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20.4405 · Interpellanza · 2020-12-03

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il rumore è fonte di stress e può nuocere alla salute: l'esposizione permanente al rumore, soprattutto in prossimità dei principali assi stradali, aumenta del 15-20 per cento i rischi per la salute. Questa esposizione provoca disturbi durante il giorno e reazioni di risveglio la notte e può favorire lo sviluppo di patologie gravi, come malattie cardiovascolari e diabete. In Svizzera, le conseguenze di questo inquinamento fonico sono pari a quasi 2 miliardi di franchi all'anno. Secondo l'UFAM, 1,6 milioni di persone, ossia un abitante su cinque, sono esposte a un rumore stradale nocivo.

L'ordinanza contro l'inquinamento fonico (OIF) impone ai Cantoni di adottare misure di risanamento in caso di superamento dei valori limite d'immissione. Tuttavia, l'autorità esecutiva, ossia la Confederazione, può concedere facilitazioni o deroghe. In effetti, l'articolo 14 OIF stabilisce che se il risanamento provoca limitazioni dell'esercizio sproporzionate o costi sproporzionati, o se vi sono interessi preponderanti connessi alla protezione della natura o alla sicurezza stradale, possono essere concesse deroghe alle norme. A Ginevra, negli ultimi dieci anni sono state concesse 716 autorizzazioni di facilitazioni relative a misure di risanamento dell'inquinamento fonico lungo strade e oltre un centinaio di domande sono attualmente al vaglio.

1. Quante autorizzazioni di facilitazioni relative a misure di risanamento dell'inquinamento fonico sono rilasciate ogni anno dal Consiglio federale?

2. Quali sono i Cantoni maggiormente interessati?

3. Le domande di facilitazioni sono in aumento?

4. Quali sono i motivi principali, affinché una domanda di facilitazione venga accolta?

Stellungnahme des Bundesrates

1.L'attuazione delle basi legali concernenti il risanamento delle strade incombe alla responsabilità dell'autorità competente. L'attuazione relativa alle strade nazionali è di competenza del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) o dell'Ufficio federale delle strade (USTRA). Le strade cantonali e comunali sono di competenza rispettivamente dei Cantoni e dei Comuni (cfr. artt. 36 e 41 cpv. 2 della legge sulla protezione dell'ambiente [LPAmb; RS 814.01] e art. 45 cpv. 1 e 3 lett. c dell'ordinanza contro l'inquinamento fonico [OIF; RS 814.41]).

Spetta altresì all'autorità competente accordare facilitazioni approvando progetti riguardanti le infrastrutture stradali, fra cui quelli di risanamento fonico. Il Consiglio federale non accorda pertanto facilitazioni.

2.Un confronto fra i Cantoni è difficile poiché non esiste nessuna statistica sul numero di facilitazioni accordate a livello nazionale. Tuttavia, dalla stretta collaborazione con i Cantoni nell'ambito del rumore stradale si può affermare quanto segue: i Cantoni che, come nel caso di Ginevra, hanno cambiato strategia ponendo l'accento sulle misure alla fonte (rivestimenti fonoassorbenti e riduzione della velocità) proteggono infatti un numero maggiore di persone esposte al rumore eccessivo. Questi Cantoni devono pertanto ricorrere alle facilitazioni in misura minore (cfr. UFAM > Temi > Rumore > Pubblicazioni e studi > Assainissement du bruit routier).

3.La mancanza di una statistica quantitativa non consente di fornire indicazioni precise sull'evoluzione del numero di facilitazioni. Il Consiglio federale constata tuttavia che il cambiamento di strategia nella lotta contro il rumore stradale attuato da numerosi Cantoni ha consentito di proteggere un numero maggiore di persone. Si può pertanto ritenere che le misure alla fonte siano state efficaci per prevenire l'aumento del rumore derivante dallo sviluppo centripeto degli insediamenti e dalla crescente mobilità. Le domande di facilitazioni non dovrebbero quindi aumentare.

4.Secondo la giurisprudenza federale, la concessione di una facilitazione per il superamento dei limiti d'immissione in una situazione specifica rappresenta una deroga ammessa solo in casi particolari e deve essere trattata in maniera restrittiva (cfr. DTF 1C_589/2014 del 3 febbraio 2016 consid. 2.1, con altri riferimenti). Questa deroga è applicabile solo se le misure di risanamento necessarie per rispettare i valori limite causerebbero limitazioni d'esercizio sproporzionate o costi sproporzionati oppure se sussistono interessi preponderanti che si oppongono al risanamento, segnatamente nel campo della protezione dei siti, della natura e del paesaggio, della sicurezza del traffico o dell'esercizio, come pure della difesa integrata (art. 17 cpv. 1 LPAmb, art. 14 cpv. 1 OIF). Il fattore determinante nella ponderazione degli interessi pubblici è il rapporto tra le ripercussioni del risanamento e i vantaggi per le persone esposte.

Risposta del Consiglio federale.