20.4414 · Interpellanza · 2020-12-07
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Secondo una sentenza emanata dal Tribunale amministrativo del Cantone di Basilea Città alla fine di aprile del 2020, è possibile percepire prestazioni per disabili anche in età AVS. La legge sui disabili del Cantone di Basilea Città, tuttavia, lo permette soltanto per le persone che ne beneficiavano già in precedenza.
Il tribunale ritiene che non sia l'età, ma la natura del bisogno a essere determinante. A suo avviso, non è dunque giustificato che persone il cui bisogno di sostegno sussiste già da molto tempo al raggiungimento dell'età AVS siano escluse dalle prestazioni per disabili.
Il tribunale fa inoltre riferimento al divieto di discriminazione sancito dalla Costituzione federale (Cost.). Oltre alla discriminazione diretta, l'articolo 8 capoverso 2 Cost. vieta anche quella indiretta, cioè quella che si configura quando gli effetti concreti di una regolamentazione, senza ragioni oggettive che lo giustifichino, svantaggiano considerevolmente le persone appartenenti a un gruppo protetto contro la discriminazione.
La maggior parte delle leggi cantonali sui disabili prevede la garanzia dei diritti acquisiti come requisito per la concessione di prestazioni per disabili in età AVS. Queste leggi, tuttavia, sono state redatte sulla base della prassi AI riconosciuta prima del cambiamento del finanziamento delle istituzioni sociali in seguito all'introduzione della Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC). Dopo l'entrata in vigore della NPC, per le persone in età AVS che sono andate a vivere in una cosiddetta casa per invalidi, l'AI non ha più concesso sussidi per le spese d'esercizio.
Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
1. È a conoscenza degli ostacoli alla concessione di prestazioni per disabili in età AVS?
2. Il problema della concessione delle prestazioni per disabili in età AVS soltanto nel quadro della garanzia dei diritti acquisiti non si riscontra soltanto nelle leggi cantonali sui disabili, ma riguarda anche la LAI. Quali sono le opzioni a livello di legge o di ordinanza nazionale per affrontare il problema?
3. A causa dell'evoluzione demografica, per le persone disabili il bisogno di finanziamento per offerte di alloggio specializzate può presentarsi anche soltanto in età avanzata. Come è possibile consentire l'accesso a tali offerte a prescindere dall'età?
4. È disposto a elaborare un esempio di regolamentazione sulla concessione di prestazioni per disabili a prescindere dall'età dei beneficiari che i Cantoni potranno utilizzare per adeguare le proprie leggi sui disabili?
Stellungnahme des Bundesrates
1.
Il Consiglio federale è consapevole del fatto che, dopo l'entrata in vigore della Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC), le normative cantonali concernenti le prestazioni per disabili sono concepite in modo eterogeneo.
2. e 4.
Le persone che hanno percepito prestazioni dell'AI (contributo per l'assistenza, assegno per grandi invalidi, mezzi ausiliari) fino al momento in cui è nato il diritto a una rendita di vecchiaia dell'AVS mantengono per principio il diritto a tali prestazioni anche in seguito. Questa cosiddetta garanzia dei diritti acquisiti è disciplinata per i mezzi ausiliari all'articolo 4 OMAV (RS 831.135.1), per l'assegno per grandi invalidi all'articolo 43bis capoverso 4 LAVS (RS 831.10) e per il contributo per l'assistenza all'articolo 43ter LAVS. Lo scopo della garanzia dei diritti acquisiti è mantenere il livello delle prestazioni degli interessati dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento AVS.
La garanzia dei diritti acquisiti non copre le prestazioni che l'assicurato, pur essendo invalido, non ha dovuto richiedere prima di raggiungere l'età di pensionamento AVS e che ora si rendono necessarie in seguito a un costante peggioramento dello stato di salute con la vecchiaia. Per le persone che, per motivi di salute, soltanto dopo il pensionamento hanno bisogno di mezzi ausiliari, il rimborso delle prestazioni è disciplinato dall'OMAV. Per quelle che necessitano di un assegno per grandi invalidi, l'importo della prestazione è stabilito in base all'articolo 43bis capoverso 1 LAVS.
Per quanto riguarda le prestazioni fornite dalle organizzazioni private d'aiuto agli invalidi secondo l'articolo 74 LAI (RS 831.20), in particolare le consulenze e i corsi, le persone che percepivano una prestazione AI già prima di raggiungere l'età di pensionamento possono continuare a beneficiarne anche in seguito. Anche chi inizia a soffrire di un danno alla salute determinante in termini d'invalidità solo dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento ha la possibilità di usufruire di prestazioni di consulenza presso le organizzazioni mantello secondo l'articolo 74 LAI, con la differenza però che i relativi costi andranno a carico dell'AVS.
L'AI e l'AVS perseguono obiettivi diversi: mentre l'AVS deve garantire il fabbisogno vitale durante la vecchiaia ed è dunque essenzialmente un'assicurazione di rendite, l'AI - quale assicurazione finalizzata all'integrazione - mira inoltre a integrare le persone disabili nel mondo del lavoro e nella società. L'AVS, essendo una pura assicurazione di rendite e considerato il suo scopo, contribuisce solo parzialmente ai costi derivanti dalle prestazioni in questione, limitando la sua partecipazione a un determinato numero di mezzi ausiliari. Nel quadro dell'AI, invece, si giustifica un'assunzione più generosa dei mezzi ausiliari, poiché questi contribuiscono a raggiungere l'obiettivo d'integrazione.
La situazione descritta nell'interpellanza riguarda il diritto cantonale. Poiché si tratta di competenze cantonali, non vi è alcuna possibilità di affrontare questa problematica a livello nazionale. Non sarebbe opportuno nemmeno elaborare un esempio di regolamentazione sulla concessione di prestazioni per disabili da utilizzare quale modello per adeguare le leggi cantonali.
3.
Dall'entrata in vigore della NPC, sono i Cantoni a finanziare le offerte di alloggio per i disabili. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore anche la legge federale sulle istituzioni che promuovono l'integrazione degli invalidi (LIPIn; RS 831.26), secondo cui i Cantoni devono mettere a disposizione dei disabili che lo desiderano e che ne hanno bisogno un'adeguata offerta di alloggio. In seguito, i Cantoni hanno elaborato principi strategici per svolgere il compito affidato loro nell'ambito dell'offerta abitativa per i disabili.
In questo contesto, i compiti, le competenze e la responsabilità riguardo alla pianificazione e al finanziamento delle case destinate ai disabili sono stati ripresi dai Cantoni.
Risposta del Consiglio federale.