorità cantonale centralizzata o decentralizzata che decida, per tutti i progetti edilizi al di fuori delle zone edificabili, se siano conformi alla zona o se un'eccezione possa essere autorizzata

Begründung

La costruzione al di fuori dalle zone edificabili è fortemente burocratizzata in tutta la Svizzera. Le pratiche amministrative troppo rigide rendono irrealizzabili ampliamenti ragionevoli che non prevedono nemmeno un metro quadrato in più di costruzione. Questa situazione insoddisfacente è particolarmente evidente nei Cantoni eterogenei.

Secondo il vigente articolo 25 capoverso 2 LPT, è l'autorità cantonale (centralizzata) competente a decidere se un progetto edilizio è conforme o no alla zona. Si tratta di una norma rigida e impraticabile che conduce ripetutamente a risultati discutibili e non oggettivi. In particolare, impedisce l'utilizzazione del patrimonio edilizio esistente e si contrappone all'obbligo di densificazione sancito dall'ultima revisione della LPT. Inoltre, il fatto che la decisione sia affidata a un'unica autorità, nei Cantoni più grandi, porta a ritardi, se non altro perché organizzare le ispezioni in loco richiede più tempo (tragitti più lunghi, meno conoscenze della realtà locale). Come conseguenza, si ricorre maggiormente a decisioni scritte, che poi causano incomprensioni.

Il richiesto adeguamento minimo dell'articolo 25 capoverso 2 della LPT non avrebbe nessuna conseguenza per i Cantoni in cui la prassi di autorizzazione funziona bene. Nei Cantoni eterogenei, invece, consentirebbe di condurre una procedura meno burocratica, più oggettiva, più rapida e pertanto più conforme alle esigenze dei cittadini.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

In virtù dell'articolo 25 capoverso 2 della legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700), le autorizzazioni edilizie per i progetti edilizi al di fuori delle zone edificabili possono essere rilasciate solo con il consenso dell'autorità cantonale competente. Il legislatore ha così voluto garantire un trattamento pari e uniforme di tali domande all'interno del territorio cantonale e assicurare che le autorizzazioni siano rilasciate da un'autorità tecnicamente competente, indipendente da pressioni e influenze personali. Di conseguenza, tutte le domande per progetti edilizi al di fuori delle zone edificabili devono essere presentate a un'autorità sovraordinata che dispone dell'autonomia e della visione d'insieme necessarie (cfr. DTF 128 I 254 consid. 3.5). L'articolo 25 capoverso 2 LPT non esclude una certa decentralizzazione dell'organizzazione delle autorità, ad esempio attraverso la creazione di servizi esterni ad esse collegati. Tali servizi devono tuttavia restare subordinati gerarchicamente all'autorità centrale e seguirne le istruzioni, al fine di garantire un'applicazione pari e uniforme del diritto a livello cantonale. Già secondo il diritto in vigore, i Cantoni hanno quindi la possibilità di tenere conto delle loro specificità attraverso misure organizzative adeguate. Pertanto non è necessario adeguare l'articolo 25 LPT in questo senso. Infine, le disposizioni relative alle competenze che non sono orientate verso un'applicazione pari e uniforme del diritto non favoriscono la certezza giuridica e la sicurezza pianificatoria. Meno l'applicazione del diritto in materia di pianificazione territoriale da parte degli organi esecutivi decentralizzati è uniforme, maggiore è il rischio che le loro decisioni siano annullate dalle giurisdizioni di ricorso sovraordinate.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.