20.4500 · Interpellanza · 2020-12-15
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Dopo la decisione del Consiglio degli Stati del 2 dicembre 2020, il controprogetto indiretto all'iniziativa popolare "Stop all'isola dei prezzi elevati - per prezzi equi" può essere illustrato in modo relativamente chiaro.
Il controprogetto potrebbe avere notevoli effetti sulla libertà economica e sulla densità normativa in Svizzera. Pertanto, appare opportuno valutarne in modo dettagliato l'impatto sulla regolamentazione. Il Consiglio federale è invitato a rispondere in particolare alle seguenti domande:
1. Quali diritti conferisce il controprogetto al consumatore finale (al singolo individuo) nel caso in cui quest'ultimo ritenga di pagare un prezzo eccessivo per un prodotto o un servizio?
2. Quali diritti potrebbero far valere le imprese se, ai sensi dell'articolo 4 capoverso 2 della legge sui cartelli, ritenessero di essere dipendenti da un'altra per il tramite della domanda o dell'offerta e di pagare troppo per un bene o un servizio?
3. Quali settori potrebbero essere interessati da questi diritti?
4. Quali produttori dell'industria alimentare (dai singoli agricoltori all'industria di trasformazione) potrebbero
a. far valere questi diritti e
b. quali altri potrebbero invece vedersi confrontati con la rivendicazione di tali diritti?
5. Quali autorità di regolamentazione dovrebbero
a. essere rafforzate per l'attuazione del controprogetto e
b. quali diritti o competenze supplementari dovrebbero essere attribuiti a queste autorità di regolamentazione?
6. Il controprogetto indiretto indebolisce o rafforza la Svizzera come luogo di produzione rispetto alla situazione attuale?
7. A livello giuridico, come si può far valere un divieto di geoblocco nei confronti di un'azienda straniera?
8. Secondo le stime, quante aziende in Svizzera sono dominanti o relativamente dominanti sul mercato?
9. A quanto ammonterebbero i costi normativi stimati per le imprese in caso di attuazione del controprogetto?
Stellungnahme des Bundesrates
Nel messaggio concernente l'iniziativa popolare "Stop all'isola dei prezzi elevati - per prezzi equi (Iniziativa per prezzi equi)" e il controprogetto indiretto (FF 2019 4059) il Consiglio federale ha già esaminato in dettaglio gli effetti di un'eventuale accettazione dell'iniziativa. Alla luce dell'ampio campo di applicazione il Consiglio federale ha proposto, nel suo controprogetto indiretto, una regolamentazione semplificata della nozione di posizione dominante relativa per combattere in modo mirato e senza danneggiare l'economia l'isolamento della Svizzera operato da alcune imprese. A parte due eccezioni (rinuncia alla clausola di reimportazione e al divieto del geoblocco privato), con la decisione del 2 dicembre 2020 il tenore del controprogetto indiretto del Consiglio degli Stati corrisponde al contenuto dell'iniziativa per prezzi equi. Considerata la complessità della materia e il numero di domande poste nell'interpellanza, non è possibile fornire una risposta esaustiva a ogni punto.
1. La nozione di posizione dominante relativa riguarda esclusivamente la relazione tra due imprese. I consumatori, pertanto, non rientrano in questa regolamentazione e non ne ricavano alcun diritto supplementare. Possono solo rivolgersi alle autorità in materia di concorrenza e attirare la loro attenzione su eventuali abusi, il che può portare all'apertura di un'inchiesta da parte della Commissione della concorrenza (COMCO). Inoltre, si deve partire dal presupposto che se la concorrenza funziona, i commercianti riverberano sui consumatori il risparmio derivante da prezzi di costo più bassi. Se ciò non avviene, il Sorvegliante dei prezzi (SPr) può avviare un'indagine.
2. In futuro, le norme vigenti per le imprese con una posizione dominante secondo l'articolo 7 della legge sui cartelli (LCart, RS 251) dovrebbero applicarsi anche alle imprese con una posizione dominante relativa. In presenza di pratiche illecite ai sensi dell'articolo 7 LCart, l'impresa che si considera ostacolata o sfruttata può intentare un'azione civile conformemente all'articolo 12 capoverso 1 LCart. Questo include, in particolare, la richiesta di sopprimere o di far cessare l'ostacolo legato a una restrizione illegale della concorrenza al fine di ottenere una fornitura o l'acquisto di beni e servizi a prezzi non discriminatori.
3., 4. e 8.: Le disposizioni in materia di cartelli in Svizzera si applicano - così come la nozione di posizione dominante relativa - a prescindere dal settore e dalla dimensione dell'azienda. Inoltre, questa nozione non prevede una distinzione tra offerta o domanda di beni e servizi. In questo contesto, ogni impresa può essere essa stessa relativamente dominante (in relazione a singole imprese o a un gran numero di altre imprese) o dipendere da un'impresa relativamente dominante. Va tuttavia sottolineato che un'eventuale dipendenza deve essere sempre valutata caso per caso e che rappresenta un'istantanea. La dipendenza è stabilita sistematicamente riguardo a un bene o un servizio specifico e solo in relazione a due imprese, cioè il fornitore e il cliente. Inoltre, può svilupparsi a breve termine e poi scomparire.
Pertanto, non si possono fare dichiarazioni ex ante sul numero di aziende potenzialmente interessate dalla nozione di posizione dominante relativa e in quale forma. Anche se ci sono sempre meno imprese con una posizione dominante rispetto a quelle con una posizione dominante relativa, il numero totale non può essere stimato in modo affidabile a causa della complessità e della dinamica dell'economia, nonché della molteplicità dei mercati.
5. L'attuazione della nozione di posizione dominante relativa compete in primo luogo alla COMCO e alla sua Segreteria. Tuttavia, il Consiglio federale ha già sottolineato nel suo messaggio concernente l'iniziativa per prezzi equi, fondandosi anche sulla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 130 II 149 consid. 2.4, Sellita Watch Co SA/ETA SA Manufacture Horlogère Suisse, COMCO e REKO/WEF), che i casi di posizione dominante relativa sono delle controversie che riguardano principalmente interessi privati (FF 2019 4059, in particolare 4095) e non interessi economici nazionali. Le autorità in materia di concorrenza potrebbero quindi, in teoria, rinviare ai tribunali civili le imprese presumibilmente ostacolate o sfruttate. Tuttavia, sono attese decisioni guida da parte di tali autorità una volta che la nuova regolamentazione sarà entrata in vigore. Ciò comporta un notevole sforzo di smistamento, vale a dire che tutte le notifiche alle autorità della concorrenza riguardanti posizioni dominanti relative devono essere esaminate attentamente per stabilire se si prestano come casi di riferimento. Ciò potrebbe portare a un onere aggiuntivo e a un aumento del fabbisogno di personale. Sarà quindi necessario analizzare in che misura le autorità in materia di concorrenza dovranno essere rafforzate in caso di adozione del controprogetto indiretto, in modo che dispongano dei mezzi per attuarlo. Esse non hanno tuttavia bisogno di competenze supplementari. Indirettamente anche il Sorvegliante dei prezzi potrebbe essere coinvolto se, per esempio, dovesse essere discussa la questione dell'adeguatezza dei prezzi. Nel presente contesto non sono coinvolti altri organismi di regolamentazione.
6. Se il controprogetto indiretto secondo la decisione del Consiglio degli Stati del 2 dicembre 2020 rafforza o indebolisce l'attrattiva della Svizzera come luogo di produzione dipende dalla sua applicazione pratica ed è difficile rispondere ex ante. Nel messaggio concernente l'iniziativa per prezzi equi il Consiglio federale ha dichiarato che a prezzi più bassi per l'acquisto di determinati beni si contrapporrebbero diversi svantaggi economici, nel complesso effetti negativi sulla concorrenza e costi per le imprese. In particolare, la nuova regolamentazione porterebbe a costi di conformità (compliance), incertezze e inefficienze per tutte le aziende in Svizzera, anche per quelle che non sono interessate da casi di posizione dominante relativa. Pertanto, se l'iniziativa venisse attuata, è probabile che gli effetti economici negativi superino gli effetti positivi. Inoltre, la nozione di posizione dominante relativa sarebbe molto difficile da far valere all'estero, quindi le nuove disposizioni colpirebbero soprattutto le imprese svizzere. Per le ragioni sopra esposte, le aziende svizzere potrebbero subire svantaggi competitivi rispetto a quelle estere che, legalmente o di fatto, non sono soggette a tali regolamentazioni, il che in alcuni casi indebolirebbe la Svizzera come luogo di produzione.
7. Se una società estera non ha una presenza fisica in Svizzera, il principio di territorialità rende difficile o impossibile a livello di diritto pubblico l'applicazione di un eventuale divieto di geoblocco privato all'estero.
Tuttavia, secondo le disposizioni del diritto internazionale privato e, in particolare, della Convenzione di Lugano (RS 0.275.12), a seconda della fattispecie esiste la possibilità di intentare un'azione civile in Svizzera o all'estero (soprattutto negli Stati membri dell'UE nonché in Islanda e Norvegia).
9. I costi per i consumatori, le imprese e le autorità derivanti dall'applicazione della nozione di posizione dominante relativa secondo la decisione del Consiglio degli Stati del 2 dicembre 2020 non possono essere stimati ex ante perché sono fortemente legati al singolo caso e anche perché l'applicazione giuridica transfrontaliera è poco chiara nella pratica. Da un lato, le disposizioni possono portare nello specifico a prezzi più bassi per l'acquisto di beni e servizi, di cui - a seconda della situazione della concorrenza e della domanda sul rispettivo mercato - beneficiano anche i consumatori. Dall'altro, le disposizioni sulla posizione dominante relativa comportano anche costi più elevati (soprattutto per la conformità) potenzialmente per tutte le aziende in Svizzera. A ciò si aggiunge il rischio di effetti contrari sui prezzi in Svizzera, che il Consiglio federale ha delineato nel suo messaggio (FF 2019 4059, in particolare 4106 e seguenti).
Risposta del Consiglio federale.