20.4430 · Interpellanza · 2020-12-09
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Senza autorizzazione, è vietato fotografare o filmare il personale dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD) durante l'esercizio della sua attività. Il mancato rispetto di questo divieto rappresenta un'inosservanza di prescrizioni d'ordine di cui all'articolo 127 capoverso 2 della legge sulle dogane (art. 236 dell'ordinanza sulle dogane, OD).
Poiché vari incidenti hanno provocato un nutrito dibattito in Svizzera e all'estero dopo la divulgazione di registrazioni di interventi della polizia, invito il Consiglio federale a indicare:
- il numero di denunce sporte e di condanne pronunciate per il mancato rispetto di tale divieto durante gli ultimi dieci anni;
- il bilancio risultante dall'applicazione dell'articolo 236 OD;
- se ritiene opportuno, segnatamente per proteggere il personale interessato, estendere il divieto prescritto all'articolo 236 OD (divieto di fotografare o filmare senza autorizzazione) anche alla divulgazione di fotografie e filmati;
- se giudica utile o addirittura necessario proporre al Parlamento una disposizione di diritto federale che estenda tale divieto ai poliziotti e agli altri agenti delle forze dell'ordine cantonali e federali.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale è del parere che il divieto di fotografare o filmare il personale dell'AFD senza autorizzazione sia un utile strumento ai fini della protezione dei suoi agenti. Le possibilità di sanzione ai sensi dell'articolo 236 OD si rivelano dissuasive, poiché nella maggior parte dei casi constatati la semplice menzione di tali sanzioni porta il trasgressore a cancellare il filmato ripreso o le foto scattate.
Non esistono statistiche specifiche sui motivi per i quali viene avviato un procedimento penale, pertanto i dati richiesti non sono disponibili. Tuttavia, l'AFD ritiene che il numero di persone che fotografano o filmano i suoi agenti e che su loro richiesta non cancellano le riprese fatte sia molto basso.
Per quanto concerne il divieto di divulgazione di fotografie e filmati, il Consiglio federale non ritiene necessario introdurlo, poiché per gli autori dell'infrazione in questione esso è implicitamente contenuto nell'articolo 236 OD.
Il Consiglio federale non ritiene necessaria una disposizione di diritto federale che estende il divieto di fotografare o filmare ai poliziotti e agli altri agenti delle forze dell'ordine cantonali e federali. Se la realizzazione di fotografie o filmati ostacola l'azione della polizia, è possibile appellarsi alle disposizioni relative al favoreggiamento (art. 305 del codice penale [CP, RS 311.0]) o all'impedimento di atti dell'autorità (art. 286 CP) oppure alle disposizioni sulla disobbedienza nei confronti della polizia contemplate nei diritti cantonali. Tali disposizioni hanno lo scopo di garantire che la polizia possa svolgere il suo lavoro senza impedimenti.
Risposta del Consiglio federale.