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Evitare i casi di averi di titolari irreperibili semplificando il pagamento in contanti delle prestazioni d'uscita di poco conto

20.4482 · Mozione · 2020-12-15

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di elaborare un progetto di modifica dell'articolo 5 capoverso 1 lettera c della legge sul libero passaggio, affinché gli assicurati possano esigere il pagamento in contanti delle prestazioni d'uscita di poco conto, se non superano i 5000 franchi e non sono versate a un nuovo istituto di previdenza entro tre mesi dall'uscita dall'istituto precedente.

Begründung

Oggi, gli averi di libero passaggio finiscono per ritrovarsi senza titolari, se questi ultimi non comunicano alla fondazione i cambiamenti di indirizzo. Purtroppo, questo accade molto spesso, soprattutto perché gli assicurati non vengono sufficientemente sensibilizzati in merito agli averi d'importo esiguo. A questo si aggiunge la difficile comprensibilità del vigente articolo sulle prestazioni d'uscita di poco conto. Gli assicurati interessati non possono presentare un certificato di previdenza della cassa pensioni precedente e non riescono a capire se adempiono le condizioni per il pagamento in contanti. Finiscono dunque per lasciar perdere e dimenticare l'avere depositato. Di conseguenza, non comunicano il nuovo recapito alla fondazione, che non ha quindi modo di contattarli e finisce col perdere le loro tracce. Presso l'istituto collettore, l'80 per cento degli averi con un saldo inferiore a 5000 franchi è senza titolare. Le fondazioni cercano sì di individuare i nuovi indirizzi, ma se una persona si è trasferita all'estero le probabilità di successo sono minime. Gli averi di poco conto, di cui spesso non si conosce il titolare, vanno letteralmente "persi". Inoltre, con il passare del tempo il saldo dei conti viene consumato per il pagamento delle spese di gestione. Attualmente, gli averi senza titolari superano i cinque miliardi di franchi. Con i cambiamenti d'impiego sempre più frequenti si deve suppore che gli averi di titolari irreperibili continueranno ad aumentare anche in futuro. Secondo la legge, questo denaro verrebbe trasferito al Fondo di garanzia quando gli interessati compirebbero 74/75 anni. In questo caso l'assicurato non riceverebbe nulla.

Inoltre, gli averi di poco conto non contribuiscono in modo significativo alla costituzione della previdenza per la vecchiaia, ragion per cui possono essere versati senza esitazione.

Secondo la mozione, il versamento potrebbe essere richiesto soltanto se l'avere di vecchiaia è inferiore a 5000 franchi e l'importo non è versato a un nuovo istituto di previdenza entro tre mesi dall'uscita dall'istituto precedente. In questo modo gli abusi possono essere in gran parte esclusi. Vi è inoltre la garanzia che in caso di nuovo impiego i fondi di libero passaggio vengano trasferiti all'istituto di previdenza competente.

Una semplificazione dell'articolo sulle prestazioni d'uscita di poco conto permetterebbe a lungo termine di ridurre i casi di averi di titolari irreperibili.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Nel 2018, l'importo medio dei pagamenti in contanti delle prestazioni d'uscita di poco conto ammontava a circa 1367 franchi per assicurato. Complessivamente sono stati rilevati 7168 casi di tali pagamenti, per un totale di 9,8 milioni di franchi.

Un aumento dell'importo massimo per il quale possono essere richiesti pagamenti in contanti delle prestazioni d'uscita dagli attuali 1367 franchi, in media, a 5000 franchi avrebbe conseguenze negative sulla costituzione della previdenza professionale degli assicurati interessati, poiché permetterebbe di beneficiare del pagamento in contanti di un maggiore avere di vecchiaia, eventualmente anche più volte nel corso della vita lavorativa. Vi sarebbe così il rischio di una notevole riduzione dell'avere ancora disponibile al momento del pensionamento e quindi della rendita di vecchiaia.

Gli averi senza titolari si trovano soprattutto presso l'istituto collettore, che di regola non riscuote alcun contributo alle spese per la tenuta del conto. Inoltre sono state rese più severe le disposizioni volte a evitare i casi di averi di titolari irreperibili. Grazie all'obbligo di notifica per gli istituti di previdenza e gli istituti di libero passaggio, introdotto il 1° gennaio 2017, l'Ufficio centrale del 2° pilastro ha potuto attribuire un numero nettamente più elevato di averi di titolari irreperibili (nel 2019 circa 93 000, nel 2018 circa 85 000, nel 2017 circa 61 000). Inoltre, per migliorare l'informazione degli assicurati, nel marzo del 2018 l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha pubblicato l'opuscolo "Prestazione di libero passaggio: non dimenticate i vostri averi di previdenza". Con l'istituzione di un servizio nazionale degli indirizzi per l'esecuzione di compiti amministrativi, il numero di averi senza titolari diminuirà ulteriormente (https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/aktuell/neue-veroeffentlichungen.assetdetail.15022669.html).

Per quanto concerne il termine di tre mesi avanzato nella mozione, va rilevato che una modifica simile era stata proposta nel quadro della riforma Previdenza per la vecchiaia 2020, respinta in votazione popolare. Il progetto prevedeva infatti che un assicurato potesse esigere il pagamento in contanti della prestazione d'uscita quando questa fosse d'importo inferiore all'importo annuale dei contributi versati ed egli stesso non si fosse affiliato a un nuovo istituto di previdenza nei tre mesi successivi alla fine dell'ultimo rapporto di previdenza. Questa disposizione potrebbe essere inserita nel progetto di riforma della previdenza professionale trasmesso al Parlamento il 25 novembre 2020.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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