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20.4518 · Mozione · 2020-12-16

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare gli articoli 9 e 19 dell'ordinanza concernente la locazione e l'affitto di locali d'abitazione o commerciali (OLAL) nel modo seguente.

All'articolo 9 capoverso 1 OLAL:

1 Il modulo per la notificazione della disdetta previsto dall'articolo 266l capoverso 2 CO deve contenere:

b. il cognome, il nome e il domicilio del locatore o la ditta e la sua sede;

e. la precisazione della condizione legale che, in caso di co-locazione, tutti i conduttori devono esercitare insieme il diritto di contestare la disdetta o di domandare una protrazione della locazione;

[le attuali lettere b, c, d, e diventano rispettivamente c, d, f, g]

All'articolo 19 capoverso 1 lettera c OLAL:

1 Il modulo previsto dall'articolo 269d CO per la notificazione al conduttore di aumenti di pigione e di altre modificazioni unilaterali di contratto deve contenere:

c. In ambedue i casi:

1. il cognome, il nome e il domicilio del locatore o la ditta e la sua sede;

3. la precisazione della condizione legale che, in caso di co-locazione, tutti i conduttori devono esercitare insieme il diritto di contestare la fondatezza della pretesa;

[gli attuali numeri 1 e 3 diventano rispettivamente 2 e 4]

Begründung

La protezione dei locatari contro le disdette e le pigioni abusive si basa su un cosiddetto sistema di "sorveglianza". I locatari che intendono avvalersi di tale diritto devono rivolgersi all'autorità di conciliazione.

L'Assemblea federale ha auspicato una procedura semplice e rapida. I locatari devono quindi poter far valere i loro diritti senza dover necessariamente rivolgersi a un consulente legale.

Per realizzare questo obiettivo, è necessario che siano informati dell'aumento della pigione, di eventuali modifiche del contratto da parte del locatore o della disdetta mediante un modulo approvato dal Cantone (art. 266l e 269d CO).

Il contenuto di questo modulo è fissato agli articoli 9 e 19 OLAL.

La procedura applicabile a queste contestazioni è soggetta a rigorose regole di forma, in particolare per quanto riguarda la legittimazione. Ad esempio, la richiesta all'autorità di conciliazione deve indicare il cognome, il nome e il domicilio del locatore o, nel caso di una persona giuridica, la ditta (ragione sociale) e la sede legale.

Appare quindi necessario completare gli articoli 9 e 19 OLAL affinché i locatari possano avere facilmente a disposizione queste informazioni. Ciò consentirà di evitare errori, le cui conseguenze possono essere gravi data la natura dei diritti da preservare.

I locatari hanno infatti un termine di 30 giorni dalla notifica ufficiale per sottoporre la questione all'autorità di conciliazione. Una volta scaduto tale termine i locatari non possono, in linea di principio, procedere alla contestazione nella dovuta forma, salvo in caso di nullità dell'aumento della pigione, della modifica unilaterale del contratto o della disdetta.

Allo stesso modo, sempre per perseguire questo obiettivo, sarebbe opportuno specificare nella notifica ufficiale che gli eventuali coinquilini devono obbligatoriamente agire insieme per far valere i loro diritti.

Alla luce delle spiegazioni sopra esposte, chiedo al Consiglio federale di sostenere questa proposta.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Alle richieste formulate dall'autore della mozione è possibile dar seguito durante il previsto processo di discussione sul diritto di locazione annunciato dal capo del DEFR il 15 dicembre 2020, quando il Consiglio degli Stati ha trattato la mozione della Commissione degli affari giuridici CS 20.3922 (Revisione equilibrata delle norme per la determinazione delle pigioni di abitazioni e di locali commerciali).

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.