20.4525 · Mozione · 2020-12-16
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di adeguare la quantità ammessa in franchigia e/o i dazi doganali per il vino al fine di tenere maggiormente in considerazione gli interessi della filiera vitivinicola svizzera.
Begründung
Attualmente la quantità ammessa in franchigia per l'importazione esente da dazio di bevande alcoliche con tenore alcolico fino a 18 per cento vol. è di 5 litri al giorno e per persona con un'età minima di 17 anni, indipendentemente dal tipo di vino (fermo o mosso). Il dazio applicato per il quantitativo eccedente ammonta a 2 franchi il litro. Tali dazi non tengono sufficientemente in considerazione gli interessi della filiera vitivinicola svizzera. Nelle regioni di frontiera il passaggio quotidiano di persone agevola notevolmente il traffico privato di merci, influenzando lo smercio di prodotti della vitivinicoltura svizzera. Occorrerebbe tenere maggiormente in considerazione tale realtà. Un adeguamento della quantità ammessa in franchigia e, all'occorrenza, dei dazi doganali dimostrerebbe che vi è la volontà di sostenere la filiera vitivinicola svizzera.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
La quantità ammessa in franchigia per le bevande alcoliche fino a 18 % vol. è di 5 litri. Oltre al vino, questa quantità comprende anche sidro, spumante, birra o liquori. L'aliquota di dazio forfettaria di 2 franchi al litro nel traffico turistico corrisponde alla media ponderata delle aliquote di dazio relative alle diverse bevande alcoliche.
Per quanto riguarda le importazioni di vino, la Svizzera ha preso l'impegno nei confronti dell'Organizzazione mondiale del commercio di autorizzare l'importazione di 1 700 000 ettolitri all'aliquota di dazio del contingente compresa tra 34 e 50 franchi per 100 chilogrammi lordi (che corrispondono a ca. 70-90 centesimi al litro di vino). Tale contingente non è mai stato pienamente esaurito. L'aliquota di dazio del contingente si applica anche nel caso in cui un privato si fa fornire vino dall'estero fino a 20 chilogrammi lordi. Pertanto, l'aliquota forfettaria applicata nel traffico turistico è già superiore a quella valida nel traffico delle merci commerciali. Il Consiglio federale non ritiene opportuno applicare delle aliquote di dazio troppo differenti a seconda se il vino viene importato nel traffico delle merci commerciali o da un privato.
Una riduzione della quantità ammessa in franchigia potrebbe indurre i viaggiatori a non dichiarare il vino all'importazione. Di conseguenza, l'Amministrazione federale delle dogane dovrebbe aumentare i controlli, il che comporterebbe un'allocazione errata delle risorse. Inoltre, i consumatori attenti ai costi potrebbero ripiegare su vino estero a buon mercato venduto da grossisti svizzeri o continuare ad acquistarlo direttamente all'estero, dove i prezzi sono più bassi rispetto alla Svizzera, e dichiararlo all'entrata in Svizzera. Per ottenere un effetto dissuasivo servirebbe un'aliquota di dazio molto elevata.
La quantità ammessa in franchigia e l'aliquota forfettaria introdotte nel 2014 per le bevande alcoliche fino al 18 % vol. hanno semplificato in modo notevole le disposizioni per i viaggiatori. Queste e altre semplificazioni hanno consentito la creazione dell'applicazione per le imposizioni QuickZoll. Con l'introduzione di una quantità ammessa in franchigia separata per il vino e/o di un'elevata aliquota di dazio supplementare (aliquota di dazio fuori del contingente) a partire da una determinata quantità importata si complicherebbero nuovamente le prescrizioni nel traffico turistico. Ciò sarebbe in contrasto con gli obiettivi del programma di trasformazione DaziT.
Gli effetti presumibilmente minimi per i viticoltori svizzeri non giustificano quindi una modifica delle attuali disposizioni per l'importazione di bevande alcoliche, semplici e in larga misura accettate.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.