Rendite per vedovi. Porre fine adesso a una norma illecita, contraria al principio di uguaglianza e obsoleta
20.4445 · Mozione · 2020-12-09
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di modificare o abrogare l'articolo 24 capoverso 2 LAVS affinché la legislazione svizzera sia conforme alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) nella causa B. c. Svizzera (ric. n. 78630/12) e, soprattutto, rispetti il principio di uguaglianza sancito dalla nostra Costituzione.
Begründung
Il 20 ottobre 2020 la Corte EDU ha emanato una sentenza inequivocabile in merito all'articolo 24 capoverso 2 LAVS. Confermando un parere ampiamente diffuso nella dottrina e nella giurisprudenza svizzere (DUPONT Anne-Sylvie, Discrimination des veufs: la Suisse condamnée. Analyse de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme B. c. Suisse [requête n° 78630/12], Newsletter rcassurances.ch dicembre 2020), la Corte ha ritenuto che l'articolo 24 capoverso 2 LAVS sia contrario all'articolo 14 della Convenzione e costituisca quindi una discriminazione.
L'articolo 24 capoverso 2 LAVS prevede infatti che "oltre alle cause di estinzione di cui all'articolo 23 capoverso 4, il diritto alla rendita per vedovi si estingue quando l'ultimo figlio compie i 18 anni", introducendo così una manifesta disparità di trattamento tra vedovi e vedove. Secondo la Corte, le concezioni storiche e sociali che prevalevano al momento dell'adozione di questa norma oggi non possono più giustificare questa discriminazione. Nell'ottica della parità di trattamento e della concezione egualitaria dei compiti educativi questa disposizione è sconcertante.
Poiché la sentenza non è definitiva, il Consiglio federale potrebbe ancora portare il caso davanti alla Grande Camera, ma qualunque fosse l'esito del procedimento, questa norma non ha più alcuna giustificazione politica ed è insostenibile. Non vi è motivo per cui i figli dei vedovi debbano essere messi in una situazione più precaria rispetto a quelli delle vedove, perché sono proprio i figli le prime vittime di questa discriminazione.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale non contesta la necessità di una ridefinizione delle condizioni per la concessione delle rendite per superstiti che tenga conto dei cambiamenti sociali intervenuti dall'introduzione delle rendite per vedove e per orfani, nel 1948, e delle rendite per vedovi, nel 1997. Già nel suo messaggio sull'11a revisione dell'AVS, respinta dal Popolo il 16 maggio 2004 (00.014 11a revisione dell'AVS; FF 2000 1651), l'Esecutivo proponeva di armonizzare le condizioni di diritto per le rendite per superstiti allineando le regole valide per i vedovi a quelle applicate alle vedove. Successivamente, in adempimento del postulato 08.3235 "Rendite vedovili", della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale, è stato realizzato un ampio studio sulla situazione economica delle persone vedove (Philippe Wanner e Sarah Fall, "La situation économique des veuves et de veufs", 2011, Università di Ginevra, Laboratorio di demografia e studi familiari). Sulla base di questo studio, nell'ambito del suo messaggio sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 (14.088 Previdenza per la vecchiaia 2020. Riforma; FF 2015 1), il Consiglio federale ha presentato diverse misure relative alle prestazioni per superstiti, tese in particolare a garantire più efficacemente lo svolgimento dei compiti educativi dei figli: esse prevedevano il mantenimento della rendita vedovile unicamente per le donne e per gli uomini che, all'insorgere della vedovanza, hanno un figlio avente diritto a una rendita per orfani o bisognoso di cure. Tuttavia, nel corso dei dibattiti il Parlamento ha deciso di rinunciare a queste misure, ritenendo che rischiassero di compromettere il successo della riforma in occasione della votazione popolare.
Nel progetto di riforma AVS 21, il cui messaggio è attualmente trattato in Parlamento (19.050 Messaggio concernente la stabilizzazione dell'AVS [AVS 21]; FF 2019 5179), il Consiglio federale si è voluto concentrare sugli elementi essenziali e urgenti per garantire la stabilità finanziaria dell'AVS e, di conseguenza, non ha ripreso le misure relative alle rendite per superstiti.
La sentenza del 20 ottobre 2020 della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) nella causa B. contro la Svizzera non è ancora passata in giudicato. Ciò premesso, il Consiglio federale ritiene che il tema delle prestazioni per superstiti vada riesaminato nell'ottica di una futura revisione o di un progetto separato concernente il sistema delle rendite per superstiti nel suo complesso (rendite per vedove, per vedovi e per orfani), e non soltanto con una modifica relativa unicamente ai vedovi, come richiesto con la mozione. Attualmente è in corso un progetto di ricerca teso ad aggiornare l'analisi della situazione economica delle persone vedove. L'Esecutivo propone inoltre di accogliere il postulato Feri 20.4449 "Eliminare la disparità di trattamento tra vedove e vedovi", che lo incarica di redigere un rapporto su come si possa eliminare la disparità di trattamento tra vedove e vedovi nell'AVS e nell'assicurazione contro gli infortuni.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.